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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 00468/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nataa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, depositata dal [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendola inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 26/02/2025, ha confermatola sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 29/09/2020, che condannavaMonica [OSCURATO:PERSONA] , per i reati di cui agli artt. 624 cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1,n. 4, cod. pen., concesse l e circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alla contestatarecidiva, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa, da porsi in continuazione con i reati di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 03/11/2016, irrevocabile il 09/01/2017.

1.1. Secondo la ricostruzione fattuale accertata dai giudici di merito, in data 10/10/2015, [OSCURATO:PERSONA] si impossessava del portafogli di [OSCURATO:PERSONA], sfilandolo dalla borsa che la donna, intenta a fare la spesa in un supermercato, aveva riposto nel carrello.

Poco dopo il furto, l’imputata effettuava con la carta bancomat intestata alla persona offesa un prelievo presso uno sportello ATM di euro 500,00 ed un acquisto presso un esercizio commerciale del valore di euro 390,00.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del propriodifensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui lamenta, ex art. 606, comma 1,lett. b), violazione dell’art. 624 cod. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, e dell’art. 2, comma 2, cod. pen. 2.1.Si osserva, invero, che il reato di cui all’art. 624 cod. pen., a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 150 del 2022,è divenuto procedibile a querela e che la nuova disciplina, più favorevole, in considerazione della natura mista dell’istituto, deve trovare applicazione anche nel caso in esame, ai sensi dell’art. 2, comma 2,cod. pen.

Ne consegue che, non presentando la denuncia sporta dalla persona offesa, i requisiti della querela, la Corte regolatrice avrebbe dovuto rile- vare, per tale imputazione,l’improcedibilità dell’azione penale .

Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricors o è inammissibile, essendo stato proposto per una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, presentando, peraltro, anche profili di aspecificità. 1.1.Preliminarmente, occorre rilevare che il ricorrente pone erroneamente una questione di improcedibilità dell’azione penale fondata sullo jus superveniens e, segnatamente, sulla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, entrata in vi- gore il 30 dicembre 2022, che ha mutato la procedibilità d'ufficio di alcune fatti- specie di reato,individuate dall'art. 2 del medesimo decreto (fra cui il delitto di furto aggravato originariamente contestato alla [OSCURATO:PERSONA]), in procedibilità a que- rela.

In realtà, il giudice di primo grado, con la sentenza emessa in data 29/09/2020, confermata in appello, escludeva l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1,n. 4, cod. pen., così riconducendo la condotta ascritta alla ricorrente al capo a) della rubrica accusatoria nell’alveo del furto semplice di cui all’art. 624, comma 1, cod. pen., già procedibile a querela di parte, nella disciplina vigente all’epoca dei fatti e delle pronunce di merito.

Esclusa, pertanto, l’applicazione dei principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, inconferentemente richiamati nel ricorso, va rilevato che la que- stione attinente alla procedibilità, come il Collegio ha potuto verificare dalla disa- mina dell’atto di impugnazione,sebbene fosse già deducibile, non è stata oggetto di doglianza in sede di appello, laddove la ricorrente si limitava a contestare la carenza di motivazione in ordine al reato di cui al capo b) della rubrica ed il diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen., ma pro- posta per la prima volta innanzi a questa Corte,con conseguente preclusione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen. 1.2.

Costituisce principio consolidato di questa Corte, ampiamente condiviso dal Collegioe che qui si intende ribadire, che la mancanza di una condizione di procedibilità, rientrando tra le cause di esclusione della punibilità, rilevabili, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., «in ogni stato e grado del processo», può essere rilevata di ufficio anche nel giudizio di legittimità, ed anche se la que- stione non era stata posta nel gravame di merito(da ultimo, Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, Rv. 275981- 01 ), a meno che la violazione denunciata richieda ac- certamenti di fatto devoluti soltanto al giudice di merito, dei quali non sia stato provocato ritualmente l'esame o il riesame nel giudizio di appelloe che sono, per- tanto, preclusi al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 1311 del 07/12/2023 (dep. 2024), non massimata; Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022 (dep. 2023), Rv. 284438 –02; Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Rv. 281318 – 01 ; Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015, Rv. 264847 – 01; Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, Rv. 248568 – 01).

Ciòprecisato, va affermato che la questione sulla validità della querela non è consentita in quanto correlata ad un accertamento di puro merito,teso a verifi- care, senza vincoli formalistici e sulla scorta del principio del favor querelae,se, al di là dell’utilizzo di formule sacramentali, nell’atto proposto siano presenti elementi o circostanze indicative della volontà punitiva della persona offesa.

Così, solo a titolo esemplificativo, sono state ritenute univoche manifestazioni della volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato la costituzione o la riserva di costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento penale (Sez. 5 n. 15961 del 06/12/2013, Rv. 260557- 01; Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, Rv. 266722 - 01, in motivazione), la richiesta all'[OSCURATO:PERSONA] di prendere provvedimenti (Sez. 5, n. 18267 del 29/01/2019, Rv. 275912 - 01; Sez. 5 n. 6333 del 18/10/2013, Rv. 258876-01), il "verbale di denuncia querela" redatto dalla [OSCURATO:PERSONA], laddove l'atto rechi la sottoscrizione dalla persona offesa "previa let- tura e conferma" di voler sporgere "denuncia-querela" (Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016, Rv. 268201- 01).

Ed ancora, è stata ritenuta la detta volontà puni- tiva nelle indicazioni fornite, da parte della persona offesa, al fine di rintracciare i colpevoli di un furto e la loro ricognizione fotografica, nel medesimo contesto in cui è stato formato anche il «verbale di denuncia-querela»così sottoscritto dopo l'attestazione che fosse stato letto e confermato dalla persona offesa (Sez. 5, Sen- tenza n. 9715 del 17/1/2019, non massimata).

1.3. Applicando tali principi all'odierna fattispecie, va evidenziato che en- trambi i giudici di merito hanno qualificato l’atto proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bagnacavallo (acquisito al fascicolo con l’accordo delle parti) come «denuncia-querela», sicché l’eventuale erroneità di tale valutazione − peraltro solo apoditticamente dedotta, senza alcuna argomentazione a sostegno −doveva essere oggetto di un adeguato giudizio in fatto, da sollecitare ai giudici del gravame di merito e solo su tale giudizio questa Corte avrebbe potuto compiere il proprio scrutinio di legittimità.

2. L’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato di furto in esame.

Il reato è stato commesso il 10/10/2015, è contestata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, entrata nel giudizio di bilanciamento con le circo- stanze attenuanti generiche, ed il relativo termine, quantunque prorogato nel mas- simo consentito dalla legge per effetto delle successive interruzioni, è pari a dieci anni da allora: così che il termine di prescrizione, in assenza di eventuali cause di sospensione,sarebbe definitivamente spirato il 1 0 ottobre 2025 , nelle more del presente ricorso.

2.1. In merito, il Collegio intende dar seguito al principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non è possibile rilevare la pre- scrizione dei reati eventualmente maturata nelle more della trattazione dell’odierna impugnazione, atteso che il ricorso inammissibile per causa originaria non consente l’instaurazione di un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato (in questo senso, Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000,Rv. 217266 – 01 ; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463 –01; Sez. 3, n. 42839 del 08/10/2009, Rv. 244999 – 01) .

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -apparendo evidente che lamedesima ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nataa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, depositata dal [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendola inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 26/02/2025, ha confermatola sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 29/09/2020, che condannavaMonica [OSCURATO:PERSONA] , per i reati di cui agli artt. 624 cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1,n. 4, cod. pen., concesse l e circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alla contestatarecidiva, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa, da porsi in continuazione con i reati di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 03/11/2016, irrevocabile il 09/01/2017. 1.1. Secondo la ricostruzione fattuale accertata dai giudici di merito, in data 10/10/2015, [OSCURATO:PERSONA] si impossessava del portafogli di [OSCURATO:PERSONA], sfilandolo dalla borsa che la donna, intenta a fare la spesa in un supermercato, aveva riposto nel carrello. Poco dopo il furto, l’imputata effettuava con la carta bancomat intestata alla persona offesa un prelievo presso uno sportello ATM di euro 500,00 ed un acquisto presso un esercizio commerciale del valore di euro 390,00. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del propriodifensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui lamenta, ex art. 606, comma 1,lett. b), violazione dell’art. 624 cod. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, e dell’art. 2, comma 2, cod. pen. 2.1.Si osserva, invero, che il reato di cui all’art. 624 cod. pen., a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 150 del 2022,è divenuto procedibile a querela e che la nuova disciplina, più favorevole, in considerazione della natura mista dell’istituto, deve trovare applicazione anche nel caso in esame, ai sensi dell’art. 2, comma 2,cod. pen. Ne consegue che, non presentando la denuncia sporta dalla persona offesa, i requisiti della querela, la Corte regolatrice avrebbe dovuto rile- vare, per tale imputazione,l’improcedibilità dell’azione penale . Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricors o è inammissibile, essendo stato proposto per una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, presentando, peraltro, anche profili di aspecificità. 1.1.Preliminarmente, occorre rilevare che il ricorrente pone erroneamente una questione di improcedibilità dell’azione penale fondata sullo jus superveniens e, segnatamente, sulla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, entrata in vi- gore il 30 dicembre 2022, che ha mutato la procedibilità d'ufficio di alcune fatti- specie di reato,individuate dall'art. 2 del medesimo decreto (fra cui il delitto di furto aggravato originariamente contestato alla [OSCURATO:PERSONA]), in procedibilità a que- rela. In realtà, il giudice di primo grado, con la sentenza emessa in data 29/09/2020, confermata in appello, escludeva l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1,n. 4, cod. pen., così riconducendo la condotta ascritta alla ricorrente al capo a) della rubrica accusatoria nell’alveo del furto semplice di cui all’art. 624, comma 1, cod. pen., già procedibile a querela di parte, nella disciplina vigente all’epoca dei fatti e delle pronunce di merito. Esclusa, pertanto, l’applicazione dei principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, inconferentemente richiamati nel ricorso, va rilevato che la que- stione attinente alla procedibilità, come il Collegio ha potuto verificare dalla disa- mina dell’atto di impugnazione,sebbene fosse già deducibile, non è stata oggetto di doglianza in sede di appello, laddove la ricorrente si limitava a contestare la carenza di motivazione in ordine al reato di cui al capo b) della rubrica ed il diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen., ma pro- posta per la prima volta innanzi a questa Corte,con conseguente preclusione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen. 1.2. Costituisce principio consolidato di questa Corte, ampiamente condiviso dal Collegioe che qui si intende ribadire, che la mancanza di una condizione di procedibilità, rientrando tra le cause di esclusione della punibilità, rilevabili, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., «in ogni stato e grado del processo», può essere rilevata di ufficio anche nel giudizio di legittimità, ed anche se la que- stione non era stata posta nel gravame di merito(da ultimo, Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, Rv. 275981- 01 ), a meno che la violazione denunciata richieda ac- certamenti di fatto devoluti soltanto al giudice di merito, dei quali non sia stato provocato ritualmente l'esame o il riesame nel giudizio di appelloe che sono, per- tanto, preclusi al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 1311 del 07/12/2023 (dep. 2024), non massimata; Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022 (dep. 2023), Rv. 284438 –02; Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Rv. 281318 – 01 ; Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015, Rv. 264847 – 01; Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, Rv. 248568 – 01). Ciòprecisato, va affermato che la questione sulla validità della querela non è consentita in quanto correlata ad un accertamento di puro merito,teso a verifi- care, senza vincoli formalistici e sulla scorta del principio del favor querelae,se, al di là dell’utilizzo di formule sacramentali, nell’atto proposto siano presenti elementi o circostanze indicative della volontà punitiva della persona offesa. Così, solo a titolo esemplificativo, sono state ritenute univoche manifestazioni della volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato la costituzione o la riserva di costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento penale (Sez. 5 n. 15961 del 06/12/2013, Rv. 260557- 01; Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, Rv. 266722 - 01, in motivazione), la richiesta all'[OSCURATO:PERSONA] di prendere provvedimenti (Sez. 5, n. 18267 del 29/01/2019, Rv. 275912 - 01; Sez. 5 n. 6333 del 18/10/2013, Rv. 258876-01), il "verbale di denuncia querela" redatto dalla [OSCURATO:PERSONA], laddove l'atto rechi la sottoscrizione dalla persona offesa "previa let- tura e conferma" di voler sporgere "denuncia-querela" (Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016, Rv. 268201- 01). Ed ancora, è stata ritenuta la detta volontà puni- tiva nelle indicazioni fornite, da parte della persona offesa, al fine di rintracciare i colpevoli di un furto e la loro ricognizione fotografica, nel medesimo contesto in cui è stato formato anche il «verbale di denuncia-querela»così sottoscritto dopo l'attestazione che fosse stato letto e confermato dalla persona offesa (Sez. 5, Sen- tenza n. 9715 del 17/1/2019, non massimata). 1.3. Applicando tali principi all'odierna fattispecie, va evidenziato che en- trambi i giudici di merito hanno qualificato l’atto proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bagnacavallo (acquisito al fascicolo con l’accordo delle parti) come «denuncia-querela», sicché l’eventuale erroneità di tale valutazione − peraltro solo apoditticamente dedotta, senza alcuna argomentazione a sostegno −doveva essere oggetto di un adeguato giudizio in fatto, da sollecitare ai giudici del gravame di merito e solo su tale giudizio questa Corte avrebbe potuto compiere il proprio scrutinio di legittimità. 2. L’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato di furto in esame. Il reato è stato commesso il 10/10/2015, è contestata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, entrata nel giudizio di bilanciamento con le circo- stanze attenuanti generiche, ed il relativo termine, quantunque prorogato nel mas- simo consentito dalla legge per effetto delle successive interruzioni, è pari a dieci anni da allora: così che il termine di prescrizione, in assenza di eventuali cause di sospensione,sarebbe definitivamente spirato il 1 0 ottobre 2025 , nelle more del presente ricorso. 2.1. In merito, il Collegio intende dar seguito al principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non è possibile rilevare la pre- scrizione dei reati eventualmente maturata nelle more della trattazione dell’odierna impugnazione, atteso che il ricorso inammissibile per causa originaria non consente l’instaurazione di un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato (in questo senso, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000,Rv. 217266 – 01 ; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463 –01; Sez. 3, n. 42839 del 08/10/2009, Rv. 244999 – 01) . 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -apparendo evidente che lamedesima ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 00468/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris