CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 luglio 1975
Cassazione n. 21804/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: LAURENDI Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/7/1975; avverso la ordinanza del 6/8/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato il primo motivo di ricorso, insistendo per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la ordinanza indicata in epigrafe -che ha confermato la impugnata ordinanza, riconoscendo dignità di gravi indizi al compendio intercettivo dal quale emerge la vicenda relativa alle due transazioni intercorse tra il ricorrente (cedente e promittente cedente) ed gli altri indagati e adeguatezza cautelare della misura inframuraria applicata dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale- ricorre l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi di impugnazione in appresso indicati ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1.1. Violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione, oltre al travisamento dell'elemento indiziante -a fini cautelari-, con riferimento alla ritenuta identificazione del ricorrente nel soggetto che interloquiva con gli acquirenti il 24 ed il 30 dicembre 2019, atteso che il tribunale della cautela ha valorizzato ai fini della identificazione del ricorrente elementi quanto mai equivoci ed imprecisi, senza tener conto del fatto che per ciascuno di tali elementi identificativi avrebbe potuto privilegiarsi una soluzione identificativa diversa da quella valorizzata in ordinanza; 1.2. i medesimi vizi, nelle medesime forme, sono dedotti con il secondo motivo di ricorso speso in tema di astrattezza, meramente discorsiva, della ipotesi di cessione contestata al capo 48 e mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, ciò a fronte di condotta (vendita di sostanza stupefacente) che appare di lieve entità alla luce della modestia di efficacia stupefacente e quindi di principio attivo della sostanza ceduta, tanto che l'acquirente è stato indotto a ritenere di aver subito una truffa; 1.3. inosservanza della legge processuale e vizi di motivazione, per avere il tribunale stimato sussistenti esigenze cautelari attuali e concrete atte a sostenere la misura inframuraria applicata, pur in assenza di elementi univocamente indicativi in tal senso; né il tribunale ha svolto alcuna logica argomentazione atta a sostenere la stimata idoneità della sola misura detentiva applicata e la ineludibilità di tale presidio di massima afflittività, ben potendo le ritenute esigenze cautelari di prevenzione speciale esser tutelate con altra misura detentiva altrettanto dissuasiva. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono infondati. 1. Il tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato, a fini identificativi del soggetto che il 24 ed il 30 dicembre 2019 era in comunicazione telefonica con gli identificati acquirenti di stupefacente da immettere sul mercato sulla costa peninsulare tirrenica dello stretto di Messina, un coacervo di elementi indiziari (analiticamente indicati e singolarmente apprezzati criticamente al fine di esaltarne l'efficacia euristica alle pag. da 23 a 30 della ordinanza impugnata, pag. 32 e ss. della ordinanza genetica) tutti convergenti verso la persona del ricorrente. Con il medesimo rigore analitico il tribunale ha pure argomentato (fino a pag. 23 della ordinanza impugnata) in ordine alla concretezza della transazione conclusa il 24 dicembre e alla offerta in vendita degli ulteriori 300 grammi di cocaina da cedere in occasione del successivo incontro programmato (sul tema del perfezionamento della fattispecie per offerta in vendita dello stupefacente di prossima disponibilità si richiamano: Sez. U., n. 22471, del 26/2/2015, Rv. 263716; Sez. 4, n. 34754, del 20/11/2020, Rv. 280244). 1.1. A fronte di tale apprezzamento del dato indiziario la difesa deduce non univoca decisività degli elementi scrutinati, ben potendo gli stessi dati di realtà indicare altri possibili soggetti e deporre per una innocua programmazione generica di mere occasioni future di incontro delle volontà, oltre che deporre per un acquisto consumato di sostanza dal valore stupefacente quanto mai ridotto. I motivi, tuttavia, ribaltano sulla giurisdizione di legittimità il tema della corretta valutazione degli indizi operata nel giudizio incidentale di merito, ponendosi così fuori dal perimetro che definisce l'area di intervento del giudice di legittimità, laddove, come nel caso di specie, il giudice del merito ha correttamente argomentato l'apprezzamento del fatto, letto alla luce delle utilizzabili evidenze esposte sulla "tavola" cautelare attrezzata per ospitare la piattaforma indiziaria. 1.2. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la ritenuta offensività "piena" della fattispecie (comma 1 art. 73 d.P.R. 309/90, ricordando che si tratta di norma a più fattispecie alternative, una delle quali è astretta al "tipo" della offerta in vendita), senza però dedurre alcunché in ordine alla quantità, niente affatto modesta (100 grammi da tagliare) oggetto della intervenuta transazione. Al riguardo non pare pertanto superfluo ricordare che, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la fattispecie incriminatrice in oggetto è configurabile allorquando il fatto "per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità". La fattispecie autonoma può dunque essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (da ultimo, Sez. 6, n. 14592, del 16/2/2021, Rv. 281157).Orbene, se il ricorrente non contesta il valore ponderale della cessione, non può poi censurare la qualificazione ad offensività "piena" (comma 1) in luogo di quella "lieve" (comma 5), per la intuitiva ontologica incompatibilità della detenzione "lieve" di una quantità niente affatto trascurabile di stupefacente che ha richiesto per l'acquisto un capitale non modesto, in quanto almeno uno degli indici antagonisti non è discusso. 1.3. Infondato è pure il terzo motivo di ricorso, nella misura in cui deduce inosservanza della legge processuale che impone di motivare adeguatamente la scelta della misura (art. 275 cod. proc. pen.) in ragione del grado di esigenze cautelari stimate sussistenti (art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). 1.3.1. Quanto a sussistenza, concretezza ed attualità delle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., il tribunale ha indicato, come significativo, ai fini del decidere, un elemento di fatto, consistente nella modalità della condotta, sintomatica di non occasionalità dell'attività cui la detenzione era finalizzata, oltre che dell'inserimento dell'indagato in un circuito criminale dedito con assiduità al settore degli stupefacenti, come peraltro testimoniato anche dalla ricorrenza di precedenti condanne per fatti assolutamente omogenei. 1.3.2. In relazione alla natura coercitiva ed al carattere detentivo della misura imposta, il tribunale della cautela ha poi fatto riferimento alla stimata inanità del presidio autocustodiale al fine di arginare la spinta criminale che il soggetto esprime, anche perché la detenzione presso il domicilio non consentirebbe comunque di porre argine alle pulsioni "commerciali" illecite che accompagnano la biografia del ricorrente. Il giudizio cautelare di merito ha, dunque, inteso valorizzare, con logica che non appare qui censurabile, quegli elementi di fatto, tratti dalla esperienza del caso concreto complessivamente analizzato, che inducono a prevedere che nel prossimo futuro [OSCURATO:PERSONA], se non etero ristretto nella coercizione, possa ripetere quelle condotte di spaccio all'ingrosso nelle quali ha palesato di essere particolarmente versato anche in tempi recenti. L'ordinanza impugnata non manifesta pertanto alcuno dei vizi di legittimità e di motivazione argomentati con il ricorso. 2. Consegue al rigetto del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 -co. 1 ter disp. att.- cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio