CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 26055_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; nsserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche in tema di aggravante ex art. 339 cod. pen. e diniego dì attenuanti, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-[OSCURATO:DATA_NASCITA] e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24Rovembre 2021 Il