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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05786/2026

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 luglio 2012 il Tribunale di Firenze ebbe a rigettare gli appelli cautelari proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 26 aprile 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, di rigetto delle richieste dagli stessi avanzate di revoca o sostituzione delle misure cautelari loro applicate in relazione a delitti in materia di sostanze stupefacenti.

2. Avverso tale ordinanza il solo [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], pervenuto alla Corte di cassazione il 14/11/2025 e registrato il 15/11/2025, aveva proposto ricorso per cassazione il solo [OSCURATO:PERSONA], mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo aveva affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo era stato denunciato un vizio della motivazione nella parte relativa alla eccezione di inutilizzabilità dei brogliacci di ascolto delle conversazioni intercettate, in quanto tale eccezione non era stata adeguatamente considerata dal Tribunale di Firenze.

2.2. In secondo luogo, era stata lamentata la violazione degli artt. 268, 273 e 310 cod. proc. pen., con riferimento alla inutilizzabilità delle registrazioni delle intercettazioni depositate successivamente alla conclusione delle indagini preliminari e dopo la presentazione dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. 2.3.

Con il terzo motivo era stata denunciata la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nuovamente con riferimento all'omesso tempestivo deposito delle registrazioni delle intercettazioni di conversazioni.

3. Il difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale conferitagli il 3/12/2025, ha dichiarato, con atto del 3/12/2025, pervenuto nella stessa data, di rinunciare al ricorso, in ragione del tempo trascorso dalla presentazione dello stesso e della definizione del procedimento, con il conseguente venir meno dell'interesse del ricorrente all'esame del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso stesso da parte del ricorrente, ritualmente compiuta con atto proveniente dal suo difensore, munito della necessaria procura speciale, rinuncia che è pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 3 dicembre 2025, anteriormente all'udienza di discussione.

Ritiene, poi, il Collegio che, tenendo conto del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso (depositato il 17/9/2012 ma pervenuto presso questa Corte Suprema solamente il 14/11/2025), non sia ora ravvisabile una soccombenza del ricorrente, cosicché non sussistono i presupposti né per la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né, tantomeno, al pagamento di qualsiasi somma in favore della Cassa delle Ammende., in quanto l'inammissibilità della impugnazione per rinuncia dell'impugnante non determina la soccombenza e la condanna alle spese quando, come nel caso in esame, il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione (nella specie la ritardata trasmissione degli atti, cfr. Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01, nonché, già in precedenza, Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 luglio 2012 il Tribunale di Firenze ebbe a rigettare gli appelli cautelari proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 26 aprile 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, di rigetto delle richieste dagli stessi avanzate di revoca o sostituzione delle misure cautelari loro applicate in relazione a delitti in materia di sostanze stupefacenti. 2. Avverso tale ordinanza il solo [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], pervenuto alla Corte di cassazione il 14/11/2025 e registrato il 15/11/2025, aveva proposto ricorso per cassazione il solo [OSCURATO:PERSONA], mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo aveva affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo era stato denunciato un vizio della motivazione nella parte relativa alla eccezione di inutilizzabilità dei brogliacci di ascolto delle conversazioni intercettate, in quanto tale eccezione non era stata adeguatamente considerata dal Tribunale di Firenze. 2.2. In secondo luogo, era stata lamentata la violazione degli artt. 268, 273 e 310 cod. proc. pen., con riferimento alla inutilizzabilità delle registrazioni delle intercettazioni depositate successivamente alla conclusione delle indagini preliminari e dopo la presentazione dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo era stata denunciata la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nuovamente con riferimento all'omesso tempestivo deposito delle registrazioni delle intercettazioni di conversazioni. 3. Il difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale conferitagli il 3/12/2025, ha dichiarato, con atto del 3/12/2025, pervenuto nella stessa data, di rinunciare al ricorso, in ragione del tempo trascorso dalla presentazione dello stesso e della definizione del procedimento, con il conseguente venir meno dell'interesse del ricorrente all'esame del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso stesso da parte del ricorrente, ritualmente compiuta con atto proveniente dal suo difensore, munito della necessaria procura speciale, rinuncia che è pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 3 dicembre 2025, anteriormente all'udienza di discussione. Ritiene, poi, il Collegio che, tenendo conto del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso (depositato il 17/9/2012 ma pervenuto presso questa Corte Suprema solamente il 14/11/2025), non sia ora ravvisabile una soccombenza del ricorrente, cosicché non sussistono i presupposti né per la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né, tantomeno, al pagamento di qualsiasi somma in favore della Cassa delle Ammende., in quanto l'inammissibilità della impugnazione per rinuncia dell'impugnante non determina la soccombenza e la condanna alle spese quando, come nel caso in esame, il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione (nella specie la ritardata trasmissione degli atti, cfr. Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01, nonché, già in precedenza, Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibi
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