CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che il 15/7/2022 ha solo parzialmente riformato la sentenza del Tribunale cittadino che lo aveva riconosciuto colpevole di numerosi episodi di ricettazione di assegni, assolvendolo dal reato di cui al punto 3) dell'imputazione, dichiarando estinti per prescrizione altri quattro fatti di reato e rideterminando la pena per i residui fatti di reato di cui ai punti 1), 2), 4), 9) e 10). 2. Il ricorso si fonda su cinque motivi di impugnazione: 2.1. Violazione degli artt. 585 comma 4 cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata ritenuto inammissibile il motivo aggiunto relativo alla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per la tenuità del fatto. 2.2. Violazione degli artt. 157, 159, 178, 180, 415-bis cod. proc. pen. per non aver riconosciuto la Corte di Appello il vizio di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, tempestivamente dedotto nel giudizio di primo grado e, conseguentemente, del decreto di citazione diretta a giudizio, pur essendosi proceduto in entrambi i casi effettuando la notifica a mezzo posta presso lo studio del difensore di fiducia, poi revocato, ed all'esito di compiuta giacenza, senza procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. e, nel caso, alla conseguente dichiarazione di irreperibilità e, comunque, senza alcuna certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., con riferimento ai fatti contestati ai capi 9) e 10). 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione di tutti i fatti contestati come ricettazione anziché come furto. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, per la dedotta illogicità di una riduzione della pena di sei mesi, rispetto a quella irrogata in primo grado, nonostante l'assoluzione ed il proscioglimento dichiarati in relazione alla metà dei fatti contestati. 3. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata, per la fondatezza dei primi due motivi di ricorso. Pur rilevandosi, quanto al primo motivo, che la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata cleclaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc.pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, Rv. 280707), deve riconoscersi carattere assorbente alla fondatezza del secondo motivo di ricorso, in quanto, a fronte della formale regolarità delle notifiche dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari presso il domiciliatario, dagli atti del procedimento non emerge l'effettiva conoscenza della vocatio in ius da parte dell'imputato. Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, che il Fantilli aveva eletto domicilio in Roma, presso lo studio del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'ufficiale giudiziario, non rinvenendo nessuno in tale domicilio, ha provveduto alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. a mezzo del servizio postale inviando raccomandata, poi restituita per compiuta giacenza. Analogamente, alla prima udienza del 17/9/2021, preso atto della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice nominava difensore di ufficio, disponendo il rinnovo della notifica del decreto di citazione all'imputato, ma anche questa veniva effettuata presso il difensore domiciliatario, ormai revocato, che aveva già rinunciato all'incarico, a mezzo posta e con la procedura della compiuta giacenza. Appare evidente che, in entrambi i casi, le notifiche sono viziate da nullità, dovendosi dare seguito all'insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui sussiste l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità formale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della " vocatio in ius", certezza che non può essere collegata alla procedura di compiuta giacenza. (Sez. 5, n. 31992 del 05/03/2018, Rv. 273313 - 01). Si tratta, peraltro, di nullità a diverso regime, atteso che solo la notifica del decreto di citazione a giudizio, quando inidonea a garantire la conoscenza della vocatio in ius, è affetta da nullità assoluta. Si è riconosciuto, in fatti, che la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. (Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Rv. 274475-01): nel caso di specie, pertanto, trattandosi di questione prospettata dalla difesa solo con i motivi aggiunti in Corte di appello, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, si tratta di nullità ormai sanata per tardività della relativa eccezione. La notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, effettuata mediante consegna al difensore al di fuori dei casi previsti dagli artt. 161, comma 4 e 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., invece, integra una nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, che può essere sanata soltanto dalla comparsa (o dalla espressa rinuncia a comparire) dell'imputato in udienza, ovvero da atti personali di difesa che evidenziano la conoscenza della "vocatio in ius" (Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Rv. 274475-02), trattandosi di vizio che rende la notifica radicalmente inidonea ad assicurare la reale ed effettiva conoscenza del processo all'imputato.La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, al pari di quella pronunciata in primo grado dal Tribunale di Roma il 02/10/2020, con trasmissione degli atti al primo giudice per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Roma in data 02/10/2020, ail quale dispone trasmettersi gli atti per il giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, il 19 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] mperiali Geppino R DE