CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 23868/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto in contestazione, in quanto spinte e gli strattonamenti posti in essere dall'imputato sarebbero stati privi di reale efficacia impeditiva dell'azione degli operanti e le frasi proferite non sarebbero state minacciose; Considerato che, tuttavia, tali censure sono proposte per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto; Rilevato che il secondo motivo, relativo alla carenza della motivazione in ordine al diniego delle generiche, è parimenti manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha negato l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. in ragione della gravità del fatto e della mancanza di resipiscenza dell'imputato; Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia nor contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inamm issibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il