Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01997/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12096/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o in Roma, via delle Costellazioni n. 371 , presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura special e a margine de l rico r so -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico del difensore, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata in calce a l controricorso -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Carmela [OSCURATO:PERSONA], Rosaria [OSCURATO:PERSONA], EREDI diLA SPINA Giuseppina, Luca CAMPOCHIARO, Giovanna CAMPOCHIARO, Claudio CAMPOCHIARO e Fortunato RADDINI, -intimati - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 688 /201 8 , depositata il 14.4.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1°.12.2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Z uliani . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catania,in parziale accogli m en t o del l’azione di responsabilità svolta dal [OSCURATO:PERSONA] RaddiniS.r.l., condannò al risarcimento del danno –per quanto qui interessa – [OSCURATO:PERSONA], che era stato amministratore della società fallitadalla sua costituzione fino al 27.7.1993.

Contro la sentenza di primo grado proposero appello sia [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto responsabile per le sanzioni pecuniarie fiscali inflitte alla società in relazione a un’accusa di emissione di fatture false per operazioni inesistenti), siala curatela fallimentare (contro il capo della sentenza che aveva respinto l a domanda relativa ad altra voce di danno, riferita alla vendita in conflitto di interessi degli immobili della società).

La Corte d’Appello di Catania respinse l’appello principale di Agatino AntonioCondorelli e accolse l’impugnazione incidentale del Fallimento,aggiunge ndo conseguentemente una ulteriore condanna al risarcimento dei danninei confronti del primo.

Contro tale sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memori a nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Iprimi quattro motiv i di ricorso sono diretti contro il rigetto dell’appello presentato dal ricorrente e sono così rubricati:

1.1. «Nullità della sentenza – Omessa pronuncia – Error in procedendo– V iolazione degli art t . 100 e 112 c. p . c. ( art. 360, n. 4 , c.p.c.)»;

1.2. «Esistenza di un giudicato opponibile alle parti – Violazione e falsa applicazione degli artt. 530, 652, 653 e 654 c.p.p. e degli artt.[sic] 2909 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)»;

1.3. «Error in procedendo –Nullità della sentenza – V iolazione e falsa applicazione degli artt. 99, 115 e 116 c.p.c. e 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)»;

1.4. «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)».

2. Con il primo motivo si censura una pretesa omessa pronuncia sulla eccezione con cui il Condorelli aveva opposto alla domanda del cura tore la transazione sulla possibile azione di responsabilità stipulata, prima del fallimento,tra lui e tutti i soci di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

2.1. Il motivo è infondato, perché è pacifico, siache l’eccezione era stata espressamente disattesa dal giudice di primo grado (pag. 11 del ricorso per cassazione: «Il Tribunale di Catania, in primo grado, ha rigettato l’eccezione di improponibilità della domanda proposta dal Condorelli ritenendo che la predetta transazione fosse … “inidonea a spiegare effetti nei confrontidella società …”»), sia che essa non venne riproposta con l’atto d’appello, né tantomeno fatta oggetto di specifico motivo di impugnazione ( pagg. 11 e 12 del ricorso per cassazione: «…la doglianza in questione (improponibilità della domanda per intervenutatransazione) non è stata riproposta in seno all’atto d’appello del Condorelli (redatto da altro difensore), ma è stata invece ribadita da questo difensore nella fase decisoria del procedimento di appello … In seno alla nostra comparsa conclusionale …»).

2.2. La corte d’appello ha del tutto ignorato l’eccezione e parte ricorrente ritienedi poter ravvisare in ciò un’omessa pronuncia sulla base del rilievo che si tratta di un’eccezione rilevabile anche d’ufficio, una volta che sia stato allegatoil fatto (contratto di transazione) su cui essa si fonda.Sennonché, è del tutto evidente che una cosa è la rilevabilità d’ufficio di un’eccezione in primo grado, altra cosa sarebbeil rilievo d’ufficio in grado d’appello, dopo che l’eccezione è stata espressamente respinta dal primo giudice e che la decisione sul punto non è stata impugnata, con formazione del giudicato interno ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c. (Cass. nn. 14899/2022; 21264/2018; S.u. 11799/2017).

Senza alcuna necessità di ricordare il principio per cui l’omessa pronuncia non sussiste in caso di implicito rigetto della domanda o dell’eccezione per incompatibilità con la decisione adottata (Cass.nn. 2830/2021; 24953/2020; 12652/2020), è sufficiente osservare che non può esserci un’omessa pronuncia su un’impugnazione che non è stata proposta. 3.Il secondo motivo si concentra sul rapporto tra l’azione civile per danni da responsabilità dell’amministratore e il processo penale nel quale [OSCURATO:PERSONA] venne assolto dal reato di utilizzazione di fatture falseai fini di evasione fiscale.

La sentenza impugnata ha confermato, sul punto, la decisione del tribunale, ma «in forza di un percorso argomentativo diverso » (pag. 12 della sentenza).

Il Tribunale di Catania aveva respinto l’eccezione di giudicato rilevando che, ai sensi dell’art. 654 c.p.c., la sentenza penale di assoluzione «non è idonea a far stato nei confronti del fallimento che non è stato parte del processo penale, non essendosi costituito parte civile»(così riferito il contenuto della sentenza di primo grado a pag. 11 della sentenza d’appello).La corte d’appello ha tralasciato questo argomento (e con esso le relative critiche di parte appellante)e ha motiva t o l’irrilevanza del giudicato penalesulla base della doppia affermazione che si sarebbe trattato di un’assoluzione basata sull’insufficienza della prova del fatto (art. 530, comma 2, c.p.p.)e che, in tal caso, non ci sarebbe un effettivo accertamento negativo del f atto in sede penale vincolante nel giudizio civile (v.

Cass. n. 4764/2016, citata nella motivazione della sentenza qui impugnata; conf.

Cass. n. 3376/2011).

Parte ricorrente contesta, sia l’interpretazione della sentenza penale secondo cui l’assoluzione sarebbe intervenuta per insufficienza di prova che il fatto sussista, sia l’interpretazione restrittiva delle disposizioni di legge sull’efficacia nel processo civile del giudicato penale di assoluzione.

Con riferimento a questo secondo aspetto, il ricorrente evidenzia il contrasto tra la giurisprudenza di legittimità citata nella sentenza impugnata e la giurisprudenza della Cassazione penale, che nega all’imputato assolto ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. l’interesse ad impugnare la sentenza « in quanto tale formula non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 530, comma primo, cod. proc. pen., anche in ordine agli effetti extrapenali» (Cass. pen. n. 51445/2016; co nf.

Cass. pen. n. 49554/2018).

3.1. Sebbene sussista effettivamente il denunciato contrasto tra giurisprudenza civile e penale di questa Corte, il motivo si rivela infondato, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata (art. 384, comma 4, c.p.c.)e, in particolare, recuperando la sopra riportata motivazione che era stata adottata dal Tribunale di Catania in primo grado.

«L’efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile, di cui all’art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l’imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale» (Cass. n. 30838/2018).

I n ciò la disposizione contenuta nell’art. 654 c.p.p. si differenzia da quella contenuta nell’art. 652 c.p.p., ove l’efficacia del giudicato penale è estesa al danneggiato che «sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile».

Nel presente giudizio, la partecipazione al processo penale della società fallita o del fallimento non rientra tra i fatti allegatie la decisione di primo grado – non smentita sul punto da quell a d’appello, né dalle difese di parte –venne pronunciata sul contrario presupposto della mancata partecipazione del danneggiato al processo penale.

Che nel caso di specie trovi applicazione l’art. 654 c.p.p. (e non l’art. 652 c.p.p.) è esplicitamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, il quale nell’illustrare il motivo – ad onta dell’ampia citazione in rubrica, estesa anche all’art. 653 c.p.p., sicuramente non pertinente, perché relativo all’efficacia del giudicato penale nel giudizio disciplinare – riporta il contenuto testuale proprio dell’art.654 c.p.p.e su di esso svolge le sue argomentazioni (pag. 26 del ricorso).

Del resto, il processo penale aveva ad oggetto il reato tributariodi utilizzazione di fatture false al fine di evadere le imposte, mentre nel presente processo civile oggetto di indagine è la responsabilità dell’amministratore per il danno subito dalla società fallita in termini di sanzioni pecuniarie connesse all’accertamento tributario.

Danno che deriva dall’accertamento e dall’impossibilità di impugnarlo con successo davanti al giudice tributario, la cui decisione non è vincolata da quella del giudice penale (Cass. nn. 17258/2019; 10578/2015 ) , tant’è che nemmeno è consentita la sospensione del processo tributario in pendenza del processo penale sui medesimi fatti(Cass. n. 4924/2013).

Il presupposto di fatto del danno risarcibilenell’azione di responsabilità del curatore è dunque diverso da quello specificamente oggetto di accertamento in sede penale,quantunque i due processi traggano origine dalla medesima contestazione da parte degli agenti dell’amministrazione finanziaria.

Ciò posto, si deve concludere che il giudicato penale è stato eccepitoal di fuori dei limiti soggettivi della sua efficacia, la verifica dei quali è preliminare rispetto a quella dei limiti oggettivi del giudicato.

4. Le considerazioni che precedono tornano utili anche nel la decisione sul terzo motivo di ricorso, con cui si censura altro punto della sentenza in cui la corte d’appello ha confermato il dispositivo adottato dal tribunale, modificandonetuttavia la motivazione.

Il Tribunale di Catania aveva ritenutopressoché irrilevante la prova de ll’utilizzazione di fatture false, avendo considerato sufficiente constata r e l’impossibilità di opporsi a ll’accertamento in sede tributaria, a causa dell e care nz e della documentazione contabile, e l’ammissione al passivo del debito per le conseguenti sanzioni pecuniarie e per gli interessi.

La corte d’appello non ha invece condiviso tale motivazione («essendo innegabile che la mera non opposizione da parte della curatela, priva di scritture contabili, non consente affermazioni di certezza e nemmeno di verosimiglianza in ordine alla falsità delle fatture utilizzate per la contestata detrazione dell’iva»: pag. 14 della sentenza impugnata) , ma ha ricavato dalla lettura complessiva degli atti di indagine della Guardia di Finanza « elementi presuntivi, che impongono di ritenere sicuramente più probabile … (e dunque provata) la falsità delle fatture di cui si discute».

Parte ricorrente contesta la fondatezza di tale accertamento fattuale e– al netto delle considerazioni inammissibili , perché volte a proporre un riesamenel merito della decisione – denuncia un vizio di extrapetizione (violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.: v. pag. 33 del ricorso), per avere la corte ricercato nei documenti, p ur ritualmente prodotti in giudizio, fatti non specificamente allegati dall’attore a sostegno delladomanda .

4.1. Anche di questo motivo potrebbe essere pronunciata l’infondatezza ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., recuperando la corretta motivazionedel tribunale, di cui la corte d’appello dimostra di avere frainteso il senso.

Il giudice di primo grado non aveva certo ritenuto, in termini di presunzione semplice, che il fatto noto dell’ammissione al passivo del credito dell’erario per le sanzioni permettesse di risalire, in modo grave, preciso e concordante, alla prova del fatto ignorato dell’utilizzazione di fatture false; ha semplicemente, e correttamente, rilevato che il fatto decisivo, ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna al risarcimento, non è la falsità delle fatture, ma l’accertamento del danno in nesso causale con l’inadempimento dell’amministratore.

Inadempimento che si estende anche al la mancanza d i un adeguato impianto contabile negli anni in cui egli è stato in carica. 4.2.Il terzo motivo di ricorso è comunque, altresì , infondato intrinsecamente, perché il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, ovverosia i fatti posti dalle parti (e che devono essere posti necessariamente dalle parti) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni; non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltantoquali elementi di conoscenza dai quali risalire logicamente all’accertamento dei fatti principali.

In questo senso va intesa la massima secondo cui « Il potere-dovere del giudice di esaminare i documenti ritualmente versati in atti sussiste solo se la parte che li ha prodotti o che, comunque, ne intende trarre vantaggio, abbia formulato una domanda o un’eccezione espressamente fondata sui documenti medesimi» (Cass. n. 22342/2007).In sostanza, si vuole evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze delle parti nell’assolvimento dell’onere diindicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

Del resto, proprio sulla legittima possibilità che i fatti secondari emergano dall’esame dei documenti di causa da parte del giudice è basata la recente giurisprudenza di questa Corte che consente addirittura l’acquisizione di quei documen ti nel corso dell’espletamento della c.t.u. (Cass.

S.u. n. 3086/2022: «In materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio»).

E la corte d’appello ha appunto utilizzato i fatti secondari risultanti d a i prodotti atti d’indagine della Guardia di Finanza per accertare, in via presuntiva, la falsità delle fatture utilizzate a fini fiscali.

5. Nell’illustrazione del quarto motivo, ilricorrente sostiene che «i fatti indicati dal Giudice di appello non possono assolutamente condurre alle conclusioni cui lo stesso è giunto» e che il giudice di secondo grado «ha omesso di valorizzare altri fatti altrettanto numerosi di segno contrario» (pag. 38 del ricorso).

5.1. Anche questo motivo si concentra sull’accertamento dell’utilizzazione delle fatture false, sicché potrebbe essere risolto, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.,rilevando che il fatto decisivo, ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna al risarcimento, non ètanto la falsità delle fatture, quanto l’accertamento del danno consistente nel debito per sanzioni e interessi che la società ha subito e al quale non poté efficacemente opporsi.

5.2. È comunque preliminare il rilievo dell’inammissibilità del motivo, perché, quantunque rubricato in termini di denuncia di un vizio di violazione di norme di diritto («artt. 115 e 116 c.p.c. e 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c.»),con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., esso è chiaramen te volto a criticare la motivazione della corte d’appello e a proporre un riesame dell’accertamento del fatto, inammissibile in sede di legittimità.

«In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso» (Cass. n. 3541/2020; conf., da ultimo, Cass. n. 9054/2022: «… la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma»).

Nel caso di specienon è in discussione che la corte d’appello ha coerentemente motivato l’accertamento del fatto sulla ritenuta sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza del materiale probatorio disponibile.

Non è dunque ipotizzabile la denunciata violazione di norme di diritto, quantunque la motivazione sia ritenuta dal ricorrente illogica e insoddisfacente.

6. Imotivi dal quinto al nono sono diretti contro l’accoglimento dell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] ni S.r.l. e , quindi, contro la condanna del ricorrente al risarcimento dell’ulteriore danno,liquidato in € 144.262, pari al valore che la corte territoriale ha attribuito al bene che [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società poi fallita, aveva venduto ad altra società ([OSCURATO:SOCIETA].), anch’essa da lui rappresentata.

I motivisono così rubricati:

6.1. «Nullità della sentenza – Omessa pronuncia – Error in procedendo –Violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)»;

6.2. «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2847 e 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)»;

6.3. «Nullità della sentenza –Omessa motivazione –Violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 e 133c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)»;

6.4. «Nullità della sentenza – Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 e degli artt. 195 e 196 c.p.c. –Error in procedendo(art. 360, n. 4, c.p.c.)»;

6.5. «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti– Carenza di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.)».

7. È opportuno premettere una breve trattazione unitaria all’esame analitico di singoli motivi, che, si anticipa, s ono tutti infondati.

7.1. La Corte d’Appello di Catania ha tenuto conto che il fallimento aveva recuperato , con l’azione di annullamento del la compravendita, la proprietà degli immobili che il ricorrente aveva venduto ad altra società da luistesso rappresentata, beni che , però, prima della trascrizione della domanda diannullamento, erano s tati ipotecati dai creditori dell a società acquirente per import i ben superiori al loro valore commerciale.

Su tali presupposti, la corte territoriale ha qualificato il danno subito dalla società fallita per l’illegittima vendita dei suoi immobili come «danno futuro», ha fatto proprio il principio per cui «Il risarcimento del danno futuro … non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità» (Cass. n. 10072/2010) ed ha quindi proceduto alla liquidazione del danno «con criteri equitativi» (pag. 19 della sentenza).

Il percorso argomentativo del giudice a quo è sostanzialmente corretto, salvo per quanto riguarda proprio la qualificazione del danno in questione come «danno futuro».

I l precedente richiamato (Cass. n. 10072/2010) riguarda un caso solo apparentemente molto simile a quello qui in esame, perché allora si trattava dell’acquisto di un bene sul quale era iscritta un’ipoteca ignota all’acquirente e dell’azione da lui esperita contro il notaio per risarcimento del danno.

In una normale compravendita immobiliare, l’interesse del compratore è quello di acquistare la proprietà del benee il fatto che il bene sia gravato da ipoteca costituisce il pericolo, attuale, di un danno futuro, rappresentato dalla perdita del bene (sel’acquirente non è in grado di pagare il creditore del venditore) o dalpagamento di un debito non proprio(per il liberare il bene dal gravame).

Ma ben diversa è la situazione in cui l’azione per risarcimento dei danni è svolta da una procedura fallimentare, la quale non ha interesse ad acquisire e a conservarela proprietà del bene, ma deve procedere alla sua liquidazione per giungere il più presto possibile alla distribuzione del ricavato tra i creditori.

In questo caso è evidente che il danno che subiscono i creditoriper l’impossibilità di vendere il bene ricavandone una somma dadistribuire in loro favore (perché il valore è coperto da ipoteche iscritte da soggetti estranei al concorso) è un danno attuale e non un «danno futuro».

7.2. Ciò chiarito, rimane comunque corretta l ’afferm azione della corte d’appello sulla necessitàdi procedere alla liquidazione del danno secondo criteri equitativi, che vengono in rilievoin tutti i casi in cui«il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare» (art. 1226 c.c.), situazione che spesso si verifica proprio nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori di società esperite in sede fallimentare (v., da ultimo, Cass. n. 198/2022: « Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, comma 2, l.fall., ove la mancanza o l’irregolare tenuta delle scritture contabili renda difficile per la curatela una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all’amministratore della società fallita, non trova applicazione il principio dell’inversione dell’onere della prova, ma il curatore può invocare a proprio vantaggio la disposizione dell’art. 1226 c.c. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa».

Nel caso qui in esame, posto che l’importo delle iscrizioni ipotecarie era sicuramente superiore a l prevedibile ricavato della vendita dei beni, la corte ha ritenuto equo liquidare il danno in misura parial più probabile valore dei beni stessi e ha quindi prudentemente apprezzato gli elementi a sua disposizione per determinare quel valore.

8. Dopo questa premessa, si può passare all’esame dei singoli motivi di ricorso.

8.1. Il quinto motivo denuncia, come violazione dell’art. 112 c.p.c., un a pretesa omess a pronuncia « sulla eccezione … relativa alla intervenuta inefficacia delle iscrizioni pregiudizievoli di cui al presente giudizioed al momento della decisione dello stesso, e ciò per l’intervenuto decorso del termine ventennaledi cui all’art. 2847 c.c.» (pag. 43 del ricorso).

Occorre precisare che il ricorrenteafferma di avere allegato e documentato,prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni in appello, il fatto, asseritamente decisivo, che le iscrizioni ipotecarie sui beni oggetto dell’illegittima compravendita e recuperati con l’azione di annullamentonon erano state rinnovate alla scadenza del ventennio, sicché sarebbero divenute inefficaci. 8.1.1.Il motivo è inammissibile, innanzitutto per mancanza di autosufficienza(art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), posto che non viene chiaramente indicato il contenuto dell’eccezione che sarebbe stata sollevata.Si dice che è stato allegato un fatto (scadenza del termine ventennale, senza rinnovazione delle ipoteche) e che a tale fatto si ricollega un effetto(inefficacia delle ipoteche), ma non si precisa se e quale eccezione sarebbe stata conseguentemente sollevata per opporsiall’accoglimento della domanda.

8.1.2. In ogni caso, vale a paralizzare anche questo motivo il consueto rilievo che, essendo stati accolti l’appello e la domanda del fallimento, ogni possibile eccezione sollevata in contrario deve intendersi implicitamente respinta e non può darsi il vizio di omessa pronuncia (Cass. nn. 2830/2021; 24953/2020; 12652/2020). 8.2.Il sesto motiv o d enuncia l’errata distribuzione dell’onere della prova, ma la sentenza impugnata non può avere violato l’art.2697 c.c., perché la motivazione è basata su ll’ accertamento in concreto dei fatti rilevanti (anche mediante presunzioni semplici) , integrato dall’uso del potere di liquidazione equitativa, e non certo sull’affermazione che parte attrice debba int endersi esonerata dall’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda (v.la già citata Cass. n. 198/2022).

8.3. Il settimo motivo censura l’omessa motivazione sulla liquidazione del danno in via equitativa, ma la censura è infondata, perché la corte d’appelloha fatto riferimento sia alla stima effettuat a dal c.t.u. (sia pur discostandosene, perché « risalente all’ormai remoto 2002 » ) , sia a lla valutazione de ll’esperto nominato nell a procedura fallimentare, sia , infine, all’andamento degli esperimenti di vendita competitiva ancora in corso .

A tutto concedere, la giustificazione del modo in cui la corte ha utilizzato il necessario potere equitativo può essere definita insufficiente, difetto non dà luogo al denunciato vizio di nullità della sentenza di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e nemmeno è censurabile ai sensi del successivo n. 5 (Cass.

S.u. n. 8053/2014, per tutte), peraltro non invocato con questo motivo.

8.4. L’ottavo e il nono motivo ravvisano, rispettivamente, una violazione del principio del contradditorio e una carenza di motivazione(intesa come omesso esame rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) nel fatto che la corte d’appello ha quantificato il valore dei beni immobili, al fine della liquidazione equitativadel danno, discostandosi da ll’indicazione del c.t.u.

8.4.1. Sennonché, la denuncia dellaviolazione del principio del contraddittorio è generica e non autosufficiente, perchénon contiene la precisa allegazione cheil giudice di merito abbia utilizzato, per la decisione, materiale probatorio non regolarmente int rodotto in giudizio.

È principio assodato che le prove atipiche possono essere prudentemente apprezzate dal giudice, anche se formate al di fuori del processo, purchéle parti abbiano avuto modo di esaminarle e di esercitare su di esse il contraddi ttorio ed eventualmente di confutarnel’efficacia probatoria (Cass. nn. 8459/2020; 25067/2018; 840/2015).

8.4.2. Come già scritto sopra, nella sentenza impugnata la c.t.u. esperita durante il giudizio di primo grado è stata presa in considerazione dal giudice d’appello, che però ne ha disatteso le conclusioni, motivando tale scelta, sia pure succintamente.

Ebbene, si intende qui dare continuità all’indirizzo secondo cui l’omessa valorizzazione della c.t.u. può bensì integrare gli estremi dell’omesso esame di un fatto rilevante e discusso tra le parti, ma solo allorchéil giudice abbia ignorato o negato la consulenza tecnica espletata in corso di causa,«come se detto fatto storico processuale non si fosse mai verificato», non dunque nel caso di dichiarata e, foss’anche insufficientemente, motivata scelta di discostarsi dall’esito della consulenza (Cass. n. 18956/2021).

9. Respintoil ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: respingeil ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 8.000 per compensi, oltre alle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12096/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o in Roma, via delle Costellazioni n. 371 , presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura special e a margine de l rico r so -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico del difensore, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata in calce a l controricorso -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Carmela [OSCURATO:PERSONA], Rosaria [OSCURATO:PERSONA], EREDI diLA SPINA Giuseppina, Luca CAMPOCHIARO, Giovanna CAMPOCHIARO, Claudio CAMPOCHIARO e Fortunato RADDINI, -intimati - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 688 /201 8 , depositata il 14.4.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1°.12.2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Z uliani . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catania,in parziale accogli m en t o del l’azione di responsabilità svolta dal [OSCURATO:PERSONA] RaddiniS.r.l., condannò al risarcimento del danno –per quanto qui interessa – [OSCURATO:PERSONA], che era stato amministratore della società fallitadalla sua costituzione fino al 27.7.1993. Contro la sentenza di primo grado proposero appello sia [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto responsabile per le sanzioni pecuniarie fiscali inflitte alla società in relazione a un’accusa di emissione di fatture false per operazioni inesistenti), siala curatela fallimentare (contro il capo della sentenza che aveva respinto l a domanda relativa ad altra voce di danno, riferita alla vendita in conflitto di interessi degli immobili della società). La Corte d’Appello di Catania respinse l’appello principale di Agatino AntonioCondorelli e accolse l’impugnazione incidentale del Fallimento,aggiunge ndo conseguentemente una ulteriore condanna al risarcimento dei danninei confronti del primo. Contro tale sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memori a nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Iprimi quattro motiv i di ricorso sono diretti contro il rigetto dell’appello presentato dal ricorrente e sono così rubricati: 1.1. «Nullità della sentenza – Omessa pronuncia – Error in procedendo– V iolazione degli art t . 100 e 112 c. p . c. ( art. 360, n. 4 , c.p.c.)»; 1.2. «Esistenza di un giudicato opponibile alle parti – Violazione e falsa applicazione degli artt. 530, 652, 653 e 654 c.p.p. e degli artt.[sic] 2909 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)»; 1.3. «Error in procedendo –Nullità della sentenza – V iolazione e falsa applicazione degli artt. 99, 115 e 116 c.p.c. e 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)»; 1.4. «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)». 2. Con il primo motivo si censura una pretesa omessa pronuncia sulla eccezione con cui il Condorelli aveva opposto alla domanda del cura tore la transazione sulla possibile azione di responsabilità stipulata, prima del fallimento,tra lui e tutti i soci di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2.1. Il motivo è infondato, perché è pacifico, siache l’eccezione era stata espressamente disattesa dal giudice di primo grado (pag. 11 del ricorso per cassazione: «Il Tribunale di Catania, in primo grado, ha rigettato l’eccezione di improponibilità della domanda proposta dal Condorelli ritenendo che la predetta transazione fosse … “inidonea a spiegare effetti nei confrontidella società …”»), sia che essa non venne riproposta con l’atto d’appello, né tantomeno fatta oggetto di specifico motivo di impugnazione ( pagg. 11 e 12 del ricorso per cassazione: «…la doglianza in questione (improponibilità della domanda per intervenutatransazione) non è stata riproposta in seno all’atto d’appello del Condorelli (redatto da altro difensore), ma è stata invece ribadita da questo difensore nella fase decisoria del procedimento di appello … In seno alla nostra comparsa conclusionale …»). 2.2. La corte d’appello ha del tutto ignorato l’eccezione e parte ricorrente ritienedi poter ravvisare in ciò un’omessa pronuncia sulla base del rilievo che si tratta di un’eccezione rilevabile anche d’ufficio, una volta che sia stato allegatoil fatto (contratto di transazione) su cui essa si fonda.Sennonché, è del tutto evidente che una cosa è la rilevabilità d’ufficio di un’eccezione in primo grado, altra cosa sarebbeil rilievo d’ufficio in grado d’appello, dopo che l’eccezione è stata espressamente respinta dal primo giudice e che la decisione sul punto non è stata impugnata, con formazione del giudicato interno ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c. (Cass. nn. 14899/2022; 21264/2018; S.u. 11799/2017). Senza alcuna necessità di ricordare il principio per cui l’omessa pronuncia non sussiste in caso di implicito rigetto della domanda o dell’eccezione per incompatibilità con la decisione adottata (Cass.nn. 2830/2021; 24953/2020; 12652/2020), è sufficiente osservare che non può esserci un’omessa pronuncia su un’impugnazione che non è stata proposta. 3.Il secondo motivo si concentra sul rapporto tra l’azione civile per danni da responsabilità dell’amministratore e il processo penale nel quale [OSCURATO:PERSONA] venne assolto dal reato di utilizzazione di fatture falseai fini di evasione fiscale. La sentenza impugnata ha confermato, sul punto, la decisione del tribunale, ma «in forza di un percorso argomentativo diverso » (pag. 12 della sentenza). Il Tribunale di Catania aveva respinto l’eccezione di giudicato rilevando che, ai sensi dell’art. 654 c.p.c., la sentenza penale di assoluzione «non è idonea a far stato nei confronti del fallimento che non è stato parte del processo penale, non essendosi costituito parte civile»(così riferito il contenuto della sentenza di primo grado a pag. 11 della sentenza d’appello).La corte d’appello ha tralasciato questo argomento (e con esso le relative critiche di parte appellante)e ha motiva t o l’irrilevanza del giudicato penalesulla base della doppia affermazione che si sarebbe trattato di un’assoluzione basata sull’insufficienza della prova del fatto (art. 530, comma 2, c.p.p.)e che, in tal caso, non ci sarebbe un effettivo accertamento negativo del f atto in sede penale vincolante nel giudizio civile (v. Cass. n. 4764/2016, citata nella motivazione della sentenza qui impugnata; conf. Cass. n. 3376/2011). Parte ricorrente contesta, sia l’interpretazione della sentenza penale secondo cui l’assoluzione sarebbe intervenuta per insufficienza di prova che il fatto sussista, sia l’interpretazione restrittiva delle disposizioni di legge sull’efficacia nel processo civile del giudicato penale di assoluzione. Con riferimento a questo secondo aspetto, il ricorrente evidenzia il contrasto tra la giurisprudenza di legittimità citata nella sentenza impugnata e la giurisprudenza della Cassazione penale, che nega all’imputato assolto ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. l’interesse ad impugnare la sentenza « in quanto tale formula non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 530, comma primo, cod. proc. pen., anche in ordine agli effetti extrapenali» (Cass. pen. n. 51445/2016; co nf. Cass. pen. n. 49554/2018). 3.1. Sebbene sussista effettivamente il denunciato contrasto tra giurisprudenza civile e penale di questa Corte, il motivo si rivela infondato, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata (art. 384, comma 4, c.p.c.)e, in particolare, recuperando la sopra riportata motivazione che era stata adottata dal Tribunale di Catania in primo grado. «L’efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile, di cui all’art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l’imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale» (Cass. n. 30838/2018). I n ciò la disposizione contenuta nell’art. 654 c.p.p. si differenzia da quella contenuta nell’art. 652 c.p.p., ove l’efficacia del giudicato penale è estesa al danneggiato che «sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile». Nel presente giudizio, la partecipazione al processo penale della società fallita o del fallimento non rientra tra i fatti allegatie la decisione di primo grado – non smentita sul punto da quell a d’appello, né dalle difese di parte –venne pronunciata sul contrario presupposto della mancata partecipazione del danneggiato al processo penale. Che nel caso di specie trovi applicazione l’art. 654 c.p.p. (e non l’art. 652 c.p.p.) è esplicitamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, il quale nell’illustrare il motivo – ad onta dell’ampia citazione in rubrica, estesa anche all’art. 653 c.p.p., sicuramente non pertinente, perché relativo all’efficacia del giudicato penale nel giudizio disciplinare – riporta il contenuto testuale proprio dell’art.654 c.p.p.e su di esso svolge le sue argomentazioni (pag. 26 del ricorso). Del resto, il processo penale aveva ad oggetto il reato tributariodi utilizzazione di fatture false al fine di evadere le imposte, mentre nel presente processo civile oggetto di indagine è la responsabilità dell’amministratore per il danno subito dalla società fallita in termini di sanzioni pecuniarie connesse all’accertamento tributario. Danno che deriva dall’accertamento e dall’impossibilità di impugnarlo con successo davanti al giudice tributario, la cui decisione non è vincolata da quella del giudice penale (Cass. nn. 17258/2019; 10578/2015 ) , tant’è che nemmeno è consentita la sospensione del processo tributario in pendenza del processo penale sui medesimi fatti(Cass. n. 4924/2013). Il presupposto di fatto del danno risarcibilenell’azione di responsabilità del curatore è dunque diverso da quello specificamente oggetto di accertamento in sede penale,quantunque i due processi traggano origine dalla medesima contestazione da parte degli agenti dell’amministrazione finanziaria. Ciò posto, si deve concludere che il giudicato penale è stato eccepitoal di fuori dei limiti soggettivi della sua efficacia, la verifica dei quali è preliminare rispetto a quella dei limiti oggettivi del giudicato. 4. Le considerazioni che precedono tornano utili anche nel la decisione sul terzo motivo di ricorso, con cui si censura altro punto della sentenza in cui la corte d’appello ha confermato il dispositivo adottato dal tribunale, modificandonetuttavia la motivazione. Il Tribunale di Catania aveva ritenutopressoché irrilevante la prova de ll’utilizzazione di fatture false, avendo considerato sufficiente constata r e l’impossibilità di opporsi a ll’accertamento in sede tributaria, a causa dell e care nz e della documentazione contabile, e l’ammissione al passivo del debito per le conseguenti sanzioni pecuniarie e per gli interessi. La corte d’appello non ha invece condiviso tale motivazione («essendo innegabile che la mera non opposizione da parte della curatela, priva di scritture contabili, non consente affermazioni di certezza e nemmeno di verosimiglianza in ordine alla falsità delle fatture utilizzate per la contestata detrazione dell’iva»: pag. 14 della sentenza impugnata) , ma ha ricavato dalla lettura complessiva degli atti di indagine della Guardia di Finanza « elementi presuntivi, che impongono di ritenere sicuramente più probabile … (e dunque provata) la falsità delle fatture di cui si discute». Parte ricorrente contesta la fondatezza di tale accertamento fattuale e– al netto delle considerazioni inammissibili , perché volte a proporre un riesamenel merito della decisione – denuncia un vizio di extrapetizione (violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.: v. pag. 33 del ricorso), per avere la corte ricercato nei documenti, p ur ritualmente prodotti in giudizio, fatti non specificamente allegati dall’attore a sostegno delladomanda . 4.1. Anche di questo motivo potrebbe essere pronunciata l’infondatezza ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., recuperando la corretta motivazionedel tribunale, di cui la corte d’appello dimostra di avere frainteso il senso. Il giudice di primo grado non aveva certo ritenuto, in termini di presunzione semplice, che il fatto noto dell’ammissione al passivo del credito dell’erario per le sanzioni permettesse di risalire, in modo grave, preciso e concordante, alla prova del fatto ignorato dell’utilizzazione di fatture false; ha semplicemente, e correttamente, rilevato che il fatto decisivo, ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna al risarcimento, non è la falsità delle fatture, ma l’accertamento del danno in nesso causale con l’inadempimento dell’amministratore. Inadempimento che si estende anche al la mancanza d i un adeguato impianto contabile negli anni in cui egli è stato in carica. 4.2.Il terzo motivo di ricorso è comunque, altresì , infondato intrinsecamente, perché il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, ovverosia i fatti posti dalle parti (e che devono essere posti necessariamente dalle parti) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni; non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltantoquali elementi di conoscenza dai quali risalire logicamente all’accertamento dei fatti principali. In questo senso va intesa la massima secondo cui « Il potere-dovere del giudice di esaminare i documenti ritualmente versati in atti sussiste solo se la parte che li ha prodotti o che, comunque, ne intende trarre vantaggio, abbia formulato una domanda o un’eccezione espressamente fondata sui documenti medesimi» (Cass. n. 22342/2007).In sostanza, si vuole evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze delle parti nell’assolvimento dell’onere diindicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. Del resto, proprio sulla legittima possibilità che i fatti secondari emergano dall’esame dei documenti di causa da parte del giudice è basata la recente giurisprudenza di questa Corte che consente addirittura l’acquisizione di quei documen ti nel corso dell’espletamento della c.t.u. (Cass. S.u. n. 3086/2022: «In materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio»). E la corte d’appello ha appunto utilizzato i fatti secondari risultanti d a i prodotti atti d’indagine della Guardia di Finanza per accertare, in via presuntiva, la falsità delle fatture utilizzate a fini fiscali. 5. Nell’illustrazione del quarto motivo, ilricorrente sostiene che «i fatti indicati dal Giudice di appello non possono assolutamente condurre alle conclusioni cui lo stesso è giunto» e che il giudice di secondo grado «ha omesso di valorizzare altri fatti altrettanto numerosi di segno contrario» (pag. 38 del ricorso). 5.1. Anche questo motivo si concentra sull’accertamento dell’utilizzazione delle fatture false, sicché potrebbe essere risolto, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.,rilevando che il fatto decisivo, ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna al risarcimento, non ètanto la falsità delle fatture, quanto l’accertamento del danno consistente nel debito per sanzioni e interessi che la società ha subito e al quale non poté efficacemente opporsi. 5.2. È comunque preliminare il rilievo dell’inammissibilità del motivo, perché, quantunque rubricato in termini di denuncia di un vizio di violazione di norme di diritto («artt. 115 e 116 c.p.c. e 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c.»),con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., esso è chiaramen te volto a criticare la motivazione della corte d’appello e a proporre un riesame dell’accertamento del fatto, inammissibile in sede di legittimità. «In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso» (Cass. n. 3541/2020; conf., da ultimo, Cass. n. 9054/2022: «… la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma»). Nel caso di specienon è in discussione che la corte d’appello ha coerentemente motivato l’accertamento del fatto sulla ritenuta sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza del materiale probatorio disponibile. Non è dunque ipotizzabile la denunciata violazione di norme di diritto, quantunque la motivazione sia ritenuta dal ricorrente illogica e insoddisfacente. 6. Imotivi dal quinto al nono sono diretti contro l’accoglimento dell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] ni S.r.l. e , quindi, contro la condanna del ricorrente al risarcimento dell’ulteriore danno,liquidato in € 144.262, pari al valore che la corte territoriale ha attribuito al bene che [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società poi fallita, aveva venduto ad altra società ([OSCURATO:SOCIETA].), anch’essa da lui rappresentata. I motivisono così rubricati: 6.1. «Nullità della sentenza – Omessa pronuncia – Error in procedendo –Violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)»; 6.2. «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2847 e 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)»; 6.3. «Nullità della sentenza –Omessa motivazione –Violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 e 133c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)»; 6.4. «Nullità della sentenza – Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 e degli artt. 195 e 196 c.p.c. –Error in procedendo(art. 360, n. 4, c.p.c.)»; 6.5. «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti– Carenza di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.)». 7. È opportuno premettere una breve trattazione unitaria all’esame analitico di singoli motivi, che, si anticipa, s ono tutti infondati. 7.1. La Corte d’Appello di Catania ha tenuto conto che il fallimento aveva recuperato , con l’azione di annullamento del la compravendita, la proprietà degli immobili che il ricorrente aveva venduto ad altra società da luistesso rappresentata, beni che , però, prima della trascrizione della domanda diannullamento, erano s tati ipotecati dai creditori dell a società acquirente per import i ben superiori al loro valore commerciale. Su tali presupposti, la corte territoriale ha qualificato il danno subito dalla società fallita per l’illegittima vendita dei suoi immobili come «danno futuro», ha fatto proprio il principio per cui «Il risarcimento del danno futuro … non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità» (Cass. n. 10072/2010) ed ha quindi proceduto alla liquidazione del danno «con criteri equitativi» (pag. 19 della sentenza). Il percorso argomentativo del giudice a quo è sostanzialmente corretto, salvo per quanto riguarda proprio la qualificazione del danno in questione come «danno futuro». I l precedente richiamato (Cass. n. 10072/2010) riguarda un caso solo apparentemente molto simile a quello qui in esame, perché allora si trattava dell’acquisto di un bene sul quale era iscritta un’ipoteca ignota all’acquirente e dell’azione da lui esperita contro il notaio per risarcimento del danno. In una normale compravendita immobiliare, l’interesse del compratore è quello di acquistare la proprietà del benee il fatto che il bene sia gravato da ipoteca costituisce il pericolo, attuale, di un danno futuro, rappresentato dalla perdita del bene (sel’acquirente non è in grado di pagare il creditore del venditore) o dalpagamento di un debito non proprio(per il liberare il bene dal gravame). Ma ben diversa è la situazione in cui l’azione per risarcimento dei danni è svolta da una procedura fallimentare, la quale non ha interesse ad acquisire e a conservarela proprietà del bene, ma deve procedere alla sua liquidazione per giungere il più presto possibile alla distribuzione del ricavato tra i creditori. In questo caso è evidente che il danno che subiscono i creditoriper l’impossibilità di vendere il bene ricavandone una somma dadistribuire in loro favore (perché il valore è coperto da ipoteche iscritte da soggetti estranei al concorso) è un danno attuale e non un «danno futuro». 7.2. Ciò chiarito, rimane comunque corretta l ’afferm azione della corte d’appello sulla necessitàdi procedere alla liquidazione del danno secondo criteri equitativi, che vengono in rilievoin tutti i casi in cui«il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare» (art. 1226 c.c.), situazione che spesso si verifica proprio nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori di società esperite in sede fallimentare (v., da ultimo, Cass. n. 198/2022: « Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, comma 2, l.fall., ove la mancanza o l’irregolare tenuta delle scritture contabili renda difficile per la curatela una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all’amministratore della società fallita, non trova applicazione il principio dell’inversione dell’onere della prova, ma il curatore può invocare a proprio vantaggio la disposizione dell’art. 1226 c.c. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa». Nel caso qui in esame, posto che l’importo delle iscrizioni ipotecarie era sicuramente superiore a l prevedibile ricavato della vendita dei beni, la corte ha ritenuto equo liquidare il danno in misura parial più probabile valore dei beni stessi e ha quindi prudentemente apprezzato gli elementi a sua disposizione per determinare quel valore. 8. Dopo questa premessa, si può passare all’esame dei singoli motivi di ricorso. 8.1. Il quinto motivo denuncia, come violazione dell’art. 112 c.p.c., un a pretesa omess a pronuncia « sulla eccezione … relativa alla intervenuta inefficacia delle iscrizioni pregiudizievoli di cui al presente giudizioed al momento della decisione dello stesso, e ciò per l’intervenuto decorso del termine ventennaledi cui all’art. 2847 c.c.» (pag. 43 del ricorso). Occorre precisare che il ricorrenteafferma di avere allegato e documentato,prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni in appello, il fatto, asseritamente decisivo, che le iscrizioni ipotecarie sui beni oggetto dell’illegittima compravendita e recuperati con l’azione di annullamentonon erano state rinnovate alla scadenza del ventennio, sicché sarebbero divenute inefficaci. 8.1.1.Il motivo è inammissibile, innanzitutto per mancanza di autosufficienza(art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), posto che non viene chiaramente indicato il contenuto dell’eccezione che sarebbe stata sollevata.Si dice che è stato allegato un fatto (scadenza del termine ventennale, senza rinnovazione delle ipoteche) e che a tale fatto si ricollega un effetto(inefficacia delle ipoteche), ma non si precisa se e quale eccezione sarebbe stata conseguentemente sollevata per opporsiall’accoglimento della domanda. 8.1.2. In ogni caso, vale a paralizzare anche questo motivo il consueto rilievo che, essendo stati accolti l’appello e la domanda del fallimento, ogni possibile eccezione sollevata in contrario deve intendersi implicitamente respinta e non può darsi il vizio di omessa pronuncia (Cass. nn. 2830/2021; 24953/2020; 12652/2020). 8.2.Il sesto motiv o d enuncia l’errata distribuzione dell’onere della prova, ma la sentenza impugnata non può avere violato l’art.2697 c.c., perché la motivazione è basata su ll’ accertamento in concreto dei fatti rilevanti (anche mediante presunzioni semplici) , integrato dall’uso del potere di liquidazione equitativa, e non certo sull’affermazione che parte attrice debba int endersi esonerata dall’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda (v.la già citata Cass. n. 198/2022). 8.3. Il settimo motivo censura l’omessa motivazione sulla liquidazione del danno in via equitativa, ma la censura è infondata, perché la corte d’appelloha fatto riferimento sia alla stima effettuat a dal c.t.u. (sia pur discostandosene, perché « risalente all’ormai remoto 2002 » ) , sia a lla valutazione de ll’esperto nominato nell a procedura fallimentare, sia , infine, all’andamento degli esperimenti di vendita competitiva ancora in corso . A tutto concedere, la giustificazione del modo in cui la corte ha utilizzato il necessario potere equitativo può essere definita insufficiente, difetto non dà luogo al denunciato vizio di nullità della sentenza di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e nemmeno è censurabile ai sensi del successivo n. 5 (Cass. S.u. n. 8053/2014, per tutte), peraltro non invocato con questo motivo. 8.4. L’ottavo e il nono motivo ravvisano, rispettivamente, una violazione del principio del contradditorio e una carenza di motivazione(intesa come omesso esame rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) nel fatto che la corte d’appello ha quantificato il valore dei beni immobili, al fine della liquidazione equitativadel danno, discostandosi da ll’indicazione del c.t.u. 8.4.1. Sennonché, la denuncia dellaviolazione del principio del contraddittorio è generica e non autosufficiente, perchénon contiene la precisa allegazione cheil giudice di merito abbia utilizzato, per la decisione, materiale probatorio non regolarmente int rodotto in giudizio. È principio assodato che le prove atipiche possono essere prudentemente apprezzate dal giudice, anche se formate al di fuori del processo, purchéle parti abbiano avuto modo di esaminarle e di esercitare su di esse il contraddi ttorio ed eventualmente di confutarnel’efficacia probatoria (Cass. nn. 8459/2020; 25067/2018; 840/2015). 8.4.2. Come già scritto sopra, nella sentenza impugnata la c.t.u. esperita durante il giudizio di primo grado è stata presa in considerazione dal giudice d’appello, che però ne ha disatteso le conclusioni, motivando tale scelta, sia pure succintamente. Ebbene, si intende qui dare continuità all’indirizzo secondo cui l’omessa valorizzazione della c.t.u. può bensì integrare gli estremi dell’omesso esame di un fatto rilevante e discusso tra le parti, ma solo allorchéil giudice abbia ignorato o negato la consulenza tecnica espletata in corso di causa,«come se detto fatto storico processuale non si fosse mai verificato», non dunque nel caso di dichiarata e, foss’anche insufficientemente, motivata scelta di discostarsi dall’esito della consulenza (Cass. n. 18956/2021). 9. Respintoil ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte: respingeil ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 8.000 per compensi, oltre alle spes
Sentenza Cassazione n. 01997/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris