CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 13211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 2654 /20 18 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., tutte con sede in Marina di Pietrasanta (LU), alla via Aurelia n. 135, in persona del loro legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nonché, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, tutti rappresentati e difes i , giusta procur e special i allegat e al ricorso , dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo [OSCURATO:EMAIL].. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procur a speciale allegata al controricorso , dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via A. Bosio n. 2, int. 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 2495/2017, del la [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno 08 / 11 /20 17 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 4 marzo 2016, n. 495, respinse le domande formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), volte all’accertamento della nullità e/o inefficacia di alcune obbligazioni derivate, a loro carico, dai rispettivi rapporti di conto corrente bancario, ordinario ed anticipi, specificamente indicati con riguardo a ciascuno degli attori - afferenti l’applicazione di interessi ultralegali mai pattuiti; l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; la corresponsione della commissione di massimo scoperto, parimenti non concordata; il pagamento di interessi asseritamente usurari ex lege n. 108 del 1996; il paga mento di spese non pattuite per iscritto; l’illegittima diacronia tra il momento dei versamenti e la loro registrazione contabile in data successiva -nonché in relazione ad un contratto di mutuo, stipulato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione il 29 gi ugno 2004, con durata triennale. 2. Analoga sorte negativa ebbe il gravame degli attori suddetti conto quella decisione, respinto dalla Corte di appello di Firenze con sentenza dell’8 novembre 2017, n. 2495, pronunciata, exart. 281-sexies cod. proc. civ., nel contraddittorio con la menzionata Banca. 2.1. Quella corte, respingendo il primo motivo di impugnazione ivi formulato (che aveva lamentato la nullità della sentenza del tribunale per avere quest’ultimo disatteso le domande per genericità - non ritenut a, tuttavia, foriera di nullità della citazione introduttiva - trascurando di considerare che erano stati indicati tutti i rapporti dedotti in giudizio ed erano stati prodotti tutti gli estratti conto tanto che era stata espletata c.t.u. contabile) opinò che, «come correttamente ritenuto dal Tribunale, la genericità delle domande è destinata a riverberare i propri effetti sulla correlata fondatezza, avendo le parti attrici/odierne appellanti, nel libello introduttivo, operato solo “un'approfondita analisi delle numerose problematiche sollevate […] rima[sta] però sul piano teorico, senza ricollegarsi a concrete previsioni contrattuali e senza fornire indicazioni in merito alle voci passive che, alla luce di tali analisi, dovrebbero essere eliminate o rideterminate”, id est avendo indicato i rapporti interessati e i vizi «origina[r]i o funzionali di questi” ma senza fornire “gli elementi per riscontrarne la sussistenza” e senza indicare “le poste del dare/avere fra le parti che ne sarebbero travolte o inficiate. Né, come ancora correttamente rimarcato dal giudice di prime cure, possono essere utilizzate le quattro perizie di parte, posto che, da lato, affrontano unicamente il problema del superamento del tasso soglia, dall'altro [...] sono state prodotte solo con la seconda memoria e dunque, tardivamente, dal punto di vista dell'allegazione in giudizio difatti». Osservò, inoltre, che le appena esposte argomentazioni rendevano infondato il secondo motivo di appello (che aveva ascritto al giudice di prime cure di non avere tenuto conto che non era stata chiesta la restituzione di somme, in effetti non quantificate, per le nullità eccepite, ma la declaratoria di determinate nullità e l’accertamento della posizione dare/avere per la quale la quantificazione non era necessaria) per le parti diverse da quelle «inammissibili per carenza di specificità stante l’affatto generico rinvio alle difese di cui agli atti di primo grado». Puntualizzò, da ultimo, che pure «chi esperisce una azione di accertamento negativo è, comunque, tenuto a fornire la prova della fondatezza della propria domanda -e, quindi, nella specie, in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti -non potendo, peraltro, il giudice esercitare d’ufficio attività istruttorie e sopperire al mancato assolvimento dell'onere relativo che fa capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte» e che «nessuna indagine ulteriore risulta da esperire (peraltro, nella fattispecie che ne occupa, la documentazione prodotta, come èdato ricavare dalla c.t.u., contabile espletata in primo grado, risulta carente in relazione a tutti le posizioni), posto che si può rimettere al consulente tecnico d’ufficio di acquisire elementi necessari a rispondere ai quesiti, anche se risultante da documenti non prodotti dalle parti, purché si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e non quando si tratti, come nella specie, di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda, debbono essere necessariamente provati». 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.in liquidazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, affidandosi ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico, formulato motivo di ricorso, rubricato «Violazione, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 163, 167, 183 e 115 c.p.c., e conseguente nullità della sentenza», ascrive alla corte territoriale di avere, erroneamente: i) affermato che l’asserita genericità della domanda, sotto lo specifico profilo della concreta individuazione, nell’atto di citazione, delle singole poste dei rapporti bancari che avrebbero mutato il dare/avere tra le parti, si sarebbe riverberata sulla fondatezza della stessa, a niente - secondo tale erronea prospettazione -potendo sopperire l'avvenuto deposito da parte dell'attore, in allegato alla seconda memoria exart. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., degli estratti conto dei rapporti bancari e diperizie di parte aventi ad oggetto il superamento delle soglie usura; ii) considerato gli estratti conto dei rapporti bancari e le perizie di parte come documenti recanti allegazioni in fatto improcrastinabili rispetto all’atto introduttivo del giudizio, che comunque conteneva, come riconosciuto dalla stessa corte, la puntuale indicazione dei singoli rapporti bancari affetti da vizi specificamente dedotti. 2.Tale doglianza merita condivisione alla stregua delle considerazioni e dei princìpi tutti di cui appresso. 2.1. Giova premettere che la natura di error in procedendo del vizio denunciato consente a questa Corte l’accesso agli atti del fascicolo di ufficio, dal cui esame (in particolare della citazione introduttiva del giudizio, riprodotta, peraltro, nelle parti di interesse, anche nell’odierno ricorso) emerge, affatto chiaramente, che gli attori, oggi ricorrenti, avevano ivi dedotto che: i) la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in liquidazione intratteneva, dal 1988, con [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rapporti di conto corrente con affidamento contraddistinti dai nn. 16760/84, 16761/03, poi divenuti n. 16760.14, conto anticipi n. 16762/42, nonché un mutuo, di € 370.000,00, stipulato il 29 giugno 2004 con durata triennale; [OSCURATO:PERSONA], intratteneva, dal 1987, con la medesima banca, rapporti di conto corrente con affidamento contraddistinti dai nn. 11900/57, 7103/74, 11900/84 e conti anticipi nn., 11901/36, 11901/77; iii) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intratteneva, dal 2004, anch’essa con la citata banca, rapporti di conto corrente con affidamento nn. 16855.42, 1581.56, poi divenuti nn. 168552.28, 1581.52, e conti anticipi nn. 1577.00, 1578.76, poi divenuti nn. 1577.80, 1578.73; iv) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intratteneva, dal 2004, con la menzionatabanca, un rapporto di conto corrente con affidamento n. 1531.18, poi 1531.14; v) in relazione a tali rapporti di credito, erano stati contestati vizi di invalidità a titolo di nullità parziale dei contratti sottostanti ai vari rapporti con riferimento alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell’interesse anatocistico, con capitalizzazione trimestrale, di applicazione della commissione di massimo scoperto e degli interessi per cd. giorni valuta, nonché la violazione dell’art. 1283 cod. civ. in merito alle operazioni di anticipazione s.b.f.. Era stato dedotto, altresì, che il costo complessivo degli affidamenti, -ivi incluse la commissione sul massimo scoperto, la commissione di debordo ed i giorni valuta -risultava superiore ai tassi soglia rilevati trimestralmente con conseguente violazione della legge n. 108 del 1996 e dell'art. 644 cod. pen.; vi) con riferimento al mutuo stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. era stata dedotta la nullità dell'applicazione di capitalizzazione composta del piano di ammortamento concretamente adottato dall'istituto e la nullità per indeterminatezza del tasso; vii) erano state formulate articolate conclusioni per il ricalcolo del dare/avere tra le parti, specificandosi i singoli vizi dedotti per ciascun istante e per ogni rapporto bancario. 2.1.1. [OSCURATO:PERSONA] convenuta, invece (come ancora oggi riporta nel suo controricorso), costituendosi, aveva eccepito, in via pregiudiziale, la nullità della citazione per indeterminatezza dell’oggetto e del petitum, chiedendo che il giudice, rilevatala, provvedesse ad assegnare agli attori il termine perentorio ex art. 164 cod. proc. civ. per integrare la domanda di quegli elementi considerati come carenti. Aveva sollevato inoltre, un’eccezione di prescrizione dei diritti reclamati, riaffermando, sotto i vari profili, la correttezza degli addebiti effettuati. 2.1.2. Soltanto gli attori, infine, si erano avvalsi della facoltà di depositare memorie exart. 183, comma 6, cod. proc., producendo, contestualmente alla seconda di queste, estratti conto e perizie di parte sulla rappresentata usurarietà dei tassi di interesse a ciascuno di essi applicati. 2.2. Fermo quanto precede, osserva il Collegio che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.in liquidazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], con la descritta citazione introduttiva del giudizio, avevano allegato, in modo sufficientemente chiaro, i petitae le causae petendi delle rispettive domande (artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.), come, del resto, agevolmente desumibile pure dal fatto che l’adito tribunale, sebbene solo implicitamente, aveva disatteso la corrispondente eccezione di nullità exart. 164, comma 4, cod. proc. civ., formulata dalla convenuta (la quale, peraltro, aveva compiutamente contestato anche il merito delle avverse pretese, senza minimamente porre in discussione l’esistenza dei rapporti dedotti). Invero, i rapporti bancari da ciascuno di essi intrattenuti con la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) erano stati tutti numericamente indicati, essendosene anche precisati le rispettive nature e gli anni di stipula dei corrispondenti contratti, altresì contestandosi specificamente (cfr. le conclusioni di quell’atto) singoli vizi dei medesimi contratti non in modo generico ma relativamente a ciascuno di essi. 2.2.1. Né appare ragionevole ritenere che la menzionata citazione dovesse contenere anche la puntuale indicazione delle singole, contestate operazioni/rimesse di cui ai menzionati contratti di conto corrente, se non altro perché la domanda degli attori di rideterminazione del saldo di ciascuno di questi, ove osservato il corrispondente onere probatorio di cui appresso si dirà, ne avrebbe imposto comunque la loro completa riconsiderazione da parte del giudice a tal fine adito (cfr. in senso sostanzialmente conforme, benché rese in fattispecie di revocatoria fallimentare, Cass. n. 9610 del 2018; Cass. n. 1802 del 2013). 2.3. La dimostrazione dei fatti come allegati, poi, doveva essere fornita dagli istanti nel rispetto delle preclusioni cd. probatorie o istruttorie previste per il corrispondente giudizio innanzi al tribunale. 2.3.1. Queste preclusioni maturano in relazione all'adempimento dell'onere di indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del diritto o dell'eccezione fatti valere in giudizio. Tali indicazioni sono contemplate come contenuto specifico degli atti introduttivi (nel rito ordinario innanzi al tribunale, applicato nella controversia in esame: art. 163, comma 3, n. 5, cod. proc. civ. per la parte attrice; art. 167, comma 1, cod. proc. civ.per quella convenuta) ma la preclusione si perfeziona solo all'esaurimento della trattazione orale oppure alla scadenza del secondo termine perentorio, di ulteriori trenta giorni, nell'ambito della cd. appendice scritta che è disposta «se richiesto» dalleparti (art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ.). Spetta, quindi, alla parte interessata richiedere all'udienza di trattazione l'assegnazione del termine perentorio per la formulazione delle prove e differire così in avanti la maturazione delle preclusioni probatorie. 2.3.2. In altri termini, le preclusioni istruttorie si delineano in una fase, almeno astrattamente, successiva rispetto a quelle assertive, in quanto la compiuta formulazione delle prove presuppone che sia già delimitato il thema probandum, vale a dire l'ambito dei fatti specifici in contestazione, in ordine ai quali le parti sono chiamate ad assolvere il rispettivo onere della prova (art.2697 cod. civ.); si comprende, quindi, la ragione per la quale l'indicazione delle prove possa essere differita -«se richiesto » - fino alla scadenza della seconda memoria exart. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., una volta che le parti abbiano già eventualmente esercitato lo ius variandi, all'udienza di trattazione o nella prima memoria ex art. 183, commi 5 e 6, n. 1, cod. proc. civ., riguardo alle rispettive domande ed eccezioni. Né si riconoscono limiti, nella prassi giurisprudenziale, all'esercizio del potere di indicazione delle prove in una fase successiva a quella introduttiva purché, ovviamente, nel rispetto della barriera costituita dalle preclusioni. 2.3.3. Nella specie, è incontroverso (tanto evincendosi, peraltro, anche dalla sentenza oggi impugnata) che gli attori (diversamente dalla banca convenuta) si erano avvalsi della facoltà di depositarememorie ex art. 183, comma 6, cod. proc., producendo, contestualmente alla seconda di queste, gli estratti conto relativi ai rapporti dedotti ed alcune perizie di parte sulla rappresentata usurarietà dei tassi di interesse a ciascuno di essi applicati. Essi, dunque, avevano pienamente rispettato il descritto termine di perfezionamento delle preclusioni probatorie innanzi al giudice adito, posto che gli estratti conto suddetti, lungi dal costituire nuove (e tardive) allegazioni in fatto, dovevano servire a corroborare quanto da loro prospettato ab origine in ordine alla invalidità delle clausole contrattuali contestate. 3. In definitiva, quindi, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il