CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAkiato avviso alle p—arg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, sulla mancata motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., nonché sulla eccessività della pena con carenza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della relativa motivazione è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, non è proponibile il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. né per l'omessa illustrazione delle ragioni a supporto della pena finale applicata. Del resto, da una parte, è inammissibile il motivo che deduca vizi di motivazione indistinti, come nel caso di specie ( sul punto, Sez. 2^, n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329; sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano), dall'altra deve escludersi la necessità, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (avuto riguardo alla peculiarità ed alla natura premiale di rito), di una specifica motivazione sulla entità della pena come concordata tra le parti, nonché, di una esplicita indicazione dell'aumento, sulla pena base, per la eventuale continuazione : è sufficiente in tal caso, che la pena complessiva finale risulti, anche se di poco, superiore al minimo edittale, al di là della riduzione per il rito - così come è avvenuto nella concreta fattispecie -, così da potersi ritenere che il giudice abbia comunque valutato (nel caso in esame espressamente) la legalità e la congruità della pena concordata (Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013 Rv. 254879 - 01). Senza che comunque, va ribadito, tale profilo sia suscettibile di ricorso in cassazione, stante il disposto dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. Generica è la doglianza sulla eccessività della pena, che peraltro inammissibilmente contesta l'accordo intervenuto tra le parti e fuoriesce dai limiti di cui all'art. 448 comma 2 bis citato. Generica perché priva di illustrazione delle ragioni fondanti, in fatto e diritto, è la doglianza sulla erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.