CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30258/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 dicembre 1963; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 luglio 1976; avverso la sentenza n. 762 della Corte di appello di Palermo del 12 febbraio 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, limitatamente al n. 15 del capo di imputazione; sentito, altresì, per i ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Palermo, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato, con la sentenza da essa emessa in data 12 febbraio 2025, la precedente decisione con la quale, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato in data 27 marzo 2024, il Gup del Tribunale di Palermo aveva dichiarato la penale responsabilità (unitamente a quella di altri soggetti che in questa sede non interessano direttamente) di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una nutrita serie di episodi di cessione di sostanza stupefacente, nella massima parte dei casi del tipo cocaina, da essi realizzati - in taluni casi in concorso fra loro e comportanti la consegna da parte di uno di costoro della sostanza stupefacente a chiamata di tale [OSCURATO:PERSONA], il quale, svolgendo il ruolo di intermediario, dopo averla ricevuta la consegnava ai finali destinatari di essa, si tratta di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], provvedendo poi egli stesso a versare brevi manu ai due [OSCURATO:PERSONA], i quali per tale motivo ritornavano presso il luogo ove avevano consegnato al primo lo stupefacente, il corrispettivo delle singole transazioni che gli era stato pagato dai destinatari finali - e li aveva condannati, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuta la recidiva per come contestata, alla pena, già ridotta per effetto della scelta del rito, di anni 7, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed € 60.000,00 di multa per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], e di anni 7, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed € 54.667,00 di multa per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno interposto, con un unico atto, ricorso per cassazione i due imputati, assistiti dal proprio difensore fiduciario, avendo affidato le proprie lagnanze a tre distinti motivi di impugnazione. Con un primo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno lamentato sia la violazione di legge in relazione alla normativa in tema di valutazione della prova sia il vizio di motivazione della sentenza della Corte territoriale per avere questa confermato la decisione presa dal giudice di primo grado senza adeguatamente considerare le ragioni che gli stessi avevano fatto valere in occasione della presentazione del gravame avverso la sentenza pronunziata dal Gup palermitano. I ricorrenti, in particolare, hanno lamentato la mancata sottoposizione a scrutinio degli argomenti difensivi da loro dedotti con riferimento alla imputazione di cui al capo 15, in ordine alla quale i ricorrenti avevano segnalato la circostanza che essi in data 18 novembre 2022 non si erano 2recati presso il ristorante del [OSCURATO:PERSONA], sicché in quella occasione non era possibile che gli stessi avessero commesso il reato loro ascritto; tale argomento difensivo non aveva trovato alcuna risposta da parte della Corte di Palermo; analogamente non erano state valutate le doglianze difensive formulate quanto ai capi di imputazione recanti i numeri 17, 45, 48, 49, 55 e 57. Per ciò che riguarda i reati rubricati sub nn. 9, 11 e 37 la Corte di appello non ha rilevato che preventivamente all'avvenuto accesso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] presso il locale gestito dal [OSCURATO:PERSONA] non c'era stato alcun contatto fra questi e i due imputati, per cui i fatti non possono essere calati nello schema operativo indicato dai giudici del merito come finalizzato alla commissione dei reati oggetto di contestazione. Anche la contestazione avente ad oggetto l'episodio indicato al n. 21 non ha trovato risposta nella sentenza censurata; parimenti per ciò che avviene al fatto n. 23, in relazione al quale i ricorrenti avevano rilevato che, sebbene il luogo di scambio dello stupefacente sia stato individuato nella abitazione del [OSCURATO:PERSONA], i giudici del merito non hanno tenuto conto del fatto, segnalato dai ricorrenti, che presso tale abitazione non era stata riscontrata nella occasione la presenza dei due [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti hanno aggiunto che, trattandosi di episodi di cosiddetta "droga parlata", i giudici del merito avrebbero dovuto assolvere in modo rigoroso l'onere motivazionale su di loro incombente, non affidandosi semplicemente alle risultanze di intercettazioni aventi un significato equivoco; in sostanza, osservano i ricorrenti, la colpevolezza dei medesimi sarebbe stata provata sulla base di elementi indiziari non aventi un sufficiente grado di gravità, precisione e concordanza necessario ai fini del superamento del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo di ricorso è censurata la sentenza impugnata, con riferimento alla violazione della legge, per essere stato escluso il comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, sulla base di una valutazione che non ha esaminato il fatto che ciascuna delle cessioni di cui alla contestazione avrebbe riguardato solo pochissime dosi di sostanza stupefacente, avendo, invece, inammissibilmente, i giudici del merito valorizzato il dato qualitativo della tipologia di droga in questione e quello della ripetitività delle condotte, cosa che, osservano i ricorrenti, dovrebbe condurre ad escludere la ipotesi di lieve entità ogniqualvolta ci si trova di fronte ad un reato continuato; non è stato tenuto conto del fatto che i [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati in rapporto con il solo Di 3Ferro e che gli stessi non si avvalevano di altri soggetti per la cessione degli stupefacenti, avendo sostenuto la Corte che, invece, gli imputati svolgessero un'attività di spaccio di più ampio respiro. Infine il terzo motivo concerne la conferma della aggravante della recidiva che è stata ribadita sulla sola scorta della esistenza di precedenti penali a carico dei due imputati, senza che sia stata esaminata la effettiva valenza sintomatica di tali precedenti per essere gli stessi rappresentativi di un'accentuata pericolosità sociale dei predetti e senza che sia stato considerato il dato obbiettivo che i precedenti gravanti sui due imputati si fermano al 2015 cioè a circa 7 anni prima della commissione dei reati per cui è processo. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, solo parzialmente fondati, debbono essere accolti esclusivamente per quanto di ragione. Giova rammentare che a carico dei due predetti imputati è stato elevato un libello accusatorio estremamente nutrito, ancorché uniforme quanto alle tematiche delittuose con esso trattate, tutte riguardanti la illecita cessione di sostanza stupefacente, il quale prevede a carico di [OSCURATO:PERSONA] la commissione di ben 23 episodi delittuosi ed a carico di [OSCURATO:PERSONA] la commissione di 17 episodi; di questi, taluni (4 per la precisione) risultano essere stati commessi in concorso fra i due imputati; come detto i reati oggetto di contestazione attengono tutti alla violazione della normativa in materia di traffico di sostanze stupefacenti; in particolare si ascrive ai predetti, entrambi peraltro gravati dalla recidiva specifica e reiterata, la ripetuta cessione, attraverso tale [OSCURATO:PERSONA] (cuoco presso un noto ristorante palermitano), a taluni eminenti personaggio della Amministrazione regionale siciliana legati al cuoco da rapporti di amicizia, di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui costoro facevano uso. Secondo la ipotesi accusatoria lo schema operativo tramite il quale venivano realizzati i reati de quibus, emerso a seguito di numerose intercettazioni telefoniche ed osservaziond dirette, prevedeva che i soggetti consumatori prendevano contatto con il [OSCURATO:PERSONA], rappresentandogli - attraverso l'uso di un linguaggio convenzionale, la cui natura criptica, desunta dalla decontestualità delle espressioni utilizzate, e la cui interpretazione, non apparendo manifestamente illogica quella operata in sede di merito, non è materia sulla quale questa Corte è competente ad intervenire 4(cfr., infatti, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 dicembre 2021, n. 44938, rv 282337) - la "necessità" per essi di avere a disposizione della sostanza stupefacente; il [OSCURATO:PERSONA], a questo punto, dopo avere fissato un appuntamento con i richiedenti, per lo più presso il ristorante ove egli lavorava, prendeva a sua volta contatto con i due odierni ricorrenti, ovvero con uno di costoro, invitandoli a recarsi in un luogo convenuto (lo stesso ove erano stati invitati a recarsi i consumatori finali) ove i medesimi gli avrebbero consegnato la sostanza stupefacente, ricevuta la quale il [OSCURATO:PERSONA] dava conferma ai ricordati richiedenti della disponibilità della droga; costoro si recavano pertanto presso il ristorante (od altro luogo convenuto) ove il [OSCURATO:PERSONA] cucinava ricevendo da questo la sostanza stupefacente che, contestualmente, veniva dai medesimi pagata col danaro che sempre il [OSCURATO:PERSONA] provvedeva, previa loro ulteriore convocazione, a girare ai [OSCURATO:PERSONA]. Questo essendo il meccanismo, accertato con i ricordati mezzi investigativi ed oggetto di, più o meno parziali, ammissioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] e dei ricordati consumatori finali, attraverso il quale avvenivano le illecite transazioni, osserva il Collegio che le doglianze articolate dalla ricorrente difesa si articolano, in prima battuta, con riferimento alla motivazione con la quale, relativamente a taluni degli episodi delittuosi, la Corte di appello ha ritenuta verificata la ipotesi accusatoria. In particolare - lasciando in disparte per il momento, l'episodio contestato sub n. 15 del complessivo capo di imputazione - sì rileva che le doglianze hanno avuto ad oggetto i nn. 17, 45, 48, 49, 55 e 57 della rubrica elevata in danno degli imputati. Ritengono i ricorrenti che, con riferimento a tali episodi, la Corte di appello non abbia esaminato le ragioni di gravame, sinteticamente riprodotte nel ricorso ora in scrutinio, che gli imputati avevano devoluto di fronte al predetto organo; la doglianza è manifestamente infondata; invero, in relazione a tutte le ipotesi indicate dai ricorrenti la Corte di Palermo ha indicato, per ciascuna di esse, gli elementi indiziari che consentivano di inquadrare i singoli episodi in questione nel meccanismo dianzi descritto attraverso il quale i [OSCURATO:PERSONA] rifornivano di stupefacente i soggetti che, a tale fine, si rivolgevano al [OSCURATO:PERSONA]; l'analisi complessiva - e non parcellizzata come, invece, pretenderebbero i ricorrenti - della vicenda legittimamente operata dalla Corte di merito, infatti, consente di inserire correttamente i singoli tasselli istruttori in uno schema comportamentale espressivo di un programma unitario che non trova altra logica spiegazione se non nella 5ripetuta reiterazione del medesimo disegno criminoso da parte dei due odierni imputati. Analogo discorso vale per ciò che attiene agli episodi di cui ai nn. 9, 11, 21 e 37; in relazione ad essi la Corte di merito, riscontrata anche per gli stessi la ripetuta presenza dei [OSCURATO:PERSONA] nel locale del [OSCURATO:PERSONA], ha tratto, alla luce dell'articolato e complessivo compendio investigativo, che anche in tali circostanze i due imputati si siano recati presso il ristorante del [OSCURATO:PERSONA], anche in sua assenza, onde consegnare la droga che, poi, sarebbe stata rimessa, in tali occasioni tramite la fidata collaborazione di due dipendenti del [OSCURATO:PERSONA], ai consumatori finali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anche per ciò che attiene all'episodio contestato a [OSCURATO:PERSONA] al n. 23 della rubrica la Corte di merito ha esaurientemente risposto al motivo di gravame, osservando che anche in questo caso - intervenuto il contatto fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], cui ha fatto seguito, secondo lo schema collaudato, il colloquio fra quest'ultimo e l'imputato - il dato rilevante è costituito dall'immediato innesco, sulla base del linguaggio convenzionale utilizzato dai conversanti, del meccanismo di reciproche "visite" (vuoi presso il noto ristorante, vuoi presso la abitazione privata del [OSCURATO:PERSONA], il quale, giova ricordare, ha reso sul punto ampie dichiarazioni di tipo confessorio), la cui spiegazione non è logicamente rintracciabile se non nella riproduzione del sistema di trasmissione e successiva consegna dello stupefacente descritto dalla Corte distrettuale; si tratta, peraltro, di una ricostruzione fattuale pienamente plausibile sulla base di molteplici, gravi e convergenti elementi di carattere indiziario e, pertanto, non suscettibile di essere ulteriormente sindacata da questo giudice della legittimità. Né può sostenersi, come affermato dai ricorrenti che, trattandosi di cosiddetta "droga parlata", sarebbe stato necessario un più intenso sforzo argomentativo da parte dei giudici del merito a riprova della fondatezza delle ipotesi accusatorie. Infatti, in disparte il fatto che in realtà nella complessiva vicenda ora in esame non è corretto richiamare genericamente il concetto di "droga parlata" in quanto, almeno con riferimento all'episodio del 4 aprile 2023, culminato con l'arresto in flagranza di reato del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], avendo quello ceduto al secondo gr 3,11 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, consegnatagli da [OSCURATO:PERSONA], a fronte della corresponsione di € 300,00 da parte del Mìgliorisi, la giurisprudenza di questa Corte ha, effettivamente, più volte ribadito che, in tema di reati in materia di sostanze 6stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la cosiddetta "droga parlata"), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 1 giugno 2017, n. 27434, rv 270299), avendo, tuttavia, anche precisato questa Corte, sia pure in relazione alla ipotesi di dimostrazione di un'attività svolta addirittura in forma associata - ma con affermazioni che, a fortiori, debbono valere ove si tratti semplicemente di reati continuati commessi in concorso fra le medesime persone - che la prova dello svolgimento di un'attività di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino morfologicamente omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Corte di cassazione, Sezione V penale, 20 aprile 2021, n. 14863, rv 281138). Nel caso in esame non solo i ricorrenti non hanno prospettato alcuna ipotesi alternativa alla interpretazione dei fatti emergente dai dati indiziari intercettivi e comunque di indagine valorizzati in sede di merito, ma, prioritariamente, hanno del tutto trascurato di considerare che nelle ipotesi oggetto di contestazione la complessiva omogeneità oggettiva e soggettiva dei comportamenti e della persone coinvolte dai fatti accertati consente al giudice del merito di trarre le conclusioni cui egli è giunto in termini di coerente plausibilità in relazione a tutte le ipotesi delittuose da lui esaminate, non suscettibile di essere riesaminata di fronte a questa Corte. Il ragionamento che è stato portato avanti da questa Corte, trova, però, un'eccezione per ciò che concerne il reato rubricato sub n. 15 del complessivo capo di imputazione. 7In relazione a quest'ultimo, oggetto di contestazione a carico di entrambi i ricorrenti, osserva il Collegio che, pur avendo costoro in sede di gravame avanzato delle riserve sulla tenuta motivazionale della sentenza ed avendo in particolare i medesimi evidenziato che nel giorno in cui si sarebbe verificato - con il solito tramite costituito dal [OSCURATO:PERSONA] che la avrebbe ricevuta e attraverso l'appoggio logistico costituito dalla struttura di ristorazione ove il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva la sua attività di cuoco - il transito della droga dai [OSCURATO:PERSONA] ai consumatori finali, non vi sarebbero evidenze che dimostrino l'avvenuto accesso dei due [OSCURATO:PERSONA] presso il locale del [OSCURATO:PERSONA] (o comunque presso quest'ultimo) per consegnargli la sostanza stupefacente di cui al capo di imputazione, la Corte territoriale - che pure ha puntualmente e singulatim risposto alle doglianze che, in relazione ad altri numerosi episodi contestati, sono state rappresentate in sede di gravame - ha trascurato di esaminare le pur puntuali censure articolate dalla difesa dei due odierni ricorrenti. Siffatta omissione costituisce, limitatamente alle lagnanze riferite a tale specifico punto del complessivo capo di imputazione, un evidente vizio che comporta, con esclusivo riferimento alle doglianze rimaste prive di risposta, il parziale annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Esaminando, ora, i restanti motivtdi doglianza articolati dalla difesa dei due imputati, se ne rileva la inammissibilità. Quanto, infatti, al rigetto del motivo di gravame riguardante la esclusione della qualificazione dei fatti nell'ambito delle ipotesi di lieve entità, è sufficiente rilevare che siffatta esclusione è pienamente conforme agli indirizzi interpretativi di questa Corte regolatrice cui la Corte territoriale di Palermo si è correttamente conformata; infatti oltre alla tipologia della sostanza stupefacente (si tratta nella quasi totalità degli episodi di cocaina, sostanza caratterizzata da una elevata pericolosità tale da rendere - sebbene certamente non impraticabile l'ipotesi di qualificare i reati ad essa riferiti nei termini della lieve entità - inevitabile nel giudicante una particolare ed attenta cautela nella rigorosa valutazione degli altri indici normativamente scrutinabili ai fini della qualificazione del fatto nell'ambito della lieve entità) i giudici della Corte panormita hanno considerato che significativamente sintomatica della non modesta gravità della condotta di volta in volta posta in essere dai ricorrenti è stata la immediata prontezza con la quale i due corrispondevano alle richieste del [OSCURATO:PERSONA]; si tratta, infatti, di un fattore che ineludibilmente depone nel senso della esistenza di una considerevole riserva costantemente 8e direttamente detenuta dai due [OSCURATO:PERSONA] i quali, diversamente, si sarebbero trovati (almeno in alcune occasioni) nella necessità di "prendere tempo" onde acquisire presso terzi la provvista da trasmettere al richiedente. In termini, pertanto, di coerenza con tali emergenzej la Corte di Palermo ha escluso che i fatti di reato ascritti agli imputati potessero essere considerati di lieve entità. Riguardo, infine, al terzo motivo di impugnazione, concernente la ritenuta recidiva qualificata, va rimarcato che la Corte di merito ha segnalato, senza che sul punto vi sia stata contestazione, la ampia pluralità delle precedenti condanne gravanti sui prevenuti, fattore questo che, senza evidenziare alcuna forma di automatismo deduttivo, costituisce, stante la sua non discussa imponenza, un elemento sicuramente espressivo della insofferenza dei due prevenuti al rispetto dei precetti penali; pertanto gli episodi ora in questione, la cui pluralità è essa stessa espressiva di un radicato atteggiamento antisociale, sono espressivi della mai sopita ed ingravescente pericolosità criminale dei soggetti in discorso, fattore questo idoneo a giustificare la più intensa risposta punitiva dello Stato alle condotte illecite da questi pervicacemente poste in essere. In conclusione il ricorso deve essere accolto nei limiti dianzi indicati e la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, limitatamente alla conferma della condanna avente ad oggetto la imputazione di cui al n. 15 della complessiva rubrica elevata a carico dei due ricorrenti; nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente irretrattabilità della affermazione della penale responsabilità dei prevenuti quanto ai restanti reati. P.Q.M