CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2024
Cassazione n. 27672/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza in data 30/10/2023, ha dichiarato inammissibile la richiesta di semilibertà proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente sta espiando la pena dell'ergastolo oggetto del provvedimento di cumulo SIEP 115/2013 che si riferisce a condanne per reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, commesso nel 1993, associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata, commesso nel 1992, omicidio e porto illegale di armi, commesso nel 1991, resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel 1994, violazione disposizioni contro la mafia, commesso nel 2001, detenzione e vendita illecita di sostanza stupefacente, commessi fra il 1991 e il 1992, omicidio e detenzione di armi, commessi fra il 1990 e il 1993, sequestro di persona a scopo di estorsione, commesso nel 1991. L'inizio dell'esecuzione è in data 17 ottobre 2002 e al condannato sono stati riconosciuti 2259 giórni di liberazione anticipata. Il Tribunale, considerato che buona parte dei reati in esecuzione sono stati commessi dopo gli anni 1991/1992( ha ritenuto applicabile quanto disposto dall'art. 4 bis ord. pen. A fronte di tale valutazione, facendo riferimento all'attuale formulazione dell'art. 4 bis ord. pen., ha ritenuto che il condannato non abbia allegato elementi idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ovvero a escludere il pericolo di ripristino di tali collegamenti. 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazioni in relazione agli artt. 4 bis ord. pen., 2 cod. pen. e 48 e 50 ord. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale ha fondato la dichiarazione di inammissibilità sulla mancata allegazione di elementi richiesti dall'attuale art. 4 bis ord. pen., cioè l'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla condanna e a dimostrare l'avvenuto distacco dall'organizzazione criminale e che ciò sarebbe errato. La circostanza che i reati siano stati commessi negli anni 1990 o, comunque, in data antecedente l'entrata in vigore della modifica dell'art. 4 bis ord. pen., imporrebbe di applicare quanto in precedenza previsto così che la domanda sarebbe ammissibile. Nel medesimo motivo, sotto altro profilo, la difesa evidenzia che il ricorrente avrebbe comunque adempiuto a quanto richiesto in quanto con la produzione dell'ISEE l'allegazione in ordine al mancato adempimento delle obbligazioni civili sarebbe stato soddisfatto così come gli elementi emersi (comportamento nel corso della detenzione, tanto da avere avuto 2259 giorni di liberazione anticipata, avere conseguito un diploma di scuola superiore e tre lauree, l'estraneità dei familiari a logiche criminali, l'intenzione di non rientrare in Sicilia, l'assenza di riferimenti a lui nelle numerose operazioni investigative che si sono succedute, l'avere ricevuto un'offerta di lavoro dall'Università di [OSCURATO:PERSONA]) dimostrerebbero la totale assenza di pericoli di contatti con la criminalità organizzata. 4. In data 10 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto due distinti profili. 2.1. In prima battuta il ricorrente rileva che il Tribunale non avrebbe dovuto applicare la disciplina e le limitazioni di cui all'art. 4 bis orci. pen. attualmente vigente in quanto i reati per i quali è in esecuzione la pena sono stati commessi prima dell'entrata in vigore della norma e questa, comunque, nell'attuale formulazione sarebbe maggiormente gravosa rispetto a quella comunque vigente nel 1993. La censura è infondata. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che tra le pene attualmente in esecuzione vi è un omicidio, aggravato ai sensi dell'allora art. 7 L. 203 del 1991, commesso il 24 febbraio 1993 e che tra i titoli vi è anche una condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso commesso nel 1996. Il riferimento alla disciplina di cui all'art. 4 bis ord. pen., disposizione entrata in vigore dopo che il ricorrente ha commesso i reati in esecuzione, risulta pertanto corretto, così come, quanto alle modifiche successivamente sopravvenute, è corretto applicare i criteri previsti dalla norma attualmente in vigore in quanto «Le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e pertanto (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio "tempus regit actum", e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall'art. 2 cod. pen., e dall'art. 25 della Costituzione» (così Sez. U, n. 24561 del 30/05/2006, A., Rv. 233976 - 01; in senso sostanzialmente analogo e con specifici riferimenti alle recenti pronunce della Corte costituzionale Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 - 01; più risalente nel tempo, Sez. 1, n. 52578 del 11/11/2014, Nika, Rv. 262199 - 01). L'attuale disciplina, con riferimento alla specifica posiziDne del ricorrente, d'altro canto, non può ritenersi maggiormente gravosa rispetto a quella in vigore prima dell'attuale riforma. L'art. 4 bis ord. pen. nella formulazione precedente alla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale -che si è pronunciata in ordine ai soli permessi premio- infatti, prevedeva una presunzione assoluta di pericolosità per cui in mancanza di collaborazione al condannato non poteva essere concesso alcun beneficio, ciò a prescindere da ogni altro elemento e fatta salva l'ipotesi della c.d. collaborazione impossibile o inesigibile. Sotto tale profilo, pertanto, l'attuale disciplina è più favorevole per il ricorrente che, dr contro, in assenza di collaborazione ovvero dello specifiCo riconoscimento che questa sia inesigibile o impossibile (situazioni per le quali il D.L. 162 del 2022, così come convertito nella L. 192 del 2022, prevede una specifica norma transitoria), non avrebbe potuto richiedere di essere ammesso ad alcun beneficio (cfr. anche Corte cost. n. 18 del 2024). 2.2. Nella seconda parte del ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alle considerazioni esposte con riferimento al mancato adempimento delle obbligazioni civili e alla mancata allegazione di elementi che consentano di escludere l'attualità ovvero il pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso. Secondo la difesa, infatti, l'onere di allegazione, con la produzione dell'ISEE dell'anno 2020, con la successiva acquisizione dell'estratto conto del carcere e con gli elementi indicati quanto al percorso di studi, alla frequenza di numerosi corsi, alla condotta carceraria a all'estraneità di familiari a contesti delittuosi, i richiesti oneri di allegazione sarebbero stati compiutamente adempiuti. La doglianza è infondata. Il Tribunale, che pure ha dato atto del percorso di studi intrapreso durante la detenzione, con il riferimento all'incompleta allegazione di elementi relativi alle ragioni del mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla condanna e alla totale carenza della dimostrazione della rescissione di contatti e collegamenti con il contesto criminale nel quale sono stati commessi i reati, ha correttamente applicato i criteri di valutazione indicati nella norma. La norma, infatti, prevede espressamente che il detenuto alleghi tutti gli elementi necessari affinché il tribunale si pronunci in ordine all'adempimento o meno delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione conseguenti alla condanna e fornisca gli elementi specifici dai quali poter desumere la fuoriuscita dal contesto criminale di riferimento. Sotto tale profilo la mera indicazione di elementi positivi quanto alla condotta tenuta nel corso della detenzione e la partecipazione al percorso di rieducazione, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non sono allo stato da soli sufficienti, prevedendo la stessa norma che gli elementi da allegare devono essere «diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione» e che il condannato, piuttosto, debba dare espressamente conto delle ragioni della mancata collaborazione e, comunque, della revisione critica effettuata. Sotto tale profilo la motivazione sul punto, corretta quanto alla rilevata carenza dell'allegazione di tali elementi, non è sindacabile in questa sede, ciò anche considerato che gli argomenti contenuti nell'atto di ricorso sono anche tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.