CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36428/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18835/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Ragusa, via Collodi 4, il tutto come da procura a margine del controricorso; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 2341/34/2016, depositata in data 15 giugno 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: RIMBORS O [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia ricorrente premette come la [OSCURATO:SOCIETA], abbia chiesto il rimborso del 90 % degli importi versati a titolo di IRPEF, IRPEG, IVA e ILOR per gli anni 1990/1992, a seguito degli eventi sismici considerati dall’art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289. A seguito del diniego dell’amministrazione, la contribuente proponeva ricorso alla CTP, che accoglieva parzialmente lo stesso, limitando peraltro il rimborso ad € 208.734,30, e con ciò escludendo quello per IVA e ritenute IRPEF. 2. Entrambe le parti proponevano appello avverso la decisione di primo grado, quanto all’Agenzia in via incidentale, e la CTR li rigettava entrambi, confermando la decisione di primo grado. 3. L’Agenzia propone quindi ricorso in cassazione, affidato ad un solo motivo, e la [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita per resistere all’impugnativa. La parte controricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa in data 30 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia denuncia violazione dell'art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Con tale motivo la ricorrente rappresenta come nelle more del giudizio di secondo grado fosse intervenuta la suddetta l. n. 190 del 2014, che prevedeva all’indicato art. 1, comma 665, il diritto dei contribuenti residenti nelle aree interessante dal sisma dei giorni 13 e 16 dicembre 1990, al rimborso delle somme versate eccedenti al 10 % delle imposte relative al triennio 1990/1992, salvo quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’indicata agevolazione veniva sospesa in attesa della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento UE, e sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini di legge. Con decisione C/ 2015-5549 la Commissione UE, a conclusione della relativa indagine, ha stabilito che l’agevolazione fiscale contenuta nella predetta legge costituisce una misura rientrante negli aiuti di Stato, e pertanto adottata in violazione dell’art. 108 TFUE, come tale incompatibile con il mercato interno. Da tanto emergerebbe l’obbligo dello Stato italiano di non rimborsare la somma oggetto di causa, e dunque l’accoglimento del motivo. 2. La controricorrente chiede invece la conferma della decisione di secondo grado, osservando che il motivo ostativo al rimborso, discendente dalla decisione della Commissione, sarebbe limitato alla sola IVA, questione estranea al presente giudizio, relativo solo a rimborsi IRPEG e ILOR, ed in ogni caso la stessa decisione avrebbe ritenuto che i rimborsi non configurerebbero aiuti illegittimi se contenuti nella misura stabilita dal regolamento UE n. 1407/13, cd “de minimis”, secondo cui il massimale compatibile per un’impresa va contenuto in € 200 mila nell’ambito di un triennio, affinché si possa ritenere che la misura non incida sugli scambi tra Stati membri o falsi il meccanismo della concorrenza. Con la memoria del 30 settembre 2022 chiede inoltre la parte, seppur in via gradata, il rinvio al merito in relazione alla necessità di verificare la sussistenza dei requisiti dell’impresa per rientrare nella misura stabilita dal regolamento de minimis. 2.1. La fattispecie in esame si caratterizza in ragione del fatto che la sentenza d’appello che ha riconosciuto il diritto del contribuente a beneficiare delle agevolazioni fiscali conseguenti al sisma Sicilia del 1990 è stata resa subito dopo la decisione della Commissione che ha qualificato dette agevolazioni come aiuti di Stato, e la stessa legge n. 190 del 2014 è intervenuta nelle more del giudizio di secondo grado; il tutto a fronte del fatto che ben prima (il 17 ottobre 2012) era stata già avviata dalla Commissione stessa la procedura di esame ed emessa l’ingiunzione di sospensione, sospensione che era espressamente presa in considerazione dall’art.1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, sempre con riferimento ai contribuenti svolgenti attività imprenditoriale. È principio consolidato quello secondo cui l'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata (Cass. 22/11/2021, n. 35984, Cass. 03/11/2010, n. 22318). L’ingiunzione di sospensione – adottata con decisione del 17 ottobre 2012 – era obbligatoria anche per gli organi giurisdizionali, tenuti a conformarsi alla medesima ed a garantirne l’esecuzione immediata ed effettiva (cfr. Corte giust. 21/11/2013, C-284/12, [OSCURATO:PERSONA]). Se l’ingiunzione di sospensione, risalente al 17 ottobre 2012, imponeva l’obbligo di astenersi dall’erogazione di aiuti di Stato per le imprese, la successiva decisione del 14 agosto 2015 disponeva l’annullamento di tutti i pagamenti degli aiuti. Per l’effetto della precedente sospensione, deve ritenersi che questa disposizione abbia ad oggetto tutte le somme non ancora versate e, più in generale, tutte le agevolazioni che alla data del 17 ottobre 2012 non erano ancora divenute definitive. Pertanto, nella fattispecie in esame, pacificamente attinente un’impresa collettiva, deve affermarsi che i giudici nazionali – che decidevano con sentenza deliberata il 21 ottobre 2015, dove la norma interna di cui alla l. n. 190/2014 era espressamente richiamata - erano tenuti – anche d’ufficio, trattandosi di affermare la prevalente disposizione unionale (Cass. 03/05/2007, n. 10208; Cass. 15/10/2012, n. 17645) - a d osservare i limiti imposti dalla Commissione, e precedentemente già oggetto di ingiunzione di sospensione, sospensione e quindi temporanea esclusione dal beneficio, peraltro espressamente ribadita proprio dall’art.1, comma 665, della l. n. 190 del 2014. La decisione della Commissione Europea stabiliva, altresì, che una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio, individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese, oppure perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile, oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione). 2.2. I requisiti soggettivi non sono contestati, trattandosi di impresa collettiva, ma la parte controricorrente afferma di rientrare nelle condizioni corrispondenti alla «regola de minimis», delle quali l’Agenzia non fa cenno nel proprio ricorso. In proposito questa Corte ha ritenuto che, una volta accertato che il contribuente svolge un'attività economica professionale, il giudice dovrà, di conseguenza, verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimisapplicabile. A tal fine, egli dovrà: i) non arrestarsiall'importo del rimborso che si domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l'ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell'anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti; tenere presente che la regola de minimís, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza; iii) tenere conto, infine, del fatto che, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 21/11/2019 n. 30373). Dovrà però verificarsi non solo, dato pacifico nella specie, che l’impresa abbia sede in uno dei comuni colpiti dalla calamità, ma anche - in conformità al disposto di cui ai considerando 136 e 150 della già richiamata decisione della Commissione UE – la sussistenza di danni effettivi cagionati dall’evento a carico dell’impresa, cui gli stessi siano ricollegabili in base ad un nesso chiaro e diretto, e in caso positivo comunque l'assenza di una sovra-compensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto), nel qual caso e fino alla concorrenza dei quali danni così conteggiati il regime andrà considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107. Pragrafo 2, lett. b), TFUE (in tal senso Cass. 08/02/2018, n. 3070). 2.3. Nella specie è pacifico, in quanto predicato dalla stessa parte controricorrente, che la soglia de minimis in conc reto applicabile all’aiuto in parola è costituita dall’importo di € 200 mila (art. 3, comma 2 del regolamento in parola, e considerando 2 dello stesso), laddove è altrettanto pacifico che l’importo dell’aiuto- rimborso in contestazione è superiore, cioè pari ad € 208.734,30. 3. Tutto quanto precede impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà a decidere in base ai suesposti principi, previe le verifiche indicate, e liquiderà altresì le spese di giudizio P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvi