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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29974/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale DOMENICO A.R.

SECCIA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell' ordinanza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena in continuazione per il reato commessoll luglio 2016. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli è stato condannato con le sentenze della Corte di appello di Napoli pronunciate il 30 maggio 2020 ed il 23 gennaio 2019, rideterminando la pena complessiva in anni otto e mesi dieci di reclusione.

2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione e falsa applicazione degli artt.81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per la illegittimità dell'aumento di pena (fissato in anni uno e mesi sei di reclusione) per il reato satellite commesso l' 1 luglio 2016, determinato in misura superiore rispetto a quanto statuito dal giudice della cognizione.

2.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il travisamento della prova rispetto alla sussistenza del vincolo associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo (da ritenersi assorbente) è fondato.

2. E' noto che il giudice dell'esecuzione deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave, con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez., 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088) e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845).

Pertanto, il giudice dell'esecuzione deve operare nuovamente il trattamento sanzionatorio, mediante i poteri che l'art. 671 cod. proc. pen. gli conferisce dovendo altresì avere cura di calibrare i segmenti di pena in modo tale da prestare osservanza ai limiti di cui all'art. 81, commi 3 e 4, cod. pen., parimenti rilevanti in sede esecutiva (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073).

Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato ha correttamente individuato come pena base ex art. 187 disp.

Att.

C.p.p., quella per il reato di cui alla prima sentenza fissando a l'aumento nei limiti espressi dalla cognizione per gli episodi rientranti nel la seconda sentenza per i cinque episodi di violazione della legge stupefacenti del 3 e 8 agosto 2016, 16 settembre 2016, 4 novembre 2016 (due), nella misura di mesi 1, giorni 10 di reclusione per ciascuno degli indicati episodi come fissato in sede di cognizione, attribuendo invece all'episodio del 1 luglio 2016 una pena (anno uno e sei mesi di reclusione) maggiore rispetto a quella inflitta in sede cognizione pari a due mesi e 10 giorni di reclusione incorrendo, per tale episodio, nella lamentata violazione di legge.

Come è noto, infatti, il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez.

U, Sentenza n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735 - 01).

Nel caso in esame, la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, ha fissato - rispetto al reato dell'i luglio 2016 - la pena in violazione del principio del divieto di reformatio in peius, pur motivando la decisione per le modalità del fatto ed il contesto associativo nel quale era maturato.

3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, alla Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa composizione (Corte costituzionale 9 maggio 2013, n.183), tenuto conto di quanto sopra illustrato.

P. Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale DOMENICO A.R. SECCIA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell' ordinanza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena in continuazione per il reato commessoll luglio 2016. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli è stato condannato con le sentenze della Corte di appello di Napoli pronunciate il 30 maggio 2020 ed il 23 gennaio 2019, rideterminando la pena complessiva in anni otto e mesi dieci di reclusione. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione e falsa applicazione degli artt.81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per la illegittimità dell'aumento di pena (fissato in anni uno e mesi sei di reclusione) per il reato satellite commesso l' 1 luglio 2016, determinato in misura superiore rispetto a quanto statuito dal giudice della cognizione. 2.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il travisamento della prova rispetto alla sussistenza del vincolo associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo (da ritenersi assorbente) è fondato. 2. E' noto che il giudice dell'esecuzione deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave, con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez., 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088) e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845). Pertanto, il giudice dell'esecuzione deve operare nuovamente il trattamento sanzionatorio, mediante i poteri che l'art. 671 cod. proc. pen. gli conferisce dovendo altresì avere cura di calibrare i segmenti di pena in modo tale da prestare osservanza ai limiti di cui all'art. 81, commi 3 e 4, cod. pen., parimenti rilevanti in sede esecutiva (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073). Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato ha correttamente individuato come pena base ex art. 187 disp. Att. C.p.p., quella per il reato di cui alla prima sentenza fissando a l'aumento nei limiti espressi dalla cognizione per gli episodi rientranti nel la seconda sentenza per i cinque episodi di violazione della legge stupefacenti del 3 e 8 agosto 2016, 16 settembre 2016, 4 novembre 2016 (due), nella misura di mesi 1, giorni 10 di reclusione per ciascuno degli indicati episodi come fissato in sede di cognizione, attribuendo invece all'episodio del 1 luglio 2016 una pena (anno uno e sei mesi di reclusione) maggiore rispetto a quella inflitta in sede cognizione pari a due mesi e 10 giorni di reclusione incorrendo, per tale episodio, nella lamentata violazione di legge. Come è noto, infatti, il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, Sentenza n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, ha fissato - rispetto al reato dell'i luglio 2016 - la pena in violazione del principio del divieto di reformatio in peius, pur motivando la decisione per le modalità del fatto ed il contesto associativo nel quale era maturato. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, alla Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa composizione (Corte costituzionale 9 maggio 2013, n.183), tenuto conto di quanto sopra illustrato. P. Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appe
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