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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34009/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E [OSCURATO:PERSONA]; contro: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita, in forza di ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, con riferimento al reato di cui agli artt. 110, 337 e 339, comma secondo, cod. pen., in merito al quale il richiedente è stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza passata in giudicato.

La Corte territoriale ha sussunto la fattispecie nell'ambito della c.d.

«ingiustizia formale», di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo accertato con decisione irrevocabile (la sentenza assolutoria) che il provvedimento che ha disposto la misura sia stato emesso e mantenuto in assenza delle condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 cod. proc. pen., in particolare dei gravi indizi di colpevolezza, e che ciò sia emerso sulla base di una diversa valutazione delle medesime circostanze fondanti la misura cautelare.

2. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice della riparazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con i primi tre motivi si deducono violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi motivazionali.

In primo luogo, la Corte territoriale avrebbe violato i principi governanti la materia, sostanzialmente anche in termini di erronea sussunzione della fattispecie concreta nell'astratta previsione normativa.

Muovendo da una valutazione ex post e non ex ante, il giudice di merito avrebbe ritenuto sussistente un'ipotesi di c.d.

«ingiustizia formale», di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., considerando accertato con decisione irrevocabile che il provvedimento cautelare sia stato emesso e mantenuto senza la sussistenza delle condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 cod. proc. pen., in particolare in assenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Si contesta l'errore, anche metodologico, nell'aver ritenuto che l'accertamento ab origine dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare sia nella specie avvenuto sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare e in ragione unicamente di una loro diversa valutazione.

Ciò in quanto, a fronte di una ordinanza cautelare fondata su una comunicazione di notizia di reato, la sentenza assolutoria sarebbe stata emessa all'esito di un dibattimento complesso e in forza di elementi diversi emergenti dall'esame di innumerevoli testimoni, circa una decina, e dei due appartenenti alla polizia giudiziaria (escussi ex art. 210 cod. proc. pen).

Ne conseguirebbe quindi l'ulteriore errore nel non aver condotto il dovuto accertamento in merito alla condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza in capo al richiedente della colpa grave.

Quest'ultima nella specie avrebbe invece rilevato anche in termini di connivenza con l'atteggiamento oppositivo rispetto all'atto d'ufficio, tenuto dal fratello, e comunque con la pluralità di persone accorse con fare aggressivo nei confronti delle forze dell'ordine (emergente anche dai relativi referti medici agli atti del processo penale).

Il richiedente, peraltro, in sede di interrogatorio non avrebbe riferito circostanze utili e precise tanto da attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare.

2.2. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe determinato l'importo dell'indennizzo senza considerare la condotta colposa del richiedente, ancorché non integrante gli estremi della colpa grave.

3. Ha depositato richieste scritte la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini e limiti di seguito esplicitati.

2. I primi tre motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle relative questioni, e ineriscono, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali, alle condizioni di applicabilità dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., circa la riparazione per c.d.

«ingiustizia formale».

2.1. Come emerge dall'ordinanza impugnata, l'intervento dell'Autorità nella specie ha trovato fondamento in una comunicazione di notizia di reato inerente a quanto accaduto quando le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento volto all'identificazione di due soggetti ripresi dai sistemi di videosorveglianza nel contesto spazio temporale dell'esecuzione di una rapina, tra cui [OSCURATO:PERSONA] (fratello del richiedente).

Nel detto contesto di esercizio delle proprie funzioni da parte della polizia giudiziaria, caratterizzato dal comportamento oppositivo del citato soggetto da identificare, gli appartenenti alle forze dell'ordine sono stati raggiunti da una pluralità di persone, inveenti contro di loro.

Tra gli individui con atteggiamenti aggressivi, come da comunicazione di notizia di reato sottesa all'ordinanza cautelare, sono stati individuati non solo la moglie dell'indiziato [OSCURATO:PERSONA] ma che suo fratello, il richiedente [OSCURATO:PERSONA], e la madre, che nel descritto contesto aggressivo ha riportato lesioni in forza di una caduta.

L'ordinanza impugnata ha altresì rilevato che all'esito del successivo dibattimento, escussi testimoni oltre che, ex art. 210 cod. proc. pen., gli appartenenti alla polizia giudiziaria, il giudice di merito ha assolto [OSCURATO:PERSONA] (e non suo fratello) per non aver commesso il fatto.

Ciò, non essendo stato possibile all'esito dell'istruttoria comprendere quando siano giunti sul luogo i familiari del soggetto da identificare oltre che l'esatta sequenza temporale con cui la curiosità della folla si sia trasformata in crescente indignazione e malanimo nei confronti di militari operanti.

2.2. Orbene, premesso quanto innanzi, le doglianze in esame sono fondate, con assorbimento del quarto motivo (inerente alla concreta liquidazione dell'indennizzo) in ragione della contraddittorietà e inadeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata a sostenere la decisione assunta, avendo peraltro con essa la Corte territoriale sovrapposto il caso della c.d. ingiustizia formale, previsto dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., al caso della ingiustizia sostanziale, di cui al primo comma del medesimo articolo.

Il caso della ingiustizia sostanziale ricorre (sempre che sussistano gli altri presupposti) ove intervenga, come nella specie, una pronuncia assolutoria mentre non risulta dalla lettura del provvedimento che il titolo cautelare sia stato interessato da una decisione irrevocabile che ne abbia sancito l'illegittimità, per essere stato emesso in mancanza delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (c.d. ingiustizia formale).

Escludendo che si verta in un caso di ingiustizia formale, non trova quindi applicazione l'indirizzo giurisprudenziale, risalente alle Sezioni Unite D'Annbrosio, secondo cui la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, quale generale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, valevole anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., non può concretamente esplicarsi nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

Nell'ipotesi di ingiustizia sostanziale, invece, occorre avere riguardo, con „,,\_" valutazione ex ante alla condotta serbata dal richiedente, enucleando eventuali comportamenti dolosi o gravemente colposi che abbiano determinato o contribuito a determinare l'intervento dell'Autorità (anche in termini di permanenza).

Per fare ciò occorre prendere in esame comportamenti processuali o extraprocessuali che abbiano avuto rilevanza causale sull'adozione del provvedimento.

Nella ordinanza impugnata, invece, non vi è alcun apprezzamento in merito alla condotta extraprocedimentale del richiedente, circa il suo atteggiarsi in relazione al gruppo che, nella specie, si è rivolto verso le forze dell'ordine con intento oppositivo e in ordine all'eventuale rilevanza, in termini di connivenza, rispetto a tale gruppo e alla condotta tenuta dal proprio fratello in sede di identificazione (circa il rilievo della connivenza si veda, ex plurimis, Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391-01).

Per converso, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, non potrà essere considerato, ai fini che rilevano in questa sede, il comportamento endoprocedimentale concretizzatosi nel silenzio serbato dal richiedente in sede di interrogatorio.

Tale condotta non è difatti ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita, come espressamente stabilito dal testo dell'art. 314, comma 1, ultimo inciso, cod. proc. pen., a seguito della modifica intervenuta con d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, (ex plurimis: Sez. 4, n. 19621 del 02/04/2022, Larafa; Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017-01).

3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, nei termini di cui innanzi, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli che provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, cui demanda altresì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E [OSCURATO:PERSONA]; contro: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita, in forza di ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, con riferimento al reato di cui agli artt. 110, 337 e 339, comma secondo, cod. pen., in merito al quale il richiedente è stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza passata in giudicato. La Corte territoriale ha sussunto la fattispecie nell'ambito della c.d. «ingiustizia formale», di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo accertato con decisione irrevocabile (la sentenza assolutoria) che il provvedimento che ha disposto la misura sia stato emesso e mantenuto in assenza delle condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 cod. proc. pen., in particolare dei gravi indizi di colpevolezza, e che ciò sia emerso sulla base di una diversa valutazione delle medesime circostanze fondanti la misura cautelare. 2. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice della riparazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con i primi tre motivi si deducono violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi motivazionali. In primo luogo, la Corte territoriale avrebbe violato i principi governanti la materia, sostanzialmente anche in termini di erronea sussunzione della fattispecie concreta nell'astratta previsione normativa. Muovendo da una valutazione ex post e non ex ante, il giudice di merito avrebbe ritenuto sussistente un'ipotesi di c.d. «ingiustizia formale», di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., considerando accertato con decisione irrevocabile che il provvedimento cautelare sia stato emesso e mantenuto senza la sussistenza delle condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 cod. proc. pen., in particolare in assenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si contesta l'errore, anche metodologico, nell'aver ritenuto che l'accertamento ab origine dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare sia nella specie avvenuto sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare e in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. Ciò in quanto, a fronte di una ordinanza cautelare fondata su una comunicazione di notizia di reato, la sentenza assolutoria sarebbe stata emessa all'esito di un dibattimento complesso e in forza di elementi diversi emergenti dall'esame di innumerevoli testimoni, circa una decina, e dei due appartenenti alla polizia giudiziaria (escussi ex art. 210 cod. proc. pen). Ne conseguirebbe quindi l'ulteriore errore nel non aver condotto il dovuto accertamento in merito alla condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza in capo al richiedente della colpa grave. Quest'ultima nella specie avrebbe invece rilevato anche in termini di connivenza con l'atteggiamento oppositivo rispetto all'atto d'ufficio, tenuto dal fratello, e comunque con la pluralità di persone accorse con fare aggressivo nei confronti delle forze dell'ordine (emergente anche dai relativi referti medici agli atti del processo penale). Il richiedente, peraltro, in sede di interrogatorio non avrebbe riferito circostanze utili e precise tanto da attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare. 2.2. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe determinato l'importo dell'indennizzo senza considerare la condotta colposa del richiedente, ancorché non integrante gli estremi della colpa grave. 3. Ha depositato richieste scritte la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini e limiti di seguito esplicitati. 2. I primi tre motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle relative questioni, e ineriscono, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali, alle condizioni di applicabilità dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., circa la riparazione per c.d. «ingiustizia formale». 2.1. Come emerge dall'ordinanza impugnata, l'intervento dell'Autorità nella specie ha trovato fondamento in una comunicazione di notizia di reato inerente a quanto accaduto quando le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento volto all'identificazione di due soggetti ripresi dai sistemi di videosorveglianza nel contesto spazio temporale dell'esecuzione di una rapina, tra cui [OSCURATO:PERSONA] (fratello del richiedente). Nel detto contesto di esercizio delle proprie funzioni da parte della polizia giudiziaria, caratterizzato dal comportamento oppositivo del citato soggetto da identificare, gli appartenenti alle forze dell'ordine sono stati raggiunti da una pluralità di persone, inveenti contro di loro. Tra gli individui con atteggiamenti aggressivi, come da comunicazione di notizia di reato sottesa all'ordinanza cautelare, sono stati individuati non solo la moglie dell'indiziato [OSCURATO:PERSONA] ma che suo fratello, il richiedente [OSCURATO:PERSONA], e la madre, che nel descritto contesto aggressivo ha riportato lesioni in forza di una caduta. L'ordinanza impugnata ha altresì rilevato che all'esito del successivo dibattimento, escussi testimoni oltre che, ex art. 210 cod. proc. pen., gli appartenenti alla polizia giudiziaria, il giudice di merito ha assolto [OSCURATO:PERSONA] (e non suo fratello) per non aver commesso il fatto. Ciò, non essendo stato possibile all'esito dell'istruttoria comprendere quando siano giunti sul luogo i familiari del soggetto da identificare oltre che l'esatta sequenza temporale con cui la curiosità della folla si sia trasformata in crescente indignazione e malanimo nei confronti di militari operanti. 2.2. Orbene, premesso quanto innanzi, le doglianze in esame sono fondate, con assorbimento del quarto motivo (inerente alla concreta liquidazione dell'indennizzo) in ragione della contraddittorietà e inadeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata a sostenere la decisione assunta, avendo peraltro con essa la Corte territoriale sovrapposto il caso della c.d. ingiustizia formale, previsto dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., al caso della ingiustizia sostanziale, di cui al primo comma del medesimo articolo. Il caso della ingiustizia sostanziale ricorre (sempre che sussistano gli altri presupposti) ove intervenga, come nella specie, una pronuncia assolutoria mentre non risulta dalla lettura del provvedimento che il titolo cautelare sia stato interessato da una decisione irrevocabile che ne abbia sancito l'illegittimità, per essere stato emesso in mancanza delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (c.d. ingiustizia formale). Escludendo che si verta in un caso di ingiustizia formale, non trova quindi applicazione l'indirizzo giurisprudenziale, risalente alle Sezioni Unite D'Annbrosio, secondo cui la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, quale generale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, valevole anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., non può concretamente esplicarsi nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Nell'ipotesi di ingiustizia sostanziale, invece, occorre avere riguardo, con „,,\_" valutazione ex ante alla condotta serbata dal richiedente, enucleando eventuali comportamenti dolosi o gravemente colposi che abbiano determinato o contribuito a determinare l'intervento dell'Autorità (anche in termini di permanenza). Per fare ciò occorre prendere in esame comportamenti processuali o extraprocessuali che abbiano avuto rilevanza causale sull'adozione del provvedimento. Nella ordinanza impugnata, invece, non vi è alcun apprezzamento in merito alla condotta extraprocedimentale del richiedente, circa il suo atteggiarsi in relazione al gruppo che, nella specie, si è rivolto verso le forze dell'ordine con intento oppositivo e in ordine all'eventuale rilevanza, in termini di connivenza, rispetto a tale gruppo e alla condotta tenuta dal proprio fratello in sede di identificazione (circa il rilievo della connivenza si veda, ex plurimis, Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391-01). Per converso, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, non potrà essere considerato, ai fini che rilevano in questa sede, il comportamento endoprocedimentale concretizzatosi nel silenzio serbato dal richiedente in sede di interrogatorio. Tale condotta non è difatti ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita, come espressamente stabilito dal testo dell'art. 314, comma 1, ultimo inciso, cod. proc. pen., a seguito della modifica intervenuta con d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, (ex plurimis: Sez. 4, n. 19621 del 02/04/2022, Larafa; Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017-01). 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, nei termini di cui innanzi, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli che provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, cui demanda altresì
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