CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42152/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/08/1972 avverso la sentenza emessa in data 22/06/2022 dalla Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita la difesa, avv. G. Salvaggio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, decidendo su rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza n. 381 — 22, del 16 novembre 2021, a seguito di annullamento dell'ordinanza del 9 febbraio 2021, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di revisione della sentenza, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta del 22 aprile 2015, ha rigettato, la richiesta. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza irrevocabile indicata, è stato condannato alla pena dell'ergastolo per il reato di omicidio aggravato dalla premeditazione, nella qualità di promotore ed organizzatore, nonché di concorrente materiale, insieme a [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ucciso con un colpo di pistola calibro 7,65 alla testa, dopo averlo raggiunto con altri quattro colpi al visi, al torace, al braccio destro e alla gamba, nonché per aver cagionato più lesioni servendosi di un corpo contundente simile a un bastone e di uno strumento affilato simile ad una roncola, nel giorno 21 ottobre 2006. 1.1. L'ordinanza del 19 febbraio 2021, resa dalla Corte di appello di Catania aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza, rilevando che i brogliacci di polizia giudiziaria non erano prova nuova, non utilizzata dal giudice e che l'esame della madre di [OSCURATO:PERSONA], come prova nuova, era inidonea a inficiare l'accertamento del fatto oggetto di giudicato. Infine, si rilevava che la missiva del coimputato [OSCURATO:PERSONA], successiva alla condanna degli imputati, era inidonea a inficiare l'accertamento del fatto, in quanto aspecifica, non indicando chi sarebbe la persona, diversa dal nipote [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, con il quale [OSCURATO:PERSONA] medesimo avrebbe commesso l'omicidio di Prinzi. 1.2.Su ricorso del difensore, avv. G. Salvaggio, la Corte di cassazione con la sentenza rescindente, annullava con rinvio la descritta ordinanza, rilevando, con carattere assorbente, che la motivazione resa dalla Corte di appello era apparente, con particolare riferimento all'esame delle dichiarazioni rese, in sede di indagine difensive, da [OSCURATO:PERSONA], madre del ricorrente e sorella di [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni (allegate all'istanza di revisione) in cui la donna riferiva di aver appreso dal fratello che tale [OSCURATO:PERSONA] era una delle due persone presenti al momento dell'omicidio. Sicché la pronuncia della Corte di cassazione aveva reputato assertiva l'affermazione dell'ordinanza impugnata circa l'inidoneità della testimonianza de relato della madre del ricorrente ad inficiare l'accertamento del fatto. \, Inoltre, la sentenza rescinder rilevava che, ai fini delrammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile ictu ocull e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa, in tale sede, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato soltanto al giudizio di revisione, da svolgersi previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, richiamando pacifica giurisprudenza in termini (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, dep. 2010, Giunta, Rv. 245770; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumè, Rv. 271821). Dunque, la sentenza di annullamento con rinvio evidenziava che detta infondatezza, da rilevare ictu ocu/i, non era ravvisabile nell'apodittico rilievo dell'ordinanza impugnata sul punto indicato.Pertanto, assorbite le ulteriori censure, annullava il provvedimento, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. 1.3. La sentenza impugnata ha reputato l'istanza di revisione manifestamente infondata. Dopo aver descritto il contenuto dell'istanza, la Corte d'appello l'ha rigettata ritenendo la totale inattendibilità a testimoniare di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta della madre del condannato che, nel giudizio di primo grado, si era avvalsa della facoltà di non rispondere, proprio perché stretta congiunta dell'imputato. Si ritiene inverosimile reputare che la donna avesse omesso dichiarazioni relative alla presunta estraneità del figlio dall'omicidio, per circa tredici anni e ciò soltanto per paura del fratello, malgrado lo stesso si trovasse in stato di detenzione da lungo tempo. In ogni caso la Corte di appello ha riscontrato chetanche laddove la [OSCURATO:PERSONA] rendesse testimonianza conforme a quanto emerso in sede di sommarie informazioni rese al difensore, si tratterebbe di deposizione del tutto inidonea a scalfire il quadro accusatorio, emerso nel giudizio di primo grado, confermato sia in sede di appello che dalla Corte di Cassazione. Ciò, per la totale inattendibilità della fonte di conoscenza della donna cioè il proprio fratello, [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva per l'omicidio del Prinzi come concorrente dell'odierno ricorrente. La stessa Corte di assise di Caltanissetta nella sentenza di primo grado aveva indicato il carattere ondivago delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA]. Questi il 19 luglio 2007 aveva ammesso di essere l'autore del delitto, dichiarando di aver agito spinto dalle lamentele continue del nipote [OSCURATO:PERSONA] che, proprio nel giorno dell'omicidio, lo aveva chiamato per riferirgli di un ulteriore danneggiamento, compiuto da Prinzi che aveva distrutto il parabrezza della sua auto l'autovettura. Si tratta di dichiarazioni, confermate dal Ferrero alla presenza del difensore, che venivano però ritrattate in fase di appello, nonché dinanzi alla Corte di assise nel processo a [OSCURATO:PERSONA], ove il medesimo Ferrero aveva rivolto l'accusa ai verbalizzanti di avergli fatto sottoscrivere dichiarazioni non corrispondenti a quanto dichiarato. Infine, il [OSCURATO:PERSONA], successivamente, aveva reso dichiarazioni autoaccusanti, anche se in parte diverse dalla iniziale versione dei fatti, assumendosi la responsabilità, in via esclusiva, della morte della vittima. Si tratta di inattendibilità che la Corte di appello giustifica per lo stretto legame affettivo che avrebbe sempre caratterizzato il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] il nipote [OSCURATO:PERSONA], ragione per la quale era stato spinto ad addossarsi l'esclusiva responsabilità del delitto. Sicché, ove la [OSCURATO:PERSONA] confermasse il dichiarato al difensore e, cioè, che il fratello le aveva riferito che era stato un terzo il complice nell'omicidio, ciò nulla avrebbe cambiato rispetto all'affermazione di responsabilità del figlio, perché le dichiarazioni rese dal teste di riferimento sarebbero da considerarsi intrinsecamente inattendibili. Infine, la sentenza evidenzia, quanto al coinvolgimento nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], presente, secondo la madre del [OSCURATO:PERSONA], al momento in cui il fratello aveva reso dichiarazioni autoindizianti, che seppure fosse verosimile il narrato del [OSCURATO:PERSONA], dalle stesse dichiarazioni ricevute in presenza di [OSCURATO:PERSONA] non emergerebbe alcuna assunzione di responsabilità da parte di quest'ultimo. Questi, infatti, sarebbe rimasto, secondo la stessa prospettazione difensiva, soltanto silente rispetto alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e di esclusione di responsabilità del nipote. Secondo la Corte di appello, poi, dalle telefonate indicate nell'istanza non emergerebbe alcuna prova dell'estraneità al delitto del [OSCURATO:PERSONA], ma solo il sospetto che tale Carmelo avesse saputo qualcosa in ordine al coinvolgimento dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, che in prossimità dell'omicidio si fosse parlato tra familiari delle indagini in corso per lo stesso fatto è circostanza plausibile, confermata dalla tesi, cristallizzata nel giudicato, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era soggetto interessato a concordare una versione che gli permettesse di estraniarsi dalle proprie responsabilità, accollandola in via esclusiva allo zio, con il consenso di quest'ultimo. Dunque, il complesso degli elementi nuovi e, comunque, di quelli già assunti nel corso del giudizio di merito di cui all'istanza di revisione, per la Corte di appello non sono stati reputati in grado, già in fase rescindente, di ribaltare la condanna definitiva, in particolare di superare l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Questa, è infatti indicata come fondata su un preciso movente, su recenti contrasti con la vittima, sulla perizia balistica sui contenuti dei contatti telefonici di [OSCURATO:PERSONA] con lo zio, mentre questi si recava in Calabria per compiere l'omicidio, sull'interruzione di tali comunicazioni nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] era sopraggiunto nel territorio dove si trovava il nipote, sulla mancanza di un movente del [OSCURATO:PERSONA] e sulla compatibilità dell'orario dell'omicidio con l'assenza di un alibi credibile per il [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo del difensore, avv. G. Salvaggio, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 627, comma 3, 630, 530, 533, 631 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. L'istanza di revisione può essere fondata sia su prove nuove o sopravvenute che su prove preesistenti, laddove per prove nuove devono intendersi, non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva, ma anche quelle scoperte successivamente a essa e quelle acquisite ma non valutate, neanche implicitamente, in sede di cognizione. L'articolo 631 cod. proc. pen. esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie, comprese quelle di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 530, ispirate al canone di garanzia in dubio pro reo. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non si è adeguata a tali principi di diritto, né a quanto stabilito dalla sentenza di annullamento della precedente ordinanza camerale di inammissibilità dell'istanza di revisione del processo La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che la prova nuova, rappresentata dalla produzione del verbale di sommarie informazioni difensive del 20 giugno 2020, rese da [OSCURATO:PERSONA] in cui aveva affermato che il coautore dell'omicidio del Prinzi era [OSCURATO:PERSONA] e non il figlio, doveva essere apprezzata dandone conto con motivazione non apparente. Quindi, la Corte territoriale avrebbe dovuto passare, necessariamente, alla fase rescissoria per la verifica processuale delle prove nuove fornite e metterle in relazione con quelle già esistenti ma non valorizzate dai precedenti giudici di merito. Invece la Corte territoriale ha reiterato il medesimo errore pur senza dichiarare inammissibile l'istanza, rigettandola perché manifestamente infondata. La Corte di Cassazione, invece, nella pronuncia rescindente, a parere del ricorrente, avrebbe affermato che le dichiarazioni rese dalla madre del [OSCURATO:PERSONA] erano idonee a ribaltare il giudicato di condanna per aver indicato, con estrema precisione, che il coautore dell'omicidio del Prinzi era [OSCURATO:PERSONA], circostanza indicata come appresa direttamente e personalmente dal fratello Giuseppe, in presenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale nulla aveva obiettato al riguardo né aveva fatto alcuna rimostranza rispetto alla pesante accusa formulata nei suoi confronti. Tale circostanza, unitamente alle altre prove acquisite e non valutate dalla Corte di assise, con particolare riferimento alle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e gli altri familiari, dimostrerebbero ancora di più che le prò - e erano in grado di ribaltare il giudizio di condanna, sicché la Corte avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa. Si fa, in particolare, riferimento alle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con gli altri familiari di [OSCURATO:PERSONA] che dimostrerebbero la cointeressenza e compartecipazione nell'omicidio da parte di entrambi. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 630 in relazione all'art. 360 cod. proc. pen., 631 e 634 codice di rito, con vizio di motivazione. La Corte di appello ha ritenuto inattendibile la madre del ricorrente nonostante la convergenza delle sue dichiarazioni con le circostanze di fatto dalla stessa evidenziate perché accadute sotto la sua diretta percezione e, quindi, non apprese de relato ma a sua diretta conoscenza, anche nella fase dell'esecuzione delle pene irrogate a figlio e fratello. La decisione della Corte di appello nel senso che gli elementi nuovi e le prove nuove, sulle quali si fonda l'istanza di revisione, siano tali da non comportare, anche ove accertate, il proscioglimento del condannato è ragionamento che contrasta con il decisum della Corte di cassazione. Secondo la difesa, per la sentenza rescindente già l'indicazione della persona di [OSCURATO:PERSONA] come coautore dell'omicidio è elemento sufficiente a ribaltare la sentenza di condanna, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è stato erroneamente ritenuto esecutore e partecipe materiale all'omicidio. [OSCURATO:PERSONA], effettivamente, si è avvalsa della facoltà di non rispondere ai sensi dell'articolo 199 del codice di rito, ma perché temeva conseguenze in relazione alla circostanza di non aver riferito prima i fatti. Inoltre, la donna, nello stesso verbale di sommarie informazioni rese al difensore, ha ribadito che aveva paura e pensava che il fratello avrebbe risolto la questione accollandosi l'omicidio. Si ribadisce che [OSCURATO:PERSONA] nel processo di cognizione, è rimasto a piede libero e che, quindi, non aveva alcun timore di essere condannato perché invece si è sempre dichiarato estraneo ai fatti. La sentenza è divenuta definitiva in data 14 ottobre 2016 cioè a distanza di dieci anni dall'omicidio. Fino a quel momento madre e figlio confidavano nell'esito positivo del processo, di qui il ritardo che valorizza, in chiave negativa, la Corte di appello, giustificato, invece, dalla difficoltà di acquisire gli atti processuali del procedimento compresi i file audio dei procedimenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, peraltro, si sono svolti separatamente. Quanto al giudizio di inattendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA] perché a sua volta teste di riferimento di [OSCURATO:PERSONA] da ritenere inattendibile, la difesa evidenzia che le dichiarazioni rese a sommarie informazioni difensive sono relative a una circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha appreso di persona, quando si sono recati, il 7 luglio 2007, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in presenza di [OSCURATO:PERSONA], aveva detto alla sorella presente al fatto che il coautore dell'omicidio era lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nulla eccependo quest'ultimo a detta affermazione. La circostanza sulla quale si sarebbe dovuto svolgere l'esame era non soltanto che quest'ultimo, appunto [OSCURATO:PERSONA], non aveva fatto alcuna rimostranza rispetto a tale accusa ma anche che [OSCURATO:PERSONA] non aveva voluto dire i motivi dell'omicidio e che se la sarebbe vista lui a risolvere la questione rispetto al nipote. [OSCURATO:PERSONA] veniva sentito il 19 luglio 2007 a sommarie informazioni sede in cui si era assunto la responsabilità del fatto, per il quale in ogni sede, si era dichiarato responsabile, in via esclusiva, negando la partecipazione del nipote [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto attendibile nella parte in cui ha dichiarato di aver commesso l'omicidio ed è stato condannato proprio sulla base delle sue dichiarazioni auto accusatorie. Con riferimento all'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale dalle telefonate indicate nell'istanza di revisione non emergerebbe prova dell'estraneità del [OSCURATO:PERSONA], ma il fatto che Carmelo aveva saputo qualcosa in ordine al coinvolgimento dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], la difesa assume che si tratta di affermazioni in contrasto con le risultanze probatorie. Da tali risultanze emergerebbe il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda omicidiaria e a tale conclusione si perviene ascoltando i file audio ed esaminando i brogliacci richiamanti nell'istanza di revisione già acquisiti agli atti del procedimento di merito. Si tratta di fonti probatorie non valorizzate dai giudici della cognizione e che riguardano scambi di telefonate intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], specie durante il suo arresto, che dimostrano la cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio, il linguaggio criptico dallo stesso utilizzato, quello esplicito della moglie di [OSCURATO:PERSONA], dimostrativi dall'inequivocabile coinvolgimento nell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] come coautore (cfr. pagina 16 e seguenti ove si riportano stralci di tali colloqui). La difesa sottolinea che le prove fornite con l'istanza di revisione tendono a far pervenire al proscioglimento del ricorrente in quanto individuano il vero coautore dell'omicidio. Nel caso di specie, infatti, sono state richiamate prove già in parte valutate dalla Corte di assise ma assumono rilievo decisivo favorevole al ricorrente perché sarebbero la riprova della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] quale coautore dell'omicidio.La richiesta di revisione può essere fondata anche su prove preesistenti perché per prove nuove devono essere considerate anche quelle già acquisite nel giudizio di cognizione, ma non valutate neanche implicitamente. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare le dichiarazioni testimoniali dedotte come prove nuove idonee, nella comparazione con quelle già raccolte, a ribaltare il giudizio accusatorio. [OSCURATO:PERSONA], escussa a sommarie informazioni il 20 giugno 2020, ha affermato che nell'incontro a [OSCURATO:PERSONA] con il fratello Giuseppe questi aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] era una delle persone presenti alla commissione dell'omicidio, facendole giurare di non dirlo a nessuno, che Luca non c'entrava e che avrebbe risolto tutto lui. In ogni caso, la Corte di appello non avrebbe potuto rigettare l'istanza perché la valutazione della portata delle prove era riservata al merito, richiamando quale precedente indicato come in termini, Sez. 6, n 22510 del 2020. Nella fase rescindente la Corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi allo scrutinio delle prove nuove e alla loro idoneità al ribaltare la decisione del giudice di merito, senza anticipare l'apprezzamento di merito, riservato soltanto al giudizio di revisione vero e proprio. Invece, la Corte si sarebbe limitata ad un esame cartolare delle nuove prove, senza assumere quelle dichiarative, nonostante sia stato instaurato il giudizio di revisione mediante la citazione del condannato. Ciò in quanto era stata già espletata evidentemente de plano la preventiva deliberazione di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione. 3.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, accordata. Sicché all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.Sul primo motivo di ricorso, va premesso che, come è noto, il processo di revisione prevede due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione — che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio — dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manife annente infondata. La seconda fase è, invece, costituita dal vero e proprio g ;zio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle nuove prove, al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040). 1.2.Nella consolidata interpretazione giurisprudenziale sul tema, sono prove nuove, rilevanti a norma dell'art.630 lett. c), cod. proc. pen., quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate, neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443) purché idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028; Sez. 6, n. 20022 del 30/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259778; Sez. 6, n. 1155 del 1/4/1999, Cavazza, Rv. 216024). I provvedimenti che chiudono entrambe le fasi — l'ordinanza di inammissibilità (634, comma 2, cod. proc. pen.) e la sentenza di accoglimento o di rigetto (art. 640 cod. proc. pen.) — sono distinti dal punto di vista logico- funzionale e ricorribi.li per cassazione, ciascuno autonomamente, a dimostrazione della diversa funzione dei due momenti decisori. È noto, invero, che il giudice nella fase rescindente, ha il compito di valutare, in astratto e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare — ove eventualmente accertati — che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto, a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. Si tratta di valutazione preliminare che, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda comunque la capacità dimostrativa delle prove (vecchie e nuove) a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione. Tanto, dovendo ribadirsi il condivisibile principio secondo il quale nella fase rescindente all'operata valutazione si deve pervenire, diversamente da quella rescissoria, senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (tra le altre, Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563).E' stato opportunamente sottolineato che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della richiesta proposta, sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu ()culi (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 3, n. 15402 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810, in motivazione). Nel successivo momento del percorso processuale, che punta alla decisione di merito sulla revisione, la fase è instaurata mediante la citazione del condannato ed il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio, proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo (tra le altre, Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumé, Rv. 271821; Sez. 3, n. 15402 del 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. cit.). 1.3. Seguendo detta impostazione ermeneutica, condivisa da questo Collegio, è dunque, solo nella fase del giudizio rescissorio, una volta ammesso, che il condannato può trovare ascolto adeguato nel merito dell'esame della prova nuova dedotta. Ciò attraverso un vaglio che si snoda con le forme dibattimentali, espressamente richiamate dall'art. 636 cod. proc. pen. Sicché tale giudizio deve essere improntato anch'esso ai principi del giusto processo, costituzionalmente garantito dall'art. 111 Cost., ferma restando la possibilità di dichiarare, con la sentenza che chiude tale seconda fase, l'inammissibilità della richiesta di revisione, rivalutate le condizioni di ammissibilità dell'istanza, senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito (su quest'ultima affermazione: Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040 e Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441). Invero, conformemente al disposto dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., l'emissione del decreto di citazione a giudizio (ed il completo espletamento della fase dibattimentale) non preclude — nessun "giudicato interno" potendo, per definizione, essersi formato — la pronuncia di inammissibilità della richiesta di revisione. D'altro canto, la giurisprudenza di questa Corte è costante nella linea interpretativa in base alla quale l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 cit.Ciò perché il procedimento ,di revisione si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione — che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio — dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione, mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto. In questa seconda fase, è consentito alla Corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla, anche senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito (Sez. U, Pisco, cit.). In altre parole, ciò che si vuole evitare è che, con la sentenza che definisce la fase rescissoria, il giudice esprima un giudizio di inammissibilità mascherato da valutazione d'infondatezza e definito con il rigetto dell'istanza, senza dar luogo ad alcuna verifica, sia pur minima e preliminare, della veridicità di quanto addotto dal ricorrente come nuova prova. Ciò, pur se sussiste perfetta legittimità della statuizione di inammissibilità con sentenza, anche all'esito del giudizio rescissorio, come affermato sia dalle Sezioni Unite, ric. Pisco, che dalla giurisprudenza successiva (Sez. U, n. 624 del 2002, cit.; Sez. 2, n. 34773 del 17/5/2018, Turrà, Rv. 273452; Sez. 5, n. 4652 del 20/11/2013, dep. 2014, Accordi, Rv. 258718; Sez. 3, n. 43573 del 30/9/2014, G, Rv. 260989). 1.4. Deve essere, ancora, precisato che, in tema di revisione, anche nella fase rescindente le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante. Per l'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice, dunque, deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre, quindi, identificare il tessuto logico-giuridico (Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013, Scimone, Rv. cit. ; Sez. 4, n. 35697 del 19/06/2007, Bozi, Rv. 237455). La valutazione delle nuove prove di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., infatti, non può prescindere dal complesso degli elementi, processualmente utilizzabili, già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiar e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute o scoperte solo dopo la condanna irrevocabile (Sez. 5, n. 38276 del 19/02/2016, Dorigo, Rv. 267786). 2.Tali essendo i principi cui il Collegio intende uniformarsi, si osserva che entrambi motivi di ricorso sono infondati. 2.1.Nel caso al vaglio la Corte d'appello, pur senza svolgere l'esame dibattimentale della madre del [OSCURATO:PERSONA], comunque utilizza per il giudizio proprio della instaurata fase rescissoria, le sommarie informazioni difensive rese dalla predetta, svolgendo un giudizio di inidoneità della prova a scardinare quelle assunte nel giudizio di cognizione, tanto da pervenire alla decisione di rigetto dell'istanza (non anche alla sua declaratoria di inammissibilità), all'esito della instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti. Tanto, senza venire meno alla regula iuris contenuta nella sentenza rescindente che si è limitata ad affermare che la prima ordinanza di inammissibilità, si era spinta ad esaminare il merito dell'istanza di revisione quindi rinviando alla Corte di appello per nuovo esame della richiesta di revisione dichiarata inammissibile (cfr. dispositivo della sentenza), perché evidentemente era stata svolta un'indebita valutazione di merito delle prove nuove e sulla loro efficacia scardinante, con provvedimento de plano. 2.2. Va, poi, ribadito che è legittimo che nella seconda fase, dopo la fissazione del giudizio di revisione, la Corte di appello si limiti a non escutere le prove nuove ma a valutarne l'incapacità a scardinare il giudizio di cognizione e il suo esito (Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), concludendo con una pronuncia di inammissibilità o rigetto. Quindi, immune da censure è la pronuncia impugnata nella parte in cui questa, all'esito della instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti, ha svolto il necessario giudizio, concludendo nel senso dell'inidoneità delle prove nuove, indicate nella richiesta, con particolare riferimento a quella rappresentata dalle sommarie informazioni difensive della [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, della sua testimonianza su circostanze già oggetto di tali dichiarazioni, a scardinare l'esito del giudizio di cognizione. Del resto, si osserva che la pronuncia non incorre in errore quando qualifica la dichiarante [OSCURATO:PERSONA] teste de relato rispetto al narrato del fratello Giuseppe. Anzi sottolinea questo Collegio che la [OSCURATO:PERSONA] risulta sia dichiarante de relato rispetto al racconto che assume di aver ricevuto dal fratello Giuseppe, sia diretta rispetto all'incontro, avvenuto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale quest'ultimo è indicato come silente, rispetto alle affermazioni sull'omicidio svolte da suo fratello circa la partecipazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, il provvedimento della Corte d'appello conclude con un congruo giudizio di ininfluenza della prova da assumere, in quanto reputata incapace di scardinare il complesso delle altre prove raccolte nel giudizio di cognizione. Dette prove (cfr. ultima pagina del provvedimento) vengono elencate analiticamente e, sulla base del complesso della motivazione della Corte di appello, poste in correlazione con le prove nuove devolute con la domanda di revisione. La Corte d'appello, infatti, evidenzia l'inverosimiglianza del narrato della [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui ascrive il silenzio serbato per circa tredici anni alla paura del fratello, soggetto ormai giudicato con sentenza irrevocabile e detenuto da tempo. Inoltre, si rimarca che quanto già narrato dal fratello Giuseppe, nel corso del giudizio di cognizione, circa il coinvolgimento del nipote nell'omicidio appariva inattendibile e, comunque, viene valutata la non decisività delle circostanze riferite, posto che dallo stesso narrato della [OSCURATO:PERSONA] non risulta che, nel corso dell'incontro descritto, [OSCURATO:PERSONA] si fosse assunto, positivamente, la responsabilità dell'accaduto, con esclusione di quella del [OSCURATO:PERSONA]. Tanto, peraltro, a maggior ragione tenendo conto che la pronuncia definitiva a carico di [OSCURATO:PERSONA] riguarda l'accusa per l'omicidio in questione non solo come esecutore materiale ma anche come mandante e organizzatore, considerato peraltro, il movente dell'omicidio ben descritto nella pronuncia di questa Corte che ha reso definitiva la condanna alla pena dell'ergastolo di [OSCURATO:PERSONA]. Su tale punto, invero, questa Cortjiiichiamal:da una parte, la denuncia ai Carabinieri da parte della vittima contro [OSCURATO:PERSONA] poche ore prima dell'omicidio, dall'altra la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] sul recente, violento litigio tra i due presso l'officina del [OSCURATO:PERSONA], col Prinzi armato di un'ascia. A parte il richiamo a conclamate ragioni di inimicizia ed i provati sospetti di reciproci danneggiamenti (cfr. Sez. 1, n. 8407 — 17 del 14 ottobre 2016). Di qui, la ritenuta ininfluenza delle prove nuove, che la difesa ha posto a base dell'originaria richiesta di revisione, a scardinare la conclusione del giudizio di merito a carico del richiedente. Infine, è appena il caso di osservare che nei ricorsi per cassazione si ripercorrono argomenti chetin parte, si discostano dall'originario contenuto della richiesta di revisione, la quale fondava sull'esame della madre di [OSCURATO:PERSONA], teso anche a confermare l'alibi del figlio. Tanto, rispetto a quanto affermato in sede di merito, circa la non incompatibilità tra la circostanza della presenza dei figlio a casa della madre alle 19 circa e l'orario dell'aggressione (orario della morte tra le 19.30 e le 20.30, morte non istantanea, aggressione svoltasi, quindi, anche prima delle 19, secondo i giudici di merito). Né, da ultimo, si ricava dalla lettura della sentenza rescindente la conclusione, prospettata dalla difesa, secondo la quale la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] andava considerata prova idonea a . scardinare il giudicato, limitandosi detta pronuncia, a riconoscere a tali dichiarazioni la natura di prova nuova, in quanto non valutata, nemmeno implicitamente, nel primo giudizio e dopo il giudicato. Orbene, immune da censure è la motivazione nella parte in cui indica la prova dichiarativa da assumere e quella resa in sede di sommarie informazioni alla difesa, non idonea a scalfire il giudicato, operando anche un giudizio di inattendibilità della dichiarante. Ancora, la Corte territoriale esamina l'efficacia scardinante delle conversazioni, indicate nell'istanza di revisione (cfr. pag. 4), esplicitando che da queste non emerge la prova dell'estraneità del [OSCURATO:PERSONA], ma il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva saputo qualcosa in ordine al coinvolgimento dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto, pur a fronte di quanto dedotto e, cioè, che da tali risultanze emergerebbe il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda omicidiaria, come si evincerebbe per la difesa, dall'ascolto dei file audio e dall'esame dei brogliacci richiamanti nell'istanza di revisione. Da ultimo, si osserva che il ricorso non attacca, specificamente, il provvedimento censurato, nella parte in cui questo delinea il complesso delle prove a carico, indicato nell'ultima pagina, onde far emergere la dedotta decisività delle prove, vecchie e nuove, poste a base della richiesta di revisione, sotto il profilo della loro capacità di ribaltare la condanna irrevocabile. Si fa riferimento alla condanna, in separato giudizio, del [OSCURATO:PERSONA], zio dell'imputato, reo confesso per il medesimo delitto, agli esiti della perizia collegiale, disposta in grado di appello, in ordine alla consumazione dell'omicidio da parte di almeno due persone, considerato che sul corpo della vittima sono state accertate ferite da taglio, ferite da corpo contundente e lesioni mortali cagionate da almeno cinque colpi esplosi con la pistola del [OSCURATO:PERSONA]; all'individuazione del movente del delitto nei pessimi rapporti esistenti tra l'imputato e la vittima per ragioni di difficile vicinato, ritenuti provati da testimonianze raccolte nel corso del processo e, da ultimo, da una generica denuncia presentata dalla vittima contro l'imputato, il mattino del 21 ottobre 2006, giorno degli accadimenti di causa, ai Carabinieri di Valguamera; alle intercettazioni ambientali e telefoniche dei familiari dell'imputato e del [OSCURATO:PERSONA] successivamente al fermo di questi, significative, per i giudicanti, della volontà di [OSCURATO:PERSONA] stesso di assumersi anche le colpe del nipote; alla prova logica che [OSCURATO:PERSONA], reo confesso e proprietario della pistola utilizzata per il delitto, non avrebbe dato una ragionevole indicazione del movente dell'omicidio, commes so dopo essere partito il giorno precedente dalla sua residenza, nelle vicinanze di Crotone, in 24 ore percorrendo 1200 chilometri, per raggiungere il luogo del delitto e fare ritorno a casa; alle numerose telefonate singolarmente intercorse tra zio e nipote quel 21 ottobre 2006, interrottesi poco prima dell'ora individuata come quella dell'omicidio; alle intercettazioni telefoniche ed ambientali in carcere nella parte in cui manifestano la scelta di Ferr