CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2023
Cassazione n. 09256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18014/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N.1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 636/2020 depositata il29/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Nel 1987 il Consorzio per lo [OSCURATO:PERSONA] dell’Aquila alienava un’area industriale della città alla [OSCURATO:SOCIETA], che vi installava un opificio industriale. Nel 2004 la [OSCURATO:SOCIETA] veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Milano e la Curatela acquisiva il suddetto bene, comprensivo di tutte le strutture, che erano vendute all’incanto alla [OSCURATO:SOCIETA] frattempo, in forza della legge statale n. 448/1998 e di altra regionale (n. 6/2005), il Consorzio disponeva il riacquisto della predetta area e dello stabilimento industriale, con delibera n. 180/2006. Dopo una serie di contenzioni in sede amministrativa, chiamato a dirimere il contrasto, il Tribunale di L’Aquila accertava la proprietà in capo al Consorzio, ordinando la cancellazione della trascrizione del Tribunale di Milano a favore della [OSCURATO:SOCIETA] gravame della soccombente, con sentenza n. 636, depositata il 29 aprile 2020, la Corte d’appello di L’Aquila confermava la decisione del Tribunale. Il giudice di secondo grado sosteneva che la delibera n. 180/2006, con la quale il consiglio di amministrazione del Consorzio aveva deciso il riacquisto dell’immobile, costituisse l’atto conclusivo del procedimento ex art. 63 l. n. 448/1998, ossia l’atto di esercizio del diritto potestativo – attribuito dalla norma – di acquisire, nella ricorrenza dei presupposti previsti (come d’altronde accertato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3644/2010, che aveva qualificato tale delibera come “provvedimento finale”) la proprietà delle aree cedute per imprese industriali o artigianali e degli stabilimenti ivi realizzati. A fronte dell’atto unilaterale di esercizio di un diritto pubblico indubbiamente potestativo, non sarebbe stato necessario un ulteriore atto autoritativo, quale complemento di efficacia. La [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico motivo. Resiste con controricorso A.R.A.P., [OSCURATO:PERSONA], già Consorzio per lo [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila. In prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria, ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con l’unica, complessa doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente assume la violazione degli artt. 2909 c.c., 63 l. n. 448/1998, 122 l. reg. n. 6/2005 e 17 l. reg. n. 56/1994, contestando in sostanza alla sentenza impugnata di aver erroneamente attribuito alla delibera del consiglio di amministrazione del Consorzio l’efficacia di un atto di espropriazione. In realtà, la delibera impugnata in sede amministrativa dal Fallimento non avrebbe costituito l’atto finale della procedura, né avrebbe avuto alcun valore di decreto di esproprio, tanto più che la sentenza del Consiglio di Stato, essendo di mero rigetto, non avrebbe avuto altra efficacia, oltre quella di affermare la legittimità della delibera in riferimento al vizio denunziato. Pertanto, la suddetta delibera non costituirebbe alcun valido titolo, ai sensi dell’art. 922 c.c., per il trasferimento del diritto di proprietà. 2) Il motivo è complessivamente inammissibile. 2.1) Va premesso che la controversia avente ad oggetto l'esercizio, da parte di un consorzio di sviluppo industriale, del potere autoritativo di disporre la risoluzione del contratto ed il riacquisto dei beni venduti al privato per mancata realizzazione del programma industriale, ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spetta al giudice amministrativo (Sez. U, n. 4462 del 24 febbraio 2011; Sez. 6-1, n. 36188 del 23 novembre 2021). 2.2) La Corte d’appello ha interpretato la delibera secondo la ricostruzione normativa dell’art. 63 cit., affermando “la natura autoritativa del provvedimento che quel procedimento conclude e la sua idoneità a produrre unilateralmente l’effetto giuridico modificativo (il trasferimento della proprietà del bene in favore del consorzio) che esso persegue, senza che a tal fine sia necessario un ulteriore atto autoritativo”. Tale interpretazione non si è fondata sull’esistenza di un giudicato riguardo alla sentenza n. 3644/2010 del Consiglio di Stato – come pretenderebbe la ricorrente – ma sul complesso dei provvedimenti giurisdizionali che hanno segnato la vicenda prima del suo approdo avanti il Tribunale, compresa certamente anche la suddetta pronunzia, ai fini della valutazione del carattere conclusivo (ed autoritativo) della stessa. 2.3) Orbene, come è noto, l'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo, tra le quali ha carattere preminente quella collegata all'elemento letterale, dovendo il giudice anche ricostruire l'intento dell'Amministrazione ed il potere che ha inteso in concreto esercitare, tenendo altresì conto del complesso dell'atto e del comportamento dell'Autorità amministrativa, oltre che di quanto può razionalmente intendere, secondo buona fede, il destinatario (Sez. U., n. 20181 del 25 luglio 2019). 2.4) D’altronde l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento della P.A. Sicché, la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Sez. 1, n. 5966 del 23 febbraio 2022). 2.5) In tal senso, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza, in quanto l'interpretazione dell'atto amministrativo costituisce un accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito (Sez. 5, n. 1951 del 24 gennaio 2022). 2.6) Nella specie, invece di riportare il testo della delibera n. 180/2006, in modo da consentirne la valutazione alla Corte, la ricorrente ha focalizzato l’attenzione sugli atti giurisdizionali prodromici all’odierno giudizio ed, in definitiva, ad un diverso apprezzamento degli stessi. Va allora ribadito che è inammissibile ilricorso per cassazione il quale, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U., n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte deve dare atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di A.R.A.P. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000 (ventimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre