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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13118/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/10/2025 del TRIBUNALE di Bergamoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 13 ottobre 2025 il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di annullamento delprovvedimento del 23 giugno 2025 con cui il pubblico ministero, preso atto della mancatapresentazione istanze di misure alternative, ha disposto la revoca della sospensionedell’esecuzione dell’ordine di esecuzione del 14 aprile 2025, emesso nei suoi confronti per laespiazione della condanna a 6 mesi di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale diBergamo del 14 ottobre 2024.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge perché l’ordine di esecuzione consospensione dell’esecuzione non era stato notificato al condannato, dichiarato irreperibilesulla base di ricerche incomplete, non effettuate nel luogo di residenza anagrafica (che,ancorchè meramente fittizia, costituiva luogo in cui il ricorrente disponeva di un recapito), enon effettuate nel luogo di nascita (perché l’informazione che egli se ne era allontanato già inepoca risalente senza più farvi ritorno è stata acquisita dal giudice solo successivamente).Con il secondo motivo deduce violazione di legge perché, trattandosi di ordine diesecuzione in relazione al quale non era stata presentata istanza di misure alternative,l’ordine di esecuzione avrebbe dovuto essere sospeso nuovamente ex l. n. 199 del 2010prima di metterlo in esecuzione.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ilrigetto del ricorso.Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Il primo motivo deduce, anzitutto, che l’ordine di esecuzione è stato notificato sullabase di un decreto di irreperibilità illegittimo, perché non preceduto da ricerche nel “luogo direcapito” del condannato.Il luogo di “recapito” sarebbe costituito dal luogo di fittizia residenza anagrafica delricorrente, che è quello attribuito ex officio, per motivi statistici e di organizzazione deiservizi, alle persone senza fissa dimora che sono censite vivere nel territorio del Comune diModena.Il ricorso deduce che il ricorrente non vive all’indirizzo indicato, che, però, costituiscepur sempre un “recapito”, per le comunicazioni, che avrebbe dovuto essere considerato nellericerche finalizzate a dichiararne l’irreperibilità.L’argomento è infondato, perché l’art. 159 cod. proc. pen. non contempla il luogo direcapito tra quelli in cui devono essere effettuate ricerche della persona non reperibile.Il ricorso deduce che non sono state effettuate ricerche neanche nel “luogo di nascita”del ricorrente (che è il Comune di Fano, da cui lo stesso si è allontanato da epoca risalente,per ammissione dello stesso ricorrente, che, però, come nota il ricorso, è stata effettuatasolo successivamente).L’argomento è infondato.Sulla scia della giurisprudenza convenzionale (sentenza Sejdovic c.

Italia – GrandeCamera, 1° marzo 2006) il sistema processuale delle notifiche deputato a portare aconoscenza degli interessati i provvedimenti emessi dal giudice ha, infatti, progressivamenteabbandonato il modello impostato sul rispetto di adempimenti di tipo formale, ed ha adottatoprocedure che garantiscono in modo sostanziale che il metodo della notificazione di un attoporti alla conoscenza effettiva dell’atto da notificare.Anche la interpretazione della norma dell’art. 159 cod. proc. pen. è stata coinvolta daquesto processo, ed è stato, pertanto, ritenuto da un lato che essa impone di effettuarericerche anche in luoghi ulteriori rispetto a quelli indicati dalla norma se emergano elementiper ritenere che in essi si possa rinvenire l’imputato (v.

Corte cost. n. 399 del 10 dicembre1998, secondo cui “non è un mero accidente che, nella citata disposizione, compaial'avverbio "particolarmente", poiché è proprio questo elemento lessicale a rendere chiaro chel'indicazione dei luoghi nei quali devono essere eseguite le ricerche non è esaustiva, e chepertanto l'eventuale decreto di irreperibilità non può essere adottato nei casi in cui emerganoelementi che impongano di estendere le ricerche in luoghi diversi da quelli menzionati”),dall’altro lato, però, che, per il rispetto della procedura di dichiarazione dell’irreperibilità, nonènecessario effettuare ricerche in luoghi in cui la presenza dell’imputato non è più attualeEspressione di questo orientamento sono le pronunce che hanno affermato che “puravendo questa Corte di legittimità più volte chiarito la necessità che le ricerche di cui all'art.159 citato siano svolte cumulativamente e non alternativamente, il principio va correttamentecalibrato, dovendosi riconoscere la completezza delle ricerche non solo in relazione aiparametri prefissati, ma anche alla condizione personale del soggetto, così da consentire algiudice, in relazione allo specifico caso in esame, di valutare l'esaustività o meno delleindagini svolte” (Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Levac, Rv. 281977 – 01, in motivazione,relativa ad un caso in cui gli imputati appartenevano a comunità nomade stanziata presso uncampo in Desenzano del Garda, dove avevano la residenza anagrafica, ed in cui sono stateritenute non necessarie le ricerche presso i comuni di nascita; v., anche, con riferimento adun caso di dichiarazione di latitanza, Sez. 3, n. 46983 del 15/10/2009, Campaniello e altro,Rv. 245415).Il riconoscimento di un potere discrezionale del giudice nel ritenere superflue le ricerchein alcuno dei luoghi indicati nell’art. 159 cod. proc. pen. è stato affermato anche in ulterioripronunce in cui sono state ritenute non necessarie le ricerche in una sede lavorativa non piùBonaccorso Massimo, Rv. 276037, in motivazione) o non necessarie le ricerche in unaultima residenza anagrafica, risalente, però, a più di dieci anni prima (Sez. 5,n. 36445 del03/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).Il collegio ritiene, pertanto, in definitiva, di dare continuità all’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità che ha affermato che “l'elencazione di cui all'art. 159 cod. proc.pen. non è però da ritenersi perentoria ove emergano circostanze che dimostrino la nonn.m.), perché “il principio di effettività delle ricerche deve essere calibrato, dovendosiriconoscere la completezza delle ricerche non solo in relazione ai parametri prefissati, maanche alla condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice, in relazione allospecifico caso in esame, di valutare l'esaustività o meno delle indagini svolte” (Sez. 1, n.42162 del 20/05/2023, Omoruyi, n.m.).Occorre, pertanto ribadire che il decreto di irreperibilità è un atto formale che contieneuna “valutazione discrezionale della congruità, adeguatezza e validità delle indagini esperiteper accertare la residenza dell'imputato e la conseguenziale constatazione che le indaginimedesime siano risultate infruttuose” (v., in modo conforme, sentenze Todaro e Omoruyicit.).Nel caso in esame, in cui pacificamente il soggetto gravitava nel territorio del [OSCURATO:PERSONA], tanto da essere stato addirittura iscritto all’anagrafe comunale, pur non avendoun preciso domicilio, il potere discrezionale dell’autorità giudiziaria nel ritenere esaustive lericerche propedeutiche all’emissione del decreto di irreperibilità, nonostante le mancatericerche in Fano, è stato correttamente esercitato.Il primo motivo è, pertanto, infondato.2.

Il secondo motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché ilcollegio ha effettuato d’iniziativa una ricerca nella banca dati dell’amministrazionepenitenziaria ed ha potuto constatare che con provvedimento del 27 novembre 2025 delmagistrato di sorveglianza di Modena il ricorrente ha ottenuto la detenzione domiciliare ex l.n. 199 del 2010, ossia proprio la misura di cui aveva lamentato la mancata applicazione conil secondo motivo.Ne consegue che lo stesso ha già ottenuto nelle more del giudizio, mediantesuccessivo provvedimento, le utilità che si proponeva di ottenere attraverso la proposizionedel secondo motivo di ricorso.Il ricorrente non ha, pertanto, più interesse all’accoglimento del motivo, interesse che ècondizione di ammissibilità dell'impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., perchél'eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe per l'impugnante unasituazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 32850del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 – 01).3.

Il ricorso è, nel complesso, infondato.Al rigetto del ricorso non consegue, però, la condanna del ricorrente alle spese delprocedimento, in quanto, stante l’esito del secondo motivo di ricorso, esso non comportasoccombenza totale della parte (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez.1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).

P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/10/2025 del TRIBUNALE di Bergamoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 13 ottobre 2025 il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di annullamento delprovvedimento del 23 giugno 2025 con cui il pubblico ministero, preso atto della mancatapresentazione istanze di misure alternative, ha disposto la revoca della sospensionedell’esecuzione dell’ordine di esecuzione del 14 aprile 2025, emesso nei suoi confronti per laespiazione della condanna a 6 mesi di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale diBergamo del 14 ottobre 2024.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge perché l’ordine di esecuzione consospensione dell’esecuzione non era stato notificato al condannato, dichiarato irreperibilesulla base di ricerche incomplete, non effettuate nel luogo di residenza anagrafica (che,ancorchè meramente fittizia, costituiva luogo in cui il ricorrente disponeva di un recapito), enon effettuate nel luogo di nascita (perché l’informazione che egli se ne era allontanato già inepoca risalente senza più farvi ritorno è stata acquisita dal giudice solo successivamente).Con il secondo motivo deduce violazione di legge perché, trattandosi di ordine diesecuzione in relazione al quale non era stata presentata istanza di misure alternative,l’ordine di esecuzione avrebbe dovuto essere sospeso nuovamente ex l. n. 199 del 2010prima di metterlo in esecuzione.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ilrigetto del ricorso.Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il primo motivo deduce, anzitutto, che l’ordine di esecuzione è stato notificato sullabase di un decreto di irreperibilità illegittimo, perché non preceduto da ricerche nel “luogo direcapito” del condannato.Il luogo di “recapito” sarebbe costituito dal luogo di fittizia residenza anagrafica delricorrente, che è quello attribuito ex officio, per motivi statistici e di organizzazione deiservizi, alle persone senza fissa dimora che sono censite vivere nel territorio del Comune diModena.Il ricorso deduce che il ricorrente non vive all’indirizzo indicato, che, però, costituiscepur sempre un “recapito”, per le comunicazioni, che avrebbe dovuto essere considerato nellericerche finalizzate a dichiararne l’irreperibilità.L’argomento è infondato, perché l’art. 159 cod. proc. pen. non contempla il luogo direcapito tra quelli in cui devono essere effettuate ricerche della persona non reperibile.Il ricorso deduce che non sono state effettuate ricerche neanche nel “luogo di nascita”del ricorrente (che è il Comune di Fano, da cui lo stesso si è allontanato da epoca risalente,per ammissione dello stesso ricorrente, che, però, come nota il ricorso, è stata effettuatasolo successivamente).L’argomento è infondato.Sulla scia della giurisprudenza convenzionale (sentenza Sejdovic c. Italia – GrandeCamera, 1° marzo 2006) il sistema processuale delle notifiche deputato a portare aconoscenza degli interessati i provvedimenti emessi dal giudice ha, infatti, progressivamenteabbandonato il modello impostato sul rispetto di adempimenti di tipo formale, ed ha adottatoprocedure che garantiscono in modo sostanziale che il metodo della notificazione di un attoporti alla conoscenza effettiva dell’atto da notificare.Anche la interpretazione della norma dell’art. 159 cod. proc. pen. è stata coinvolta daquesto processo, ed è stato, pertanto, ritenuto da un lato che essa impone di effettuarericerche anche in luoghi ulteriori rispetto a quelli indicati dalla norma se emergano elementiper ritenere che in essi si possa rinvenire l’imputato (v. Corte cost. n. 399 del 10 dicembre1998, secondo cui “non è un mero accidente che, nella citata disposizione, compaial'avverbio "particolarmente", poiché è proprio questo elemento lessicale a rendere chiaro chel'indicazione dei luoghi nei quali devono essere eseguite le ricerche non è esaustiva, e chepertanto l'eventuale decreto di irreperibilità non può essere adottato nei casi in cui emerganoelementi che impongano di estendere le ricerche in luoghi diversi da quelli menzionati”),dall’altro lato, però, che, per il rispetto della procedura di dichiarazione dell’irreperibilità, nonènecessario effettuare ricerche in luoghi in cui la presenza dell’imputato non è più attualeEspressione di questo orientamento sono le pronunce che hanno affermato che “puravendo questa Corte di legittimità più volte chiarito la necessità che le ricerche di cui all'art.159 citato siano svolte cumulativamente e non alternativamente, il principio va correttamentecalibrato, dovendosi riconoscere la completezza delle ricerche non solo in relazione aiparametri prefissati, ma anche alla condizione personale del soggetto, così da consentire algiudice, in relazione allo specifico caso in esame, di valutare l'esaustività o meno delleindagini svolte” (Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Levac, Rv. 281977 – 01, in motivazione,relativa ad un caso in cui gli imputati appartenevano a comunità nomade stanziata presso uncampo in Desenzano del Garda, dove avevano la residenza anagrafica, ed in cui sono stateritenute non necessarie le ricerche presso i comuni di nascita; v., anche, con riferimento adun caso di dichiarazione di latitanza, Sez. 3, n. 46983 del 15/10/2009, Campaniello e altro,Rv. 245415).Il riconoscimento di un potere discrezionale del giudice nel ritenere superflue le ricerchein alcuno dei luoghi indicati nell’art. 159 cod. proc. pen. è stato affermato anche in ulterioripronunce in cui sono state ritenute non necessarie le ricerche in una sede lavorativa non piùBonaccorso Massimo, Rv. 276037, in motivazione) o non necessarie le ricerche in unaultima residenza anagrafica, risalente, però, a più di dieci anni prima (Sez. 5,n. 36445 del03/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).Il collegio ritiene, pertanto, in definitiva, di dare continuità all’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità che ha affermato che “l'elencazione di cui all'art. 159 cod. proc.pen. non è però da ritenersi perentoria ove emergano circostanze che dimostrino la nonn.m.), perché “il principio di effettività delle ricerche deve essere calibrato, dovendosiriconoscere la completezza delle ricerche non solo in relazione ai parametri prefissati, maanche alla condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice, in relazione allospecifico caso in esame, di valutare l'esaustività o meno delle indagini svolte” (Sez. 1, n.42162 del 20/05/2023, Omoruyi, n.m.).Occorre, pertanto ribadire che il decreto di irreperibilità è un atto formale che contieneuna “valutazione discrezionale della congruità, adeguatezza e validità delle indagini esperiteper accertare la residenza dell'imputato e la conseguenziale constatazione che le indaginimedesime siano risultate infruttuose” (v., in modo conforme, sentenze Todaro e Omoruyicit.).Nel caso in esame, in cui pacificamente il soggetto gravitava nel territorio del [OSCURATO:PERSONA], tanto da essere stato addirittura iscritto all’anagrafe comunale, pur non avendoun preciso domicilio, il potere discrezionale dell’autorità giudiziaria nel ritenere esaustive lericerche propedeutiche all’emissione del decreto di irreperibilità, nonostante le mancatericerche in Fano, è stato correttamente esercitato.Il primo motivo è, pertanto, infondato.2. Il secondo motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché ilcollegio ha effettuato d’iniziativa una ricerca nella banca dati dell’amministrazionepenitenziaria ed ha potuto constatare che con provvedimento del 27 novembre 2025 delmagistrato di sorveglianza di Modena il ricorrente ha ottenuto la detenzione domiciliare ex l.n. 199 del 2010, ossia proprio la misura di cui aveva lamentato la mancata applicazione conil secondo motivo.Ne consegue che lo stesso ha già ottenuto nelle more del giudizio, mediantesuccessivo provvedimento, le utilità che si proponeva di ottenere attraverso la proposizionedel secondo motivo di ricorso.Il ricorrente non ha, pertanto, più interesse all’accoglimento del motivo, interesse che ècondizione di ammissibilità dell'impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., perchél'eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe per l'impugnante unasituazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 32850del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 – 01).3. Il ricorso è, nel complesso, infondato.Al rigetto del ricorso non consegue, però, la condanna del ricorrente alle spese delprocedimento, in quanto, stante l’esito del secondo motivo di ricorso, esso non comportasoccombenza totale della parte (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez.1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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