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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 35378/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli articoli 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. 2.

Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica circa la sussistenza della querela quale condizione di procedibilità; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Quanto al primo motivo, la tesi prospettata risulta in palese contrasto con il dato normativo.

In particolare, l'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen. prevede la procedibilità d'ufficio, nonostante le modifiche normative, qualora il furto sia aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, n. 7 per essere commesso su cosa destinata a pubblico servizio, così come contestato nel caso di specie (cfr. Sez. 5 - , n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943 01; Sez. 5 - , n. 37142 del 12/06/2024 Rv. 287060 - 01).

5. Il secondo motivo è del tutto generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ( ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013 ) Rv. 256130 - 01).

6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 30 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli articoli 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. 2. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica circa la sussistenza della querela quale condizione di procedibilità; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Quanto al primo motivo, la tesi prospettata risulta in palese contrasto con il dato normativo. In particolare, l'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen. prevede la procedibilità d'ufficio, nonostante le modifiche normative, qualora il furto sia aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, n. 7 per essere commesso su cosa destinata a pubblico servizio, così come contestato nel caso di specie (cfr. Sez. 5 - , n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943 01; Sez. 5 - , n. 37142 del 12/06/2024 Rv. 287060 - 01). 5. Il secondo motivo è del tutto generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ( ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013 ) Rv. 256130 - 01). 6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 30 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 35378/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris