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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2025

Cassazione n. 41597/2025

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Genova; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 28 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato l’affidamento in prova terapeutico concesso a XXXXXXXXXXXXXXX in data 10 marzo 2025, in via provvisoria, dichiarando non validamente espiata la pena per l’intero periodo.

Il Tribunale, ratificando anche il provvedimento di sospensione della misura alternativa già emesso dal magistrato di sorveglianza, ha ritenuto sussistenti gravi criticità, incompatibili con la prosecuzione della prova e tali da dimostrare il fallimento della stessa e l’inidoneità del trattamento ambulatoriale praticato, dal momento che in data 14 maggio 2025 la ASL competente aveva riferito che da dieci giorni la condannata aveva interrotto ogni rapporto e si era resa irreperibile, che anche i familiari conviventi avevano dichiarato di avere perso i contatti con lei, e che gli ultimi controlli tossicologici avevano dimostrato positività ad oppiacei e cocaina.

La donna, poi, era rimasta latitante, venendo rintracciata solo in data 27 maggio 2025, quando era stata arrestata, motivo per cui l'istanza di rinvio per legittimo impedimento non poteva essere accolta.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso XXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la nullità del procedimento.

La ricorrente è stata arrestata il giorno precedente l’udienza fissata per la revoca della misura alternativa, e le operazioni di ingresso in carcere si sono protratte sino alla tarda serata.

Il giorno successivo il difensore, presentatosi in udienza, ha chiesto un rinvio per consentire la presenza della stessa, eccependo li suo legittimo impedimento, ma il Tribunale ha respinto la richiesta motivando che la donna era latitante e la sua latitanza, cessata con l’arresto avvenuto il 27 maggio 2025, non costituiva un impedimento alla partecipazione all’udienza.

È evidente, invece, che il sopravvenuto stato di carcerazione ha impedito la partecipazione della ricorrente all’udienza, anche qualora ella fosse informata della sua fissazione, perché la brevità della distanza tra questa e l’arresto le ha impedito di chiedere all'ufficio matricola la propria traduzione.

La sua presenza all’udienza le avrebbe potuto consentire di difendersi, adducendo eventuali giustificazioni alla condotta descritta nel provvedimento impugnato.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale ha revocato la misura alternativa ex tunc, senza un’adeguata motivazione.

Il fallimento del programma terapeutico è un’eventualità possibile, e non giustifica la revoca della misura per l’intero periodo, senza tenere conto del positivo svolgimento della stessa fino al momento dell’interruzione dei rapporti con la ASL e senza conoscere, a causa dell’impedimento alla presenza dell’interessata, le eventuali giustificazioni per la sua condotta.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo non è fondato.

Nel giudizio davanti al Tribunale di sorveglianza si applica la procedura di cui all’art.666 cod. proc. pen., stante il richiamo operato dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen.

L'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che la partecipazione necessaria riguarda solamente il pubblico ministero e il difensore, mentre l'interessato è sentito personalmente solo se ne fa richiesta.

Questa Corte, perciò, ha affermato che «Nell'ambito del procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente» (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Rv. 280299; Sez. 3, n. 16084 del 13/02/2025, Rv. 288003).

Il Tribunale di sorveglianza si è conformato a tale principio nel respingere l'istanza di rinvio per un legittimo impedimento dell'interessata a comparire in udienza, in quanto non risulta che ella abbia richiesto di parteciparvi, né dopo essere stata arrestata, né in precedenza, benché i decreti di fissazione dell'udienza stessa fossero stati regolarmente notificati, mediante consegna ai suoi difensori anche a causa della sua irreperibilità, formalmente dichiarata il 27 maggio 2025.

La difesa non ha eccepito alcuna irregolarità di tali notifiche, peraltro effettuate in modo conforme alla legge e alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Nel procedimento per la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale è legittimamente eseguita al difensore nominato d'ufficio la notifica dell'avviso di udienza, allorché il condannato si sia reso irreperibile, occorrendo solo la previa effettuazione delle ricerche risultate vane attestata dal relativo verbale, ma non la formale dichiarazione di latitanza» (Sez. 1, n. 26849 del 10/06/2010, Rv. 247725).

Deve ancherilevarsi che, dal verbale dell'udienza del 28 maggio 2025, risulta che neppure in quella sede il difensore ha riferito la volontà della ricorrente di presenziare ad essa, così come tale volontà non è stata da lei manifestata durante le fasi del suo arresto e del suo ingresso in carcere, come rilevabile dai relativi verbali, presenti in atti.

La totale assenza di una richiesta della ricorrente di partecipare all'udienza escludeva il suo diritto a consentirle tale partecipazione, e il diniego del rinvio richiesto per un suo legittimo impedimento è stato pronunciato legittimamente dal Tribunale.

3. Anche il secondo motivo del ricorso è infondato.

La ricorrente sostiene la mancanza di una idonea motivazione per la datazione della revoca della misura dell'affidamento in prova terapeutico, che è stata revocata ex tunc e non solo dal momento della sua interruzione dei rapporti con la ASL, omettendo quindi di tenere conto dell'iniziale svolgimento positivo della misura stessa.

L'ordinanza impugnata, al contrario, ha approfonditamente valutato la condotta della ricorrente, ed ha ritenuto che l'avere interrotto ogni rapporto con la ASL, l'avere continuato a fare uso di sostanze stupefacenti stante l'esito positivo dei controlli tossicologici, e l'essersi data alla latitanza, rendendosi irreperibile e così sottraendosi ai controlli e all'esecuzione della pena, dimostrino il totale fallimento della misura alternativa e l'assenza, sin dall'inizio di essa, di una seria intenzione di sottoporsi alle prescrizioni connesse alla misura alternativa concessa.

Tale motivazione appare logica e congrua, alla luce delle condotte indicate, non smentite dalla ricorrente, e della brevissima durata della misura stessa, applicata solo in data 10 marzo 2025, in quanto il breve periodo di applicazione delle prescrizioni, prima che la ricorrente iniziasse a violarle in modo totale e continuativo, è stato logicamente ritenuto dimostrativo di una incapacità della donna di rispettare tali prescrizioni e della mancanza di una sua effettiva volontà di impegnarsi in un programma di riabilitazione e di recupero dalla tossicodipendenza.

La misura alternativa prevista dall'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 può essere concessa quando il Tribunale ritenga che il programma di recupero proposto contribuisca al recupero del condannato ed assicuri la prevenzione del pericolo di recidiva, per cui il totale e persistente rifiuto di rispettare le prescrizioni imposte, messo in atto dalla ricorrente a poche settimane di distanza dalla loro applicazione, rende legittima la valutazione della inidoneità della misura stessa a soddisfare le esigenze stabilite dalla norma.

La ricorrente non nega di avere tenuto la condotta negativa descritta nell'ordinanza, ed afferma solo l'illogicità di una revoca della misura ex tunc, senza tenere conto del «periodo pur breve in cui la misura si era sviluppata con successo».

Al contrario, la valutazione del Tribunale, secondo cui il breve tempo trascorso tra l'applicazione della misura e l'inizio della condotta gravemente contraria alle prescrizioni, poco più di un mese, sia tale da dimostrare la mancanza di volontà della ricorrente di rispettare tali prescrizioni, appare logica e fondata su elementi concreti.

La ricorrente chiede, di fatto, a questa Corte una diversa valutazione della rilevanza e gravità delle violazioni commesse, ma deve ribadirsi che la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

Avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale della ricorrente, si impone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto alla riservatezza.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Genova; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 28 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato l’affidamento in prova terapeutico concesso a XXXXXXXXXXXXXXX in data 10 marzo 2025, in via provvisoria, dichiarando non validamente espiata la pena per l’intero periodo. Il Tribunale, ratificando anche il provvedimento di sospensione della misura alternativa già emesso dal magistrato di sorveglianza, ha ritenuto sussistenti gravi criticità, incompatibili con la prosecuzione della prova e tali da dimostrare il fallimento della stessa e l’inidoneità del trattamento ambulatoriale praticato, dal momento che in data 14 maggio 2025 la ASL competente aveva riferito che da dieci giorni la condannata aveva interrotto ogni rapporto e si era resa irreperibile, che anche i familiari conviventi avevano dichiarato di avere perso i contatti con lei, e che gli ultimi controlli tossicologici avevano dimostrato positività ad oppiacei e cocaina. La donna, poi, era rimasta latitante, venendo rintracciata solo in data 27 maggio 2025, quando era stata arrestata, motivo per cui l'istanza di rinvio per legittimo impedimento non poteva essere accolta. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso XXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la nullità del procedimento. La ricorrente è stata arrestata il giorno precedente l’udienza fissata per la revoca della misura alternativa, e le operazioni di ingresso in carcere si sono protratte sino alla tarda serata. Il giorno successivo il difensore, presentatosi in udienza, ha chiesto un rinvio per consentire la presenza della stessa, eccependo li suo legittimo impedimento, ma il Tribunale ha respinto la richiesta motivando che la donna era latitante e la sua latitanza, cessata con l’arresto avvenuto il 27 maggio 2025, non costituiva un impedimento alla partecipazione all’udienza. È evidente, invece, che il sopravvenuto stato di carcerazione ha impedito la partecipazione della ricorrente all’udienza, anche qualora ella fosse informata della sua fissazione, perché la brevità della distanza tra questa e l’arresto le ha impedito di chiedere all'ufficio matricola la propria traduzione. La sua presenza all’udienza le avrebbe potuto consentire di difendersi, adducendo eventuali giustificazioni alla condotta descritta nel provvedimento impugnato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha revocato la misura alternativa ex tunc, senza un’adeguata motivazione. Il fallimento del programma terapeutico è un’eventualità possibile, e non giustifica la revoca della misura per l’intero periodo, senza tenere conto del positivo svolgimento della stessa fino al momento dell’interruzione dei rapporti con la ASL e senza conoscere, a causa dell’impedimento alla presenza dell’interessata, le eventuali giustificazioni per la sua condotta. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo non è fondato. Nel giudizio davanti al Tribunale di sorveglianza si applica la procedura di cui all’art.666 cod. proc. pen., stante il richiamo operato dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen. L'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che la partecipazione necessaria riguarda solamente il pubblico ministero e il difensore, mentre l'interessato è sentito personalmente solo se ne fa richiesta. Questa Corte, perciò, ha affermato che «Nell'ambito del procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente» (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Rv. 280299; Sez. 3, n. 16084 del 13/02/2025, Rv. 288003). Il Tribunale di sorveglianza si è conformato a tale principio nel respingere l'istanza di rinvio per un legittimo impedimento dell'interessata a comparire in udienza, in quanto non risulta che ella abbia richiesto di parteciparvi, né dopo essere stata arrestata, né in precedenza, benché i decreti di fissazione dell'udienza stessa fossero stati regolarmente notificati, mediante consegna ai suoi difensori anche a causa della sua irreperibilità, formalmente dichiarata il 27 maggio 2025. La difesa non ha eccepito alcuna irregolarità di tali notifiche, peraltro effettuate in modo conforme alla legge e alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Nel procedimento per la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale è legittimamente eseguita al difensore nominato d'ufficio la notifica dell'avviso di udienza, allorché il condannato si sia reso irreperibile, occorrendo solo la previa effettuazione delle ricerche risultate vane attestata dal relativo verbale, ma non la formale dichiarazione di latitanza» (Sez. 1, n. 26849 del 10/06/2010, Rv. 247725). Deve ancherilevarsi che, dal verbale dell'udienza del 28 maggio 2025, risulta che neppure in quella sede il difensore ha riferito la volontà della ricorrente di presenziare ad essa, così come tale volontà non è stata da lei manifestata durante le fasi del suo arresto e del suo ingresso in carcere, come rilevabile dai relativi verbali, presenti in atti. La totale assenza di una richiesta della ricorrente di partecipare all'udienza escludeva il suo diritto a consentirle tale partecipazione, e il diniego del rinvio richiesto per un suo legittimo impedimento è stato pronunciato legittimamente dal Tribunale. 3. Anche il secondo motivo del ricorso è infondato. La ricorrente sostiene la mancanza di una idonea motivazione per la datazione della revoca della misura dell'affidamento in prova terapeutico, che è stata revocata ex tunc e non solo dal momento della sua interruzione dei rapporti con la ASL, omettendo quindi di tenere conto dell'iniziale svolgimento positivo della misura stessa. L'ordinanza impugnata, al contrario, ha approfonditamente valutato la condotta della ricorrente, ed ha ritenuto che l'avere interrotto ogni rapporto con la ASL, l'avere continuato a fare uso di sostanze stupefacenti stante l'esito positivo dei controlli tossicologici, e l'essersi data alla latitanza, rendendosi irreperibile e così sottraendosi ai controlli e all'esecuzione della pena, dimostrino il totale fallimento della misura alternativa e l'assenza, sin dall'inizio di essa, di una seria intenzione di sottoporsi alle prescrizioni connesse alla misura alternativa concessa. Tale motivazione appare logica e congrua, alla luce delle condotte indicate, non smentite dalla ricorrente, e della brevissima durata della misura stessa, applicata solo in data 10 marzo 2025, in quanto il breve periodo di applicazione delle prescrizioni, prima che la ricorrente iniziasse a violarle in modo totale e continuativo, è stato logicamente ritenuto dimostrativo di una incapacità della donna di rispettare tali prescrizioni e della mancanza di una sua effettiva volontà di impegnarsi in un programma di riabilitazione e di recupero dalla tossicodipendenza. La misura alternativa prevista dall'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 può essere concessa quando il Tribunale ritenga che il programma di recupero proposto contribuisca al recupero del condannato ed assicuri la prevenzione del pericolo di recidiva, per cui il totale e persistente rifiuto di rispettare le prescrizioni imposte, messo in atto dalla ricorrente a poche settimane di distanza dalla loro applicazione, rende legittima la valutazione della inidoneità della misura stessa a soddisfare le esigenze stabilite dalla norma. La ricorrente non nega di avere tenuto la condotta negativa descritta nell'ordinanza, ed afferma solo l'illogicità di una revoca della misura ex tunc, senza tenere conto del «periodo pur breve in cui la misura si era sviluppata con successo». Al contrario, la valutazione del Tribunale, secondo cui il breve tempo trascorso tra l'applicazione della misura e l'inizio della condotta gravemente contraria alle prescrizioni, poco più di un mese, sia tale da dimostrare la mancanza di volontà della ricorrente di rispettare tali prescrizioni, appare logica e fondata su elementi concreti. La ricorrente chiede, di fatto, a questa Corte una diversa valutazione della rilevanza e gravità delle violazioni commesse, ma deve ribadirsi che la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. Avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale della ricorrente, si impone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto alla riservatezza. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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