CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16870/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Appello di RomaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma cheha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiestadi trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e611 co. 1 bis e ss. C.p.p.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 7 ottobre 2025 la Corte di Appello di Roma ha confermato lasentenza del Tribunale di Roma del 2 ottobre 2014 con la quale l’imputato appellanteAntonio Campagna era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 400 dimulta – previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, equivalenti con la recidiva– perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un assegno bancario (art. 648,quarto comma, cod. pen.).2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, articolato in quattro motivi con i quali eccepisce:nullità della sentenza di secondo grado per violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc.pen. a seguito della mancata notifica dell’ordinanza di rinvio dell’udienza del 17 settembre2025 del giudizio di appello al difensore e all’imputato, detenuto per altra causa;violazione di legge e omessa motivazione della censura avente ad oggetto la nullitàdella sentenza di primo grado per mancata conoscenza del procedimento da partedell’imputato nonché per omessa comunicazione al medesimo della nomina del difensored’ufficio nominato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen.;violazione di legge e omessa motivazione in ordine all’eccepita omessa notificadell’avviso di fissazione dell’udienza in grado di appello all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che alladata di emissione del decreto di citazione per tale giudizio era ancora difensore di fiduciadell’imputato (tale decreto non sarebbe stato notificato né al difensore di fiducia nonrevocato né a quello designato ai sensi art. 97, comma 1, cod. proc. pen.);violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione diprescrizione del reato, oggetto di specifica richiesta in appello.Con memoria difensiva e conclusioni scritte del 26 marzo 2026 il difensore dell’imputatoha contestato la requisitoria del PG e ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.2. Il primo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, perché riguardanola regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di appello.Dall’esame degli atti risulta che la nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore difiducia dell’imputato è avvenuta in data 15 settembre 2025 ed è stata trasmessa lo stessogiorno alla cancelleria della Corte di appello, quando i termini per richiedere la trattazioneorale e per depositare motivi nuovi erano decorsi, tenuto conto della fissazione della primaudienza di discussione con il rito cartolare per l’udienza del 17 settembre 2025 (il termine perrichiedere la trattazione orale – istanza, peraltro, mai avanzata da alcun difensore –decorreva infatti dalla data di notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza per il giudiziodi appello, individuata nel 3 giugno 2025 per il difensore d’ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], e nel6 giugno 2025 per l’imputato, a seguito di notifica ritualmente eseguita a mani proprie).Lo stesso ricorrente afferma di aver provveduto a nominare l’avv. [OSCURATO:PERSONA] solo in data 15settembre 2025 con revoca di ogni precedente mandato; di aver chiesto un rinvio ai sensidell’art. 108 cod. proc. pen. in previsione della imminente udienza del 17 settembre 2025; diaver saputo attraverso la cancelleria che l’istanza era stata accolta con fissazione di nuovaudienza per il 7 ottobre 2025 (primo motivo di ricorso).Il decreto di fissazione dell’udienza del 17 settembre 2025 risulta altresì correttamentenotificato al difensore di ufficio, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto i difensori di fiducia,nominati in precedenza, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] avevano depositatorituale rinuncia alla difesa già all’udienza dinanzi al giudice monocratico di Roma del 15luglio 2014; con decreto del 18 luglio 2014 era stato nominato, quindi, quale difensore diufficio l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva redatto l’atto di appello avverso la sentenza diprimo grado e rassegnato le proprie conclusioni per l’udienza di appello del 17 settembre2025, con atto trasmesso il 14 settembre 2025, il giorno prima della nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Spina.Risulta, quindi, che la nomina del difensore di ufficio era nota all’imputato, perchéindicata nel decreto di citazione in appello; che la trattazione orale non poteva essere piùrichiesta dal nuovo difensore; che non potevano essere presentati motivi nuovi in appello;che nessuna istanza di remissione in termini poteva essere accolta.3. Va ulteriormente rilevato che, contrariamente a quanto riportato nella “memoriadifensive e conclusioni scritte” - secondo cui “non è stata rinvenuta in atti alcunadocumentazione circa la rinuncia al mandato di entrambi i difensori di fiducia all’epocanominati, ma di uno solo” (pag.2) – dal verbale di udienza del 15 luglio 2014, indicato inprecedenza, entrambi i difensori di fiducia del Campagna, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv.[OSCURATO:PERSONA], presenti, depositarono rinuncia al mandato, con conseguente e successivanomina da parte del Tribunale, in data 18 luglio 2014, di un difensore di ufficio al quale furitualmente notificato il verbale di udienza del 15 luglio. Inoltre, dall’esame del verbale di udienza del 17 settembre 2025 risulta che la Corte diappello accolse l’istanza di rinvio per termine a difesa, contenente anche l’ulteriore richiestadi rinvio per legittimo impedimento del difensore per precedente impegno professionale; taleverbale, con l’indicazione della udienza di rinvio del 7 ottobre 2025, fu notificato tramite pecall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il giorno 2 ottobre 2025 alle ore 12.32.Nessuna comunicazione spettava invece all’imputato personalmente ai sensi dell’art.157-bis cod. proc. pen., norma che impone la notifica del rinvio di udienza soltanto aldifensore.Si rileva, infine, dal verbale della successiva udienza del 7 ottobre 2025 che il Collegiorevocò la decisione di accoglimento dell’istanza di rinvio della difesa, trattandosi di udienzada svolgersi con il rito cartolare; richiesta formulata soltanto due giorni prima dell’udienza del17 settembre 2025, quando erano già regolarmente pervenute le conclusioni del P.G. e delladifesa (queste ultime trasmesse dal precedente difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]La decisione appare conforme ai principi della Suprema Corte, che ha in più occasionievidenziato che il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale adassicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinviodell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con ilprincipio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine ele revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo(Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 06/02/2023, Rv. 284094 – 01), evidenziando come ildifensore di fiducia nominato dopo la decorrenza del termine previsto per la presentazionedelle memorie non ha diritto al rinvio per il termine a difesa di cui all'articolo 108 cod. proc.pen. (Sez. 5, n. 3450 del 12/01/2023, non mass.).4. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza di primo grado per lamancata comunicazione della nomina di difensore di ufficio, risulta improponibile, in quantonon possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice diappello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (l’eccezione inesame è, infatti, estranea all’impugnazione della sentenza del tribunale).5. Manifestamente infondata, infine, la censura sull’omessa estinzione del reato perprescrizione, non considerando il ricorrente l’applicazione della contestata recidiva specificae infraquinquennale ed il conseguente aumento del termine prescrizionale massimo (ai finidella prescrizione del reato si deve tenere conto della recidiva, configurandosi comecircostanza aggravante ad effetto speciale, ancorché ritenuta sub-valente rispetto allericonosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, posto che l'art. 157, comma terzo, cod.pen. esclude l'incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della penamassima del reato - Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288869 – 01). 6.Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento afavore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della sommaritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]