CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 07484/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 178-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. PAZZAGLIA; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per revocazione dell'ordinanza n. 12603/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 12/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (per brevità, SO.RI.) –società a totale capitale pubblico, costituita ai sensi del d. lgs. n. 446/1997 e dell’art. 113 bis d. lgs. n. 267/2000 per le attività di gestione delle entrate dei comuni soci della stessa – convenne avanti al Tribunale di Prato l’ex amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], per sentirlo condannare al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità ai sensi degli artt. 2392 e 2393 cod. civ. 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice contabile in quanto la SO.RI. aveva natura di società in house ; nel merito contestò la propria responsabilità chiedendo il rigetto della domanda. 3. Il Tribunale condannò il Pazzaglia al pagamento della somma di 394.230,00 euro (oltre accessori). 4. La Corte di appello di Firenze, pronunziando sul gravame del Pazzaglia, ridusse la condanna a 393.924,92 euro. 5. Con ordinanza n. 12603/2021 le Sezioni unite della S.C. respinsero il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la cassazione della sentenza di secondo grado.6. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione affidato a tre motivi; la SO.RI. ha resistito con controricorso. 7. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo parte ricorrente in revocazione deduce ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art.391 bis cod. proc. civ., l’errore di fatto della ordinanza impugnata per avere ritenuto formato il giudicato (interno) sulla esistenza della giurisdizione del giudice ordinario in conseguenza della mancata impugnazione in sede di gravame del rigetto della eccezione del Pazzaglia da parte del giudice di prime cure; sostiene, infatti, la necessità a tal fine di una esplicita e formale pronunzia di rigetto della eccezione di difetto di giurisdizione, pronunzia nello specifico mancante. 2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art.391 bis cod. proc. civ. l’errore di fatto revocatorio in relazione alla statuizione relativa al settimo motivo di ricorso per cassazione; prospetta tale errore in relazione alla qualificazione della sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale posta a base del rigetto del settimo motivo del ricorso per cassazione; sostiene infatti che tale sentenza non era annoverabile fra le pronunzie additive come, viceversa, affermato dalla ordinanza revocanda, ma si configurava come pronunzia di incostituzionalità tout court e come tale avente effetto retroattivo; per contro, le sentenze “ additive” si connotavano per aggiungere al dettato normativo un contenuto che consentiva di ricondurre la norma ad un ambito di legittimità costituzionale. 3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 13 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea. Denunzia che l’ordinanza impugnata, sia in relazione al primo motivo di ricorso che in relazione al settimo motivo, in quanto “decisione a sorpresa”, aveva violato l’art. 13 CEDU e l’art. 47 CDFUE; analoga violazione era stata consumata con riferimento alla sottrazione del giudice naturale precostituito per legge (primo motivo di ricorso per cassazione) e alla lesione all’imparzialità dello stesso (settimo motivo del ricorso per cassazione). 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, comma primo n. 5, cod. proc. civ.; l’errore revocatorio presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio sul piano logico giuridico, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (v. tra le altre, Cass. n. 16439 del 2021, Cass. n. 22171 del 2010, Cass. n. 8180 del 2009, Cass. n. 14267 del 2007, Cass. n. 4015 del 2006, Cass. n.3652 del 2006). 4. 2. Con specifico riferimento alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione si è affermato che l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto, individuandosi nell'errore meramente percettivo risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale; esula, viceversa, dall’errore revocatorio l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati, con la conseguenza che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asserita erronea applicazione di norme processuali, vertendosi, in tali casi, su errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione ( cfr. fra le altre, Cass. n. 1040 del 2022, Cass. n. 442 del 2018, Cass. 16136 del 2009, Cass. n. 3365 del 2009, Cass. Sez. Un. n. 26022 del 2008). 4.3. In applicazione dei richiamati parametri deve escludersi in relazione a tutti e tre i motivi di ricorso la sussistenza del denunziato errore revocatorio . 5. In relazione al primo motivo del ricorso per revocazione, occorre premettere che con il primo motivo di ricorso per cassazione il Pazzaglia aveva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice 6 ordinario in favore del giudice contabile; la ordinanza impugnata per revocazione ha ritenuto tale motivo inammissibile per essere precluso l’esame nel merito della giurisdizione in conseguenza del giudicato interno formatosi su tale questione a seguito della mancata impugnazione sul punto della decisione di primo grado che aveva respinto la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in prime cure dal Pazzaglia; secondo la ordinanza revocanda dall’esame diretto dell’atto di appello non emergeva, infatti, la formulazione di uno specifico motivo di impugnazioneavente ad oggetto la giurisdizione. 5.1. Tale ricostruzione della vicenda processuale non è validamente censurata dall’odierno ricorrente il quale si limita ad affermare, in termini assertivi, che il giudice di primo grado non si era pronunziato sulla giurisdizione, precisando che al fine della formazione del giudicato interno occorreva una pronunzia esplicita e formale non essendo sufficiente una pronunzia implicita. 5.1. Dalla medesima prospettazione del ricorrente emerge, quindi, la inconfigurabilità dell’errore revocatorio posto che la “svista” in tesi ascritta al giudice di legittimità non investe la percezione del “fatto processuale”, rappresentato dall’affermazione della propria giurisdizione da parte del giudice di primo grado e dal difetto di impugnazione della stessa da parte del Pazzaglia, bensì una valutazione in diritto, frutto di apprezzamento delle risultanze processuali, valutazione confluita nell’affermazione della formazione del giudicato interno sulla questione di giurisdizione, affermazione peraltro coerente con la giurisprudenza di legittimità che riconosce la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione in presenza di una pronunzia nel merito del giudice adito alla quale le parti abbiano prestato acquiescenza (v. tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 28503 del 2017, Cass. n. 19498 del 2017, Cass. Sez. Un. n. 9693 del 2013, Cass. n. 19792 del 2011, Cass. Sez. Un. 2067 del 2011).6. Il secondo motivo di ricorso per revocazione, che investe la statuizione sul settimo motivo del ricorso per cassazione proposto dal Pazzaglia, è inammissibile. 6.1. Con il settimo motivo del ricorso per cassazione il Pazzaglia aveva denunziato violazione e/o falsa applicazione degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ. e degli artt. 3, 25, 106, comma 2, e 108 Cost. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., deducendo nullità della sentenza di appello per la presenza nel collegio giudicante di un giudice ausiliario con funzioni di relatore ed estensore, in particolare evidenziando l’assenza di imparzialità rispetto agli altri componenti del Collegio. 6.2. Il motivo è stato ritenuto infondato dalla ordinanza impugnata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che hanno istituito e disciplinato l’impiego della figura del giudice ausiliario «nella parte in cui non prevedono che [ ] si applichino fino a quando sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017» . Il giudice di legittimità, premesso che tale pronuncia aveva operato una reductio ad legitimitatem secondo la tecnica della pronuncia additiva (inserendo nella normativa censurata un termine finale entro e non oltre il quale il legislatore è chiamato ad intervenire, individuato nel 31.10. 2025) , ha ritenuto che tanto comportava il riconoscimento della legittimità - medio tempore - dell'impiego dei giudici ausiliari d'appello, con conseguente esclusione della configurabilità del denunciato vizio di costituzione del collegio che aveva resola decisione di secondo grado . 6.3. Alla luce di tale premessa deve escludersi la sussistenza dell’errore revocatorio per come in concreto denunziato; questo non concerne, infatti, la supposta esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulta positivamente accertato, bensì l’interpretazione e quindi la ricostruzione del contenuto e della portata della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021 ed in definitiva la ricognizione della concreta disciplina applicabile alla fattispecie, configurandosi quale denunzia di un tipico un error iuris, del tutto estraneo all’ambito dell’errore percettivo. 7. Il terzo motivo di ricorso è in radice inammissibile in quanto con esso parte ricorrente non prospetta, neppure formalmente, l’errore percettivo del giudice di legittimità, ma, denunziando violazione dell’art. 13 della Carta Europea dei diritti dell’Uomo e dell’art. 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, allega una tipica violazione di diritto , che è estranea al perimetro dell’errore revocatorio. 7.2. In questa prospettiva priva di pregio si rivela la deduzione formulata dal Pazzaglia nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380- bis .1. cod. proc. civ., intesa a sollecitare l’interpretazione nomofilattica da parte delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione dell'art. 391 bis cod. proc. civ. nel senso di intendere l’espressione “errore di fatto” come riferita a “qualsiasi errore”, unica interpretazione – si assume – che consente di non violare l'art. 13 CEDU. In continuità con la giurisprudenza di questa Corte occorre, infatti, ribadire che l'estensione delle ipotesi direvocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost.,di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, così da non risultare irrazionale la scelta legislativa di limitare all'appello e al ricorso per cassazione l'esame del vizio suddetto e di riservare, quindi, allarevocazione la specifica funzione di consentire la correzione dell'errore di percezione (Cass. n. 6845 del 2022, Cass. [OSCURATO:PERSONA]. n. 8984 del 2018, Cass. n. 13181 del 2013, Cass. n. 18897 del 2011, Cass. n. 862 del 2018). In merito poi alla dedotta violazione della norma convenzionale è condivisibile l’affermazione del giudice di cassazione che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degliartt. 395,391-bis e 391 - ter cod. proc. civ. in riferimento agliartt. 2, 3, 11, 24, 101 e 111 Cost. ed in relazione all'art. 6 dellaCEDU, nella parte in cui non ammettono la r evocazione delle sentenze di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori di diritto o di fatto, diversi dalla mera svista su questioni non oggetto della precedente controversia, rispondendo la non ulteriore impugnabilità all'esigenza, tutelatacome primaria dalle stesse norme costituzionali e convenzionali, di conseguire il giudicato all'esito di un sistema strutturato anche su differenti impugnazioni, con l'immutabilità e definitività della pronuncia che tutela i diritti delle parti (Cass. n. 8472 del 2016). Le considerazioni che precedono orientano anche in relazione alla questione specificamente posta in memoria relativa alla compatibilità dell’attuale formulazione dell’art.391 bis cod. proc. civ. con l’art. 13 della Cedu atteso che il principio di effettività della tutela giurisdizionale non risulta obiettivamente vulnerato dalla preclusione alla possibilità, dopo tre gradi di giudizio, di far valere il possibile errore di diritto del giudice di legittimità, proprio in ragione della esigenza, intrinseca al sistema, della definitività delle decisioni. 8. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 9. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza nella misura di cui al dispositivo, non corrispondente a quella di cui alla nota spese depositata dalla parte controricorrente, non ravvisandosi alcuna “particolare importanza”, sotto il profilo del numero e della complessità delle questioni trattate, tale da giustificare l’accoglimento del maggiore importo richiesto. 10. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 10.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il