CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36018/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Salerno confermava la condanna emessa in primo grado, relativamente al reato di cui all'art. 391-ter cod. pen. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si censura l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. Si sostiene che il telefono cellulare di cui l'imputato, detenuto presso la casa circondariale di Salerno, aveva la disponibilità, era stato utilizzato essenzialmente per informarsi circa le condizioni di salute dai familiari, in concomitanza con l'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid. La Corte di appello si era limitata a valutare i precedenti da cui l'imputato è gravato, omettendo qualsivoglia giudizio in ordine all'effettiva offensività della condotta. 2.2. Con il secondo motivo, si censura il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, esclusa senza che si sia proceduto ad una complessiva valutazione della condotta e delle ragioni ad essa sottesa. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso non si confronta con le specifiche considerazioni poste a fondamento dell'esclusione delle attenuanti generiche. La Corte di appello ha dato atto che il cellulare detenuto dall'imputato era stato utilizzato, oltre che dal predetto, anche da altri compagni di cella, il che dimostra una obiettiva maggiore offensività del fatto. A fronte di tale dato, non si evidenziano concreti elementi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti, non potendosi neppure valorizzare la mera affermazione difensiva secondo cui il cellulare era finalizzato essenzialmente a consentire all'imputato di informarsi sulle condizioni di salute dei familiari. Quest'ultima deduzione introduce una prospettazione alternativa del fatto, non valutabile in sede di legittimità. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. Occorre dar atto che la motivazione resa sull'esclusione della particolare tenuità del fatto non è lineare, in quanto, da un lato, si richiama il principio di diritto secondo cui la non occasionalità del fatto presuppone l'accertata commissione di almeno due reati della stessa indole di quello per cui si procede, per poi affermarsi che la tenuità del fatto non può riconoscersi neanche nel caso in cui il reato oggetto di giudizio risulti «del tutto autonomo quanto ad obiettività giuridica» rispetto ai reati ritenuti ostativi. Pur dovendosi dar atto della scarsa chiarezza di tale passaggio motivazionale, il ricorso deve essere ugualmente rigettato, posto che la sentenza impugnata - sia pur in maniera sintetica - ha ugualmente dato atto che il fatto commesso non potesse ritenersi di particolare tenuità, in considerazione delle modalità della condotta e delle pregresse manifestazioni di pericolosità dell'imputato. Si tratta di una valutazione di per sé assorbente, posto che il requisito della occasionalità del reato rileva solo ed esclusivamente in presenza di un fatto che sia, di per sé, considerato tenue. Ove quest'ultimo requisito difetti, non rileva la commissione di precedenti reati aventi efficacia ostativa, posto che non potrà in ogni caso dichiararsi la particolare tenuità del fatto. Rispetto a quest'ultimo aspetto, la Corte di appello ha dato atto delle ragioni per cui la condotta non poteva considerarsi di lieve offensività, anche in considerazione della messa a disposizione del cellulare in favore dei compagni di cella dell'imputato. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 settembre 20