CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12970/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 2935 /20 16 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) , elettivamente domiciliat a presso lo studio del difensore in Roma via GiovanniPierluigi [OSCURATO:PERSONA] n.1 9 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:–spese di lite – giudiziorescissorio - ne- cessitàdi accertamento sullasoccombenza AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , costituita al solo fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione ex art.370 comm1 cod. proc. civ.; –resistente – nonché CONASER– [OSCURATO:PERSONA]. A R.L. [OSCURATO:PERSONA]- MENTO,in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1135/22/2016depositata il 2 9 febbraio 201 6 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 febbraio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della commissione tributaria regionale del La z io è stato accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] r.l. in Fallimento avverso la sentenza della commissione tributariaprovinciale di Roma n. 260 / 1 3 /20 0 4 , a seguito di ricorso in riassunzione proveniente da sentenza di Cassazione con rinvio della precedentesentenza di appello. 2.Dalla lettura degli atti delle parti si evince che la sentenza della Corte dicassazione suddetta è la n.7842/2015 e, sulla base di tale decisione, siapprende che il processo è stato originato dal la cartella di pagamento relativaall'avviso di rettifica I VA per gli anni 1991 - 1994. [OSCURATO:PERSONA]- missioneTributaria Provinciale di Roma ha ac c olto il ricorso e disp osto lacompensazione delle spese. 3.La contribuente ha appellato la sentenza , limitatamente al capo sulle spesedi cui ha contesta to la compensazione disposta dal giudice no- nostantela totale soccombenza dell'Ufficio , e alla mancata liquidazione delcompenso spettante al difensore della Curatela, secondo le dispo- sizionisul patrocinio a spese dello Stato, per asserito difetto del pre- suppostodi cui al d.P.R. n.115 del 2002, art.118. Consentenza n. 121/12/2006, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazioha r igettato l'appello e conferma to entrambe le statuizioni impu- gnate, osservando che nel processo tributario la competenza a deci- deresull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta allaspeciale commissione prevista dall'art. 138 del citato d.P.R. e che la valutazione dei giusti motivi di compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice, il quale può disporla anche nei con- frontidella parte totalmente vittoriosa. 4.La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio tale decisione d'appello, affermandoil principio per cui laddove sia parte del processo tributario unfallimento, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato segue la procedura prevista dalla norma speciale di cui al d.P.R. n. 115 del 2002piuttosto che quella dettata dagli artt. 138 e 139 dello stesso d.P.R., prevalendo le funzioni del Giudice delegato rispetto a quelle delle"Commissioni del patrocino a spese dello Stato" costituite presso ognicommissione tributaria. 5.Il giudice del rinvio ha infine liquida to all'avvocato dell'appellante in riassunzionela somma complessiva di euro 30.000, oltre accessori di legge,importo distinto in euro 17.000 per il giudizio di primo grado, 4.000per il giudizio davanti alla CTR, 5.000 per il giudizio davanti alla Cortedi Cassazione ed euro 4.000 per il giudizio di rinvio ; gli importi dovutisono stati ripartiti in misura eguale tra l’Agenzia delle Entrate e l’agentedella riscossione . 6.Avverso la decisione del giudice d’appello propone ricorso l’agente della riscossione affidato a quattro motiv i . L 'Agenzia delle Entrate ha depositatomera comparsa di costituzione ai fini dell’eventuale parteci- pazioneall’udienza di discussione ex art.370 cod. proc. civ. , mentre la contribuentefallita è rimasta intimata . Consideratoche: 7.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ. , l’agente della riscossione prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d. lgs. 546/1992 e d ell'art. 91 cod. proc.civ. nonché del p r incipio della soccombenza. 8.Con il secondo motivo la ricor rente , ai fini de ll’art. 360 primo comma n.4 cod. proc. civ. , prospetta la nullit à della sentenza per omessa pro- nuncia in violazio ne dell'art. 112 cod. proc. civ. per aver i l gi udice di rinvioomesso di pronunciarsi in ordine alla eccezione di carenza di le- gittimazionee di respons abilità in capo all’age nte della riscossione. 9.Il terzo motivo dell’agente , ex art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., prospetta ancora la nullit à della sentenza per omessa pronuncia in violazio ne dell'art. 112 cod. proc. civ. per aver i l gi udice di rinvio omessodi pronunciarsi in ordine alla domanda di riforma della pronun- ciasulle spese. 10. Con il quarto motivo di ricorso , in rapporto a ll’art. 360 primo comman. 5 cod. proc. civ. , si prospetta l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti peraver il giudice del rinvio condannato alle spese di lite, unitamente all'enteimpositore, anche l'agente della riscossione , omettendo di va- lutareche nessuna domanda introduttiva del ricorrente è stata accolta anchenei confronti dell'agente della riscossione e che nessun fatto o comportamento allo stesso ascrivibile ha determinato l’ accoglimento delladomanda. 11. Il primo e il terzo motivo , più liquid i e di trattazione immediata, sonofondat i, con assorbimento dei restanti . Le due doglianze in disa- minasono connesse e incentrate sulla corretta applicazione del canone della soccombenza, e il Collegio constata che il giudice d’appello non hacompiuto alcun accertamento sulla soccombenza dell’agente della riscossioneai fini del riparto delle spese di lite . Al contrario, p er con- dannare l’agente della riscossione al pagamento del 50% delle spese dilite il giudice del rinvio doveva necessariamente compiere il suddetto passaggio,la cui mancanza determina la falsa applicazione delle pre- visionidi legge indicate nelle due censure in disamina . 12.Per l’effetto, assorbite le restanti censure, la controversia va rin- viata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado de l Lazio , in diversacomposizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per laliquidazione delle spese di lite. P.Q.M. LaCorte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti , cassala sentenza impugnata e rin