CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 43274/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )3L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge processuale in ordine alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, è manifestamente infondato poiché relativo a violazioni processuali tardivamente dedotte, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie, dedotte in relazione alla violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. quanto alla notifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, come avvenuto nella specie, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278002 - 01); considerato che le censure relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e al diniego della sanzione sostitutiva della pena detentiva, sono manifestamente infondate in quanto la motivazione con cui la Corte di merito ha escluso la particolare tenuità dell'offesa e ha negato l'invocata pena sostitutiva, ritenendo insussistenti i presupposti dell'idoneità della sostituzione e del giudizio di prognosi favorevole, è esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 5 e 6) ed il ricorrente non si confronta con le argomentazioni spese proponendo un motivo del tutto reiterativo ed aspecifico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 22. Così deciso, in data 23 ottobre 2024