CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 18539/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza in data 30/12/2025 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diNapoli [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],imputata del delitto di cui all’art. 640 bis cod. pen., la pena di anni due di reclusione,disponendo la confisca “per equivalente” della somma di euro 240.000,00, ai sensi dell’artt.640 quater cod. pen. e 322 ter cod. pen.,2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo conil primo motivo: a) violazione di legge in relazione agli artt. 445, comma 1, cod. proc. pen.,640 quater e 322 ter cod. pen,. avuto riguardo all’applicazione della confisca per equivalenteche, in quanto misura di sicurezza, sarebbe inapplicabile nel caso di patteggiamento, nonravvisandosi un’ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240 cod. pen., consentita ai sensidell’art. 445 comma 1 cod. proc. pen.; b) con il secondo motivo deduce violazione di legge evizio di motivazione in relazione all’applicazione della confisca per equivalente non avendo ilgiudice spiegato le ragioni per quali non si è proceduto alla confisca "diretta" dato che lasomma di euro 240.000,00 costituirebbe il profitto del reato.3. Il ricorso è basato su motivi in parte manifestamente infondati, in parte infondati eva rigettato.4. Occorre innanzi tutto premettere che l’estraneità della confisca all’accordo ex art.444 cod. proc. pen., rende il ricorso proponibile (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020,Rv. 279348 – 02).5. Nel merito rileva il collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente,il delitto di truffa di cui all’art. 640 bis cod. pen., per effetto della espressa previsione di cuiall’art. 640 quater cod. pen., rientra tra quelli per i quali è prevista l’applicazione dell’art. 322ter cod. pen. che consente, anche nel caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc.pen., la confisca del profitto o del prezzo del reato, in via diretta o per equivalente.Sul punto è stato infatti affermato che “In sede di esecuzione è consentito, in forza deldisposto di cui all'art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto delreato di cui all'art. 640-bis cod. pen., qualora la sentenza irrevocabile di applicazione dellapena non vi abbia provveduto, attesa la natura obbligatoria della stessa ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.” (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 278464 – 01; Sez. 3,n. 6047 del 27/09/2016, dep. 2017, Rv. 268829 – 01).6. Il secondo motivo è infondato posto che il giudice della cognizione, correttamente, hadisposto la confisca per "equivalente" del profitto del reato, sino all’importo di euro240.000,00 avendo la [OSCURATO:PERSONA] dapprima incamerato nel suo patrimonio i crediti fittizirelativi a lavori mai eseguiti e poi ha li negoziati, per due volte, presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,trasformando così quel profitto, in denaro.Le S.U. Massini hanno affermato che “La confisca di somme di danaro ha natura direttasoltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre,qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata comeconfisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dallanatura del bene che ne costituisce l'oggetto (S.U. n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Rv.287756 – 02).Orvbene, avendo la misura ablatora avuto ad oggetto una somma di denaro sopravvenutarispetto al denaro, correttamente la sentenza impugnata ha disposto,dunque, la confisca perequivalente.Non si rinviene,poi, il dedotto vizio di motivazione tenuto conto che nella specie si verte intema di patteggiamento e che la sentenza impugnata ha esplicitato le ragioni per quali haritenuto sussistenti i presupposti applicativi della confisca per equivalente avendopuntualmente descritto la condotta della [OSCURATO:PERSONA], integrante un illecito “ trasformativo ” delprofitto del reato che ha reso impossibile aggredire l'oggetto principale dell'attività criminosa(i crediti fittizi). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]