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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024

Cassazione n. 37836/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2018 del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto senza l'osservanza del termine per l'impugnazione stabilito dalla legge; invero, essendo la sentenza impugnata stata pronunciata il 21 marzo 2018, con indicazione di trenta giorni per il deposito, il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione, decorrente dal 20 aprile 2018, è scaduto il 4 giugno 2018, mentre l'impugnazione, qualificata come "appello", è stata proposta solo il 7 giugno 2018, come risulta dal timbro apposto dal funzionario giudiziario sulla prima pagina dell'atto di appello; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2018 del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto senza l'osservanza del termine per l'impugnazione stabilito dalla legge; invero, essendo la sentenza impugnata stata pronunciata il 21 marzo 2018, con indicazione di trenta giorni per il deposito, il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione, decorrente dal 20 aprile 2018, è scaduto il 4 giugno 2018, mentre l'impugnazione, qualificata come "appello", è stata proposta solo il 7 giugno 2018, come risulta dal timbro apposto dal funzionario giudiziario sulla prima pagina dell'atto di appello; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 37836/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris