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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 34175/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili Ritenuto in fatto

1. La Corte d'Appello di Brescia, con il decreto impugnato, ha rigettato gli appelli formulati da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto emesso dal Tribunale di Brescia il 13 maggio 2021 con cui è stata disposta la confisca di prevenzione dei beni • a lui direttamente e indirettamente riconducibili, di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e individuati: i) in tre distinte unità immobiliari, situate all'interno di un complesso residenziale e del valore complessivo di 3.860.000 euro; ii) nei rispettivi arredi e opere d'arte ivi contenute del valore di 2.000.000 euro; iii) nei fondi esteri emersi con la procedura di voluntary disclosure detenuti in Svizzera e confluiti in due mandati fiduciari, uno con fiduciante [OSCURATO:PERSONA] e l'altro con fiduciante [OSCURATO:PERSONA]; iv) in 2 veicoli.

La Corte d'appello, confermando il decreto emesso dal Tribunale, ha desunto la pericolosità del Monteleone, temporalmente collocata dal 2004 al 2020 (momento in cui egli è stato arrestato nell'ambito di altro procedimento), dai seguenti elementi: la sentenza di applicazione pena emessa del Tribunale di Novara del 31.3.2011, e relativa ai reati di associazione per delinquere commessa dal 2001 all'ottobre 2010, e di 79 episodi di truffa violazione della normativa tributaria commessi tra il 2004 e il 2009; la condanna (nel proc. n. 12501/2014 della Procura di Brescia) per associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale commessa tra il gennaio 2012 e il gennaio 2015, nonché per reati fiscali commessi dal gennaio 2013 al settembre 2014; la sentenza di condanna in primo grado del Tribunale di Brescia per associazione a delinquere finalizzata a commettere reati fiscali, dal gennaio 2016 fino ad aprile 2019, nonché per i reati fiscali e autoriciclaggio commessi dal 2016 al 2019 (per tale procedimento pendeva istanza di concordato in appello); la sentenza di applicazione pena del Tribunale di Verbania per il reato di bancarotta fraudolenta commesso il 14.12.2007).

La Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto evidente la sproporzione tra il valore dei beni oggetto di confisca e i redditi patrimoniali dichiarati dal Monteleone e dai terzi interessati, giungendo alla conclusione che costoro ne fossero intestatari fittizi.

In particolare, quanto ai redditi illeciti del proposto, è stato escluso che essi potessero ritenersi limitati all'importo (pari a 400.000 euro) confiscato con la sentenza del Tribunale di Brescia.

Quanto ai terzi, le allegazioni dei medesimi, alla luce degli accertamenti svolti, non sono state ritenute idonee a comprovare che i beni fossero di loro proprietà.2.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione formulando due censure.

2.1. Con la prima censura si deduce la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all'art. 1, lett. b) e art. 4, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2011.

Del tutto indimostrata sarebbe la pericolosità generica del Monteleone, basata sulla presunzione che dal suo tenore di vita si debba ritenere che lo stesso abbia abitualmente vissuto con i proventi di attività illecite.

A fronte del valore dei beni confiscati, pari a C 9.793.915,13, i giudici di appello non avrebbero tenuto conto del profitto ingiusto asseritamente conseguito dal proposto attraverso la commissione dei reati per i quali ha riportato condanna, o è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena.

In sostanza, l'importo complessivo dei proventi da illecito, risultante dalle pronunce di condanna e di applicazione della pena, sarebbe di gran lunga inferiore al valore dei beni confiscati.

Inoltre, la Corte territoriale, nel ritenere la pericolosità del Monteleone, avrebbe omesso di motivare su talune circostanze dirimenti.

In particolare, quanto alla collocazione temporale dell'acquisto degli arredi degli immobili sequestrati nel periodo di pericolosità, il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto che, trattandosi di opere d'arte e mobili, questi erano stati acquistati nel corso degli anni e non sarebbero ancorati all'arredo dello specifico immobile.

Inoltre, la Corte d'appello di Brescia ha fatto riferimento all'episodio nel quale il Monteleone, durante la sottoposizione alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG, era stato fermato con una somma di C 54.100 in contanti, senza tuttavia dare conto del fatto che per tale reato egli era stato poi assolto con sentenza n. 528 del 2021 del GUP presso il Tribunale di Brescia.

Il decreto impugnato ha valutato, inoltre, ai fini della sproporzione tra i redditi dichiarati e il complesso dei beni nella disponibilità del ricorrente, anche quei beni che erano nella sua disponibilità per interposizione dei congiunti, senza considerare che la citata sentenza lo aveva assolto dal reato di trasferimento fraudolento di valori di cui agli artt. 110 e 512-bis cod. pen.

Per entrambe le assoluzioni, in appello il PG aveva rinunciato all'impugnazione nell'ambito della proposta di concordato.

2.2. Con la seconda censura si denuncia la violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 180 cod. proc. pen., in quanto il decreto impugnato non era stato notificato anche all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore con atto depositato in data 11 marzo 2022 tramite PEC.

L'omesso avviso determinerebbe una nullità a regime intermedio, avendo ciò impedito il pieno esercizio del mandato, con conseguente mancato decorso del termine per l'impugnazione.3.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzi interessati nel procedimento di prevenzione, hanno proposto ricorso avverso il decreto della Corte d'appello.

3.1. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione del principio di diritto sull'onere della prova dei terzi e conseguente violazione dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.

In forza di tale principio graverebbe sui terzi soltanto l'onere di allegare e dimostrare di essere i reali proprietari dei beni confiscati e che le risorse necessarie per l'acquisto non provengono dal proposto, mentre non dovrebbero giustificare la legittima provenienza di tali beni.

Da tanto conseguirebbe l'irrilevanza dell'argomentazione svolta dalla Corte d'appello secondo cui nel 2005 il [OSCURATO:PERSONA] non disponeva della somma versata per aprire il conto in svizzera intestato al medesimo e alla figlia [OSCURATO:PERSONA], moglie del Monteleone.

3.2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa motivazione su un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia relativo alla provenienza delle somme del conto corrente svizzero al momento della sua costituzione nel 2004- 2005.

Il provento dell'attività illecita commessa dal Monteleone in tale periodo sarebbe pari a 400.000 euro, somma sequestrata dal GUP presso il Tribunale di Novara con la sentenza del 31.3.2011, sicché tale circostanza impedirebbe di ricondurre al Monteleone l'intera somma di euro 1.754.389 rinvenuta su detto conto e che pertanto dovrebbe ritenersi acquisita dai terzi in data anteriore al 2004, allorché ha inizio la pericolosità del proposto.

3.3. Con il terzo motivo si denuncia l'erronea applicazione del principio di diritto sulla rilevanza del rapporto tra il preposto e i terzi ai fini della dimostrazione della fittizia intestazione dei beni e conseguente violazione dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, i La Corte territoriale avrebbe errato nell'attribuire rilevanza, ai fini della fittizietà dell'intestazione dei beni in capo ai terzi, al rapporto familiare che lega il Monteleone a costoro (trattandosi del genero, della moglie, delle figlie e della sorella), difettando i presupposti per attribuire rilievo a tale circostanza, dal momento che è stato accertato che il proposto ha conferito fondi sul conto svizzero nel periodo 2006-2007 per soli 450.000 euro, e mancando, altresì, la prova di una retrostante attività criminosa produttiva di reddito per il periodo 2004-2005.

Tali circostanze sarebbero idonee a fornire una spiegazione alternativa circa la provenienza (almeno di una parte) della provvista con cui sono stati acquistati gli immobili.

Il decreto impugnato non avrebbe valutato tale spiegazione alternativa, valutando solo l'attività criminosa produttiva di reddito svolta nel periodo successivo al 2004-2005.3.4.

Con il quarto motivo si deduce l'erronea applicazione del principio dell'onere della prova gravante sul pubblico ministero, il quale deve dimostrare la disponibilità dei beni in capo al proposto.

Il decreto impugnato avrebbe desunto l'intestazione fittizia del conto svizzero in capo al suocero e alla moglie sulla base delle modalità di movimentazione di tale conto che ne dimostrerebbero la effettiva disponibilità in capo al Monteleone.

Tuttavia, sarebbero stati considerati i movimenti in entrata nel 2005 che però ammontano a soli 420.000 euro in contanti, inidonei a dimostrare la provenienza dell'intero saldo relativo al 2005, mentre le altre movimentazioni in entrata e in uscita sarebbero successive a tale anno e quindi inidonee a dimostrare la provenienza del patrimonio conferito sul conto in quell'anno.

Pertanto, ciò non escluderebbe in alcun modo che tale patrimonio provenisse dalla famiglia Pelucchi.

Anche gli ulteriori elementi utilizzati dalla Corte d'appello (le chat sul telefono di [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione della banca svizzera concernente il conto corrente intestato ai Pelucchi, i documenti rinvenuti sul PC di Monteleone) sarebbero inidonei a dimostrare che la provvista del conto nel 2005 provenisse dal proposto.

Inoltre, la ritenuta disponibilità del conto da parte di costui non potrebbe essere impiegata per accertare l'intestazione fittizia dei beni, anche in considerazione della distinzione operata dall'art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011, tra la situazione in cui il proposto risulta titolare per interposta persona del bene confiscabile di cui non possa giustificare la legittima provenienza e quella in cui egli abbia la disponibilità a qualsiasi titolo del bene confiscabile.

Nella specie, la Corte d'appello ha ritenuto integrata l'ipotesi dell'intestazione fittizia dei beni di cui il Monteleone era titolare, sicché avrebbe dovuto accertare l'incapienza al momento dell'acquisto dei beni e comunque al momento della costituzione del conto svizzero nel 2005.

Invece avrebbe ritenuto sufficiente la dimostrazione della disponibilità da parte del proposto di beni di cui erano effettivamente titolari i terzi.

Tale erronea valutazione riguarderebbe sia il conto svizzero, sia le unità immobiliari B e C.

3.5. Con il quinto motivo si deduce l'erronea applicazione della regola in tema di confisca per reimpiego e conseguente violazione dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 con riguardo alla valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine all'accolto del mutuo relativo all'immobile A da parte del terzo, [OSCURATO:PERSONA] sorella del proposto.

A fronte dell'accertata capacità finanziaria della donna a sostenere il pagamento del mutuo, avrebbe dovuto applicarsi la regola in tema di "confisca per reimpiego" e quindi il giudice avrebbe dovuto motivare in ordine alla provenienza da attività illecita dei versamenti in contanti avvenuti sul conto della Monteleone.3.6.

Con il sesto motivo si deduce l'omessa motivazione sulla attuale disponibilità dei beni in capo al proposto.

Benché la difesa dei terzi avesse dedotto con specifico motivo d'appello l'inesistenza di indizi idonei a dimostrare l'attuale disponibilità dei beni da parte del proposto, il decreto impugnato si sarebbe limitato a richiamare la giurisprudenza delle Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA], la quale attiene alla diversa ipotesi in cui il proposto abbia la titolarità reale dei beni (e non fittizia, come nel caso di specie).

4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

5. Con successiva memoria il difensore dei terzi interessati ha replicato alle osservazioni del PG, sostenendo che le critiche mosse al decreto impugnato non consisterebbero in una mera rilettura dei fatti, ma sarebbero basate su ragioni di diritto ed ha ribadito le difese già svolte nel ricorso introduttivo.

Considerato in diritto 011,1)

1. 3 ricorsi), nel 51:133 complesso/ e infondatte devi pertanto essere rigettati,

2. Giova preliminarmente osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Perciò è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dal d.lgs. n. 159 del 2011, art. 7, comma 1, e art. 10, comma 2, in combinato disposto con l'art.125 c.p.p., comma 3; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020,•Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, "il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione" (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia "allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti" (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. 5, Sentenza n. 37297 del 23/06/2022, Stanek, Rv. 283798).

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. eò posto, e vendo ad esaminare il ricorso del proposto, conviene ricordare che, in ordine alla sussistenza della pericolosità generica, la giurisprudenza ha precisato che: a) la iscrizione nella categoria tipica di cui all'art. 1 co.1 lett. b richiede la verifica della abitualità delittuosa, senza che significhi che debba esservi prova di una condotta illecita «costante» e gli intervalli temporali tra un episodio ed il successivo possono essere tollerati lì dove si mantengano in un range di ragionevolezza, anche imputabile a periodi detentivi o ad assenza di diretta constatazione; b) ciò che rileva è che i delitti, pur se eterogenei, siano stati in concreto produttivi di reddito, aspetto che nel caso in esame ricorre (avendo i giudici di merito rilevato che venivano in rilievo (i reati di furto, truffa, violazioni tributarie, appropriazione indebita, bancarotta); c) tra le decisioni emesse in sede penale idonee a sostenere la 'fase constatativa' del giudizio di prevenzione ben può essere iscritta la sentenza applicativa di pena, in rapporto al contenuto di accertamento del fatto che, sia pure in modo indiretto, le è proprio.

Ciò in ragione della 'accettazione degli effetti' della contestazione da parte dell'imputato ed al controllo del giudicante sulla assenza di ipotesi di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

La parte privata, pertanto, non può limitarsi - in sede di critica - a censurare la 'tipologia' di decisione (sentenza di patteggiamento) da cui è derivata la constatazione dell'illecito, ma è tenuta ad introdurre elementi di fatto idonei, in ipotesi, a neutralizzare la valenza indicativa dell'episodio di pericolosità, cosa che nel Caso in esame non è avvenuta (Sez. 1, n. 17164 del 17/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283057 - 01).Nella specie, i provvedimenti dei giudici di merito risultano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza di elementi idonei a configurare la pericolosità generica del Monteleone, ex art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione a condotte delittuose produttive di reddito e protrattesi per un arco temporale tale da ritenere che il proposto abbia vissuto abitualmente, anche in parte, dei proventi di tali attività.

3.2. Venendo ad esaminare il primo motivo di censura, il ricorrente, nel lamentare l'omessa motivazione del decreto impugnato in relazione alla pericolosità generica, instaura una correlazione tra somme confiscate come misura di prevenzione, pari complessivamente ad euro 9.793.965,12, e l'ingiusto profitto ricavato dai reati per cui ha riportato condanna o per i quali è intervenuta sentenza di patteggiamento e che sarebbe di gran lunga inferiore ad essa, come nel caso della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Novara, ovvero che non sarebbe stato quantificato (come nel caso della sentenza del GUP dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa al reato di associazione finalizzata a commettere reati fiscali, e a quella del Tribunale di Verbania del 11.5.2018, concernente il reato di bancarotta).

Conviene innanzitutto precisare che ai fini del giudizio di pericolosità sociale, è necessario che il giudice verifichi l'abitualità delittuosa, ossia l'esistenza di delitti commessi in un significativo arco temporale, ben potendo sussistere degli intervalli tra un episodio e il successivo; rileva la commissione di delitti che, pur se eterogenei, siano stati in concreto produttivi di reddito (Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021, He, Rv. 281620); tra le decisioni che rilevano nella fase constatativa del giudizio di prevenzione, ben può esservi anche la sentenza di applicazione pena, in relazione al contenuto di accertamento, sia pure indiretto, che la caratterizza (Sez. 1, n. 17164 del 17/12/2021, dep. 2022, Rv 283057).

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha congruamente e correttamente motivato in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale del prevenuto, dando conto dei vari procedimenti penali in cui egli era coinvolto, della tipologia di reati, tutti produttivi di redditi, e delle sentenze emesse nei suoi confronti.

In particolare, ha evidenziato come oggetto della confisca nel procedimento definito con sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Novara erano solo le somme sottoposte a sequestro, sicché ciò non dimostrava affatto che il profitto illecito fosse circoscritto ( a tale importo.

Ha, inoltre, rilevato che la sentenza aveva ad oggetto 79 truffe, reati fiscali e il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di truffe ai danni di società di leasing.

Deve poi affermarsi l'inconsistenza del rilievo difensivo per cui, nell'ambito di quel procedimento, fosse riferibile al Monteleone l'unico ingiusto profitto derivante da una solo fornitura, con imposizione per IVA pari a 60 mila euro.

Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la sentenza di patteggiamento è idonea a «sostenere la fase constatativa del giudizio di prevenzione», in ragione del contenuto di accertamento del fatto, sia pure indiretto, che le è proprio, derivante dalla accettazione degli effetti della contestazione da parte dell'imputato e del controllo da parte del giudice della assenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 120 cod. pen. (Sez. 1, n. 17164 del 17/12/2021, dep., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283057 - 01, in motivazione).

Il decreto impugnato ha dato, altresì, conto delle ulteriori pronunce di condanna o applicazione pena emesse nei confronti del Monteleone e relative a fatti compresi tra il 2005 e il 2010, tra cui quello di associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale e reati fiscali (per il quale il proposto è stato condannato con sentenza del Tribunale di Brescia 24.9.2019), ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali, commessi dal gennaio 2016 al 21 aprile 2019, reati fiscali e autoriciclaggio (per i quali era stato condannato dal Tribunale di Brescia e per il quale era stata presentata istanza di concordato in appello), nonché bancarotta fraudolenta (per il quale il Tribunale di Verbania aveva emesso sentenza di applicazione pena in data 17.5.2018).

Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte d'appello ha dato specificamente conto dell'intervenuta assoluzione del Monteleone dal reato di autoriciclaggio in relazione alla somma di euro 54.100 in contanti, che gli erano stati sequestrati mentre rientrava in Italia dall'Ungheria, precisando però che la ragione di tale assoluzione risiedeva nel fatto che il giudice aveva ritenuto che la condotta incriminata non rientrasse tra quelle tipiche dell'autoriciclaggio, prescindendo da ogni accertamento sulla provenienza del denaro (pag. 37, nota 12 del provvedimento impugnato).

Da tali elementi la Corte territoriale ha pertanto desunto che il Monteleone, a partire dal 2004, fosse stabilmente dedito alla commissione di reati produttivi di redditi illeciti.

Ha altresì argomentato in ordine alla sproporzione tra i redditi leciti dichiarati e il valore dei beni mobili ed immobili nella disponibilità del Monteleone per interposizione dei familiari.

Quanto poi alla circostanza che egli era stato assolto, con sentenza del Tribunale di Brescia, anche dal reato di trasferimento fraudolento di valori con riguardo alle unità immobiliari oggetto della confisca, lo stesso ricorrente dà conto del fatto che avverso tale pronuncia il pubblico ministero ha proposto appello e vi ha poi rinunciato dando il consenso alla proposta di concordato.

Risulta dunque evidente che non si versa in ipotesi di sentenza di proscioglimento nel merito, la quale impedisce che il fatto che ne sia oggetto possa essere assunto a fondamento della misura (Sez. 1, Sentenza n. 43826 del 19/04/2018, Rv. 273976, in motivazione).

3.3. Il secondo motivo è infondato.

Secondo l'insegnamento di questa Corte, la mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine per l'impugnazione, con la conseguenza che quest'ultima sarà possibile attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello; tuttavia, lo svolgimento, da parte del legale non avvisato, delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione sana il vizio e preclude ogni censura (Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270952; Sez. 1, n. 51447 del 09/10/2013, Bleve, Rv. 257485).

Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie in cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA], pur se non formalmente portato a conoscenza del decreto della Corte d'appello, ha comunque svolto il suo mandato professionale, proponendo tempestivo ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, ciò deponendo per la sua effettiva conoscenza della decisione e dunque sanando il vizio dedotto.

4. I ricors•Wdei terzi.

4.1. Il primo motivo, oltre a costituire ulteriore reiterazione della censura già formulata in appello ed essere articolato in termini del tutto generici, è infondato.

Invero la difesa si è limitata a riportare il principio affermato dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, l'onere probatorio di dimostrazione della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti, avendo egli un onere di allegazione e di indicare gli elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità (Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017, dep. 2018, Brussolo, Rv. 272703 - 01; Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679 - 03; Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, Celentano, Rv. 283979 - 02).

In forza di tale principio all'accusa compete la produzione degli elementi dimostrativi della sproporzione tra il reddito e il patrimonio, nonché della provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggetto portatore di pericolosità, mentre sul terzo grava un onere di allegazione di fatti e situazioni che plausibilmente siano idonei a indicare la provenienza lecita dei beni oggetto della misura patrimoniale, e che siano riscontrabili.Ebbene, la difesa dei terzi ha richiamato tale principio, senza tuttavia specificare in che termini ed in quali punti esso sia stato in concreto violato dal provvedimento impugnato.

In ogni caso, al contrario di quanto dedotto con il ricorso, la Corte d'appello si è attenuta a detto principio, dando conto delle allegazioni effettuate dai terzi, e spiegando le ragioni per cui le ha ritenute non riscontrate, e dunque inidonee a comprovare la proprietà in capo ai terzi dei beni oggetto del provvedimento ablativo.

In particolare, quanto alla provvista del conto corrente svizzero, la Corte territoriale ha accuratamente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse la disponibilità delle somme versate per aprire il conto (pari a 500.000 euro), né di quelle ivi confluite successivamente.

Dalle indagini effettuate per riscontrare le allegazioni dei terzi, non è emersa alcuna traccia dell'asserito cospicuo risarcimento del danno subito in conseguenza di un incidente, e ricevuto dal Pelucchi anni prima.

Inoltre, è emerso che costui, all'epoca pensionato, non aveva redditi tali da poter costituire e alimentare con somme così rilevanti detto conto, non potendo provenire tali importi, proprio per la loro consistenza, da attività professionale svolta "al nero".

Lo stesso vale per [OSCURATO:PERSONA], ex moglie del proposto che, pacificamente, non risultava avere redditi.

Il provvedimento impugnato ha inoltre dato conto dell'esistenza di una pluralità di elementi che consentivano di ricondurre al Monteleone la titolarità sostanziale del contro corrente, e precisamente: due dei bonifici in uscita, risultanti dalla procedura di voluntary disclosure che aveva interessato il conto, consistevano in un prestito infruttifero in favore di un cittadino brasiliano ed erano stati effettuati allorché il Monteleone si trovava in Brasile e intratteneva rapporti di affari con il medesimo, entrambi, inoltre, erano amministratori diverse società utilizzate per l'emissione di false fatture (secondo quanto emerso in altro procedimento penale).

Altro bonifico, effettuato in uscita per [OSCURATO:PERSONA], era riferibile alle attività del proposto.

Nel computer sequestrato al Monteleone era stata rinvenuta documentazione bancaria riferita al conto svizzero, nonché un documento in formato word contenente domande e risposte relative alle ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero la disponibilità di fondi in Svizzera e al fatto che detti beni non erano riconducibili al proposto.

Non era stata fornita alcuna spiegazione del ritrovamento sul computer del Monteleone di documentazione di un conto cui egli era asseritamente estraneo.

Il decreto impugnato, inoltre, ha dato conto della circostanza che risultano effettuati versamenti in contanti di consistenti somme di denaro tra il 2005 al 2014, periodo in cui «Monteleone era nel pieno della sua attività illecita e produceva profitti milionari».

Quanto agli accrediti effettuati mediante bonifici, la difesa non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la provenienza dei medesimi, se non quella che si riferisce a due bonifici effettuati da un conto dello stesso proposto.

Per quanto attiene agli immobili la Corte territoriale, con un esame analitico, ha verificato e dato ampiamente conto della sostanziale insufficienza dei redditi dei terzi a giustificare gli esborsi da costoro sostenuti per l'acquisto degli immobili.

4.2. Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato.

Preliminarmente si osserva che secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, l'ambito di ricorribilità consentito al terzo nel caso di confisca di prevenzione è circoscritto, potendo egli rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti al vincolo, assolvendo il relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva titolarità del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249 - 01; Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454 - 03, secondo la quale il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto).

Deve, pertanto, affermarsi che nella specie i terzi non sono legittimati a contestare il presupposto della pericolosità del Monteleone, nel quale si risolve la presente censura.

In ogni caso, essa è destituita di fondamento.

La Corte territoriale ha infatti dato puntualmente conto della pericolosità del proposto nel periodo in cui fu aperto il conto corrente svizzero, nonché della provenienza illecita delle somme ivi versate, dal momento che, nel periodo di riferimento, venivano in rilievo la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Novara, concernente i reati di associazione per delinquere commessa dal 2001 al 2010, nonché 79 truffe in danno di società di leasing e la violazione della normativa tributaria commessi tra il 2004 e il 2009, fatti che erano poi stati sostanzialmente ammessi dal proposto nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pp. 35-36 e 45 del decreto impugnato).

4.3. Il terzo motivo è infondato.

Il provvedimento impugnato, pur non ricorrendo alla applicazione della presunzione di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, come riconosciuto dalla difesa, ha dato tuttavia rilievo, ritenendola circostanza significativa, ai rapporti familiari tra il proposto e gli intestatari fittizi dei beni confiscati, facendo corretta e puntuale applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Rv. 279224 - 01; Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271222 - 01; Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, Rv. 259608 - 01).

L'applicazione di tale principio non può nella specie ritenersi preclusa - come sostenuto dalla difesa - dalle allegazioni dei terzi dal momento che esse, per quanto si è già detto, sono state correttamente ritenute dalla Corte territoriale inidonee a prospettare una diversa configurazione della provenienza delle risorse utilizzate per acquistare gli immobili.

4.4. Il quarto motivo è inammissibile.

Esso, infatti, nel censurare la violazione del principio secondo cui grava sull'accusa l'onere della prova in ordine alla disponibilità dei beni in capo al proposto, si risolve nella contestazione dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del medesimo, in tal modo esulando dall'ambito di ricorribilità consentito ai terzi (si richiamano in proposito le considerazioni già svolte al § 4.2)

4.5. Con il quinto motivo la difesa sostiene che, quanto all'accollo del mutuo da parte di [OSCURATO:PERSONA], sorella del proposto, relativo all'unità immobiliare A), il giudice d'appello avrebbe fatto erronea applicazione della regola in tema di confisca per reimpiego, con conseguente violazione dell'art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011.

Trattasi di censura destituita di fondamento.

La Corte territoriale ha dato conto, con motivazione puntuale e analitica, della sproporzione del reddito della Monteleone rispetto all'acquisto dell'usufrutto dell'unità immobiliare A).

Invero, a fronte della allegazione dell'esistenza di redditi adeguati ad affrontare tale acquisto, ha rilevato che: - nonostante il consistente stipendio che la Monteleone percepiva per la sua attività professionale, dagli accertamenti svolti risultava che ella aveva spese molto elevate, documentate dagli estratti del conto corrente, i quali attestavano come i saldi fossero quasi sempre in rosso o prossimi allo zero; - in occasione del pagamento in contanti delle rate per l'acquisto dell'usufrutto, ha sistematicamente ricevuto bonifici da parte di soggetti esteri, tutti in qualche modo legati al fratello, e con causali generiche, e comunque estranee alla sua attività lavorativa (cfr. pag. 67 del decreto impugnato); - a partire dal 2016, le indagini della Guardia di finanza hanno riscontrato il sistematico versamento sul suo conto corrente di somme in contanti del valore compreso tra i 500 e i 2.500 euro, che nulla avevano a che fare con l'attività professionale svolta e che le hanno consentito di sostenere le rate del mutuo; - le risultanze delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra il proposto e la sua commercialista (condannata in concorso con il Monteleone in altro procedimento penale), in cui egli si accorda con la professionista per effettuare un bonifico in favore della sorella e per consegnarle delle somme in contanti; - l'irragionevolezza dell'operazione economica posta in essere dalla Monteleone che acquista per il consistente importo di 576.000 euro il solo usufrutto di un immobile che non ha mai abitato e che risulta aver ceduto senza corrispettivo alla collaboratrice domestica del proposto.

In definitiva, versandosi in un'ipotesi di "confisca per sproporzione", in relazione alla quale la Corte d'appello ha svolto adeguata e coerente motivazione, non veniva in rilievo il criterio evocato dalla difesa.

4.6. Il sesto motivo è infondato.

Il provvedimento impugnato ha dato conto, sia pure in modo sintetico, ma tuttavia adeguato, delle ragioni della ritenuta infondatezza della censura svolta dai terzi in ordine alla mancanza di elementi che dimostrassero la attuale disponibilità dei beni oggetto della confisca in capo al proposto.

A tale conclusione la Corte è pervenuta richiamando il principio, affermato da Sez. u., n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262604 - 01, secondo il quale pericolosità del bene, la quale si riconnette alla qualità soggettiva dell'acquirente, costituisce un attributo, una qualità peculiare del bene stesso, al quale inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile, ancorché, in ipotesi, sia venuto meno il rapporto diretto tra bene e soggetto pericoloso.

In sostanza, la connotazione di pericolosità ar cot./i/ p f fyi b Afg•toNTZ VOZVP-1 tg.nrom del bene, derivante dall'essere stato acquistato da soggetto pericolos2Y resta -- impressa al bene, indipendentemente da qualsiasi vicenda giuridica della sua titolarità, fino alla sua perenzione, ovvero alla opponibilità del suo trasferimento, ovvero della sua definitiva acquisizione al patrimonio dello Stato per effetto della confisca.

A.t_D n fì - 11S ,•cMr.`:- Pnc,fri 13),,Friv ' È pertanto priva di significato la circostanza -c-WIT-bérréconfiscato permanga o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Brescia, con il decreto impugnato, ha rigettato gli appelli formulati da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto emesso dal Tribunale di Brescia il 13 maggio 2021 con cui è stata disposta la confisca di prevenzione dei beni • a lui direttamente e indirettamente riconducibili, di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e individuati: i) in tre distinte unità immobiliari, situate all'interno di un complesso residenziale e del valore complessivo di 3.860.000 euro; ii) nei rispettivi arredi e opere d'arte ivi contenute del valore di 2.000.000 euro; iii) nei fondi esteri emersi con la procedura di voluntary disclosure detenuti in Svizzera e confluiti in due mandati fiduciari, uno con fiduciante [OSCURATO:PERSONA] e l'altro con fiduciante [OSCURATO:PERSONA]; iv) in 2 veicoli. La Corte d'appello, confermando il decreto emesso dal Tribunale, ha desunto la pericolosità del Monteleone, temporalmente collocata dal 2004 al 2020 (momento in cui egli è stato arrestato nell'ambito di altro procedimento), dai seguenti elementi: la sentenza di applicazione pena emessa del Tribunale di Novara del 31.3.2011, e relativa ai reati di associazione per delinquere commessa dal 2001 all'ottobre 2010, e di 79 episodi di truffa violazione della normativa tributaria commessi tra il 2004 e il 2009; la condanna (nel proc. n. 12501/2014 della Procura di Brescia) per associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale commessa tra il gennaio 2012 e il gennaio 2015, nonché per reati fiscali commessi dal gennaio 2013 al settembre 2014; la sentenza di condanna in primo grado del Tribunale di Brescia per associazione a delinquere finalizzata a commettere reati fiscali, dal gennaio 2016 fino ad aprile 2019, nonché per i reati fiscali e autoriciclaggio commessi dal 2016 al 2019 (per tale procedimento pendeva istanza di concordato in appello); la sentenza di applicazione pena del Tribunale di Verbania per il reato di bancarotta fraudolenta commesso il 14.12.2007). La Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto evidente la sproporzione tra il valore dei beni oggetto di confisca e i redditi patrimoniali dichiarati dal Monteleone e dai terzi interessati, giungendo alla conclusione che costoro ne fossero intestatari fittizi. In particolare, quanto ai redditi illeciti del proposto, è stato escluso che essi potessero ritenersi limitati all'importo (pari a 400.000 euro) confiscato con la sentenza del Tribunale di Brescia. Quanto ai terzi, le allegazioni dei medesimi, alla luce degli accertamenti svolti, non sono state ritenute idonee a comprovare che i beni fossero di loro proprietà.2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione formulando due censure. 2.1. Con la prima censura si deduce la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all'art. 1, lett. b) e art. 4, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2011. Del tutto indimostrata sarebbe la pericolosità generica del Monteleone, basata sulla presunzione che dal suo tenore di vita si debba ritenere che lo stesso abbia abitualmente vissuto con i proventi di attività illecite. A fronte del valore dei beni confiscati, pari a C 9.793.915,13, i giudici di appello non avrebbero tenuto conto del profitto ingiusto asseritamente conseguito dal proposto attraverso la commissione dei reati per i quali ha riportato condanna, o è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena. In sostanza, l'importo complessivo dei proventi da illecito, risultante dalle pronunce di condanna e di applicazione della pena, sarebbe di gran lunga inferiore al valore dei beni confiscati. Inoltre, la Corte territoriale, nel ritenere la pericolosità del Monteleone, avrebbe omesso di motivare su talune circostanze dirimenti. In particolare, quanto alla collocazione temporale dell'acquisto degli arredi degli immobili sequestrati nel periodo di pericolosità, il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto che, trattandosi di opere d'arte e mobili, questi erano stati acquistati nel corso degli anni e non sarebbero ancorati all'arredo dello specifico immobile. Inoltre, la Corte d'appello di Brescia ha fatto riferimento all'episodio nel quale il Monteleone, durante la sottoposizione alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG, era stato fermato con una somma di C 54.100 in contanti, senza tuttavia dare conto del fatto che per tale reato egli era stato poi assolto con sentenza n. 528 del 2021 del GUP presso il Tribunale di Brescia. Il decreto impugnato ha valutato, inoltre, ai fini della sproporzione tra i redditi dichiarati e il complesso dei beni nella disponibilità del ricorrente, anche quei beni che erano nella sua disponibilità per interposizione dei congiunti, senza considerare che la citata sentenza lo aveva assolto dal reato di trasferimento fraudolento di valori di cui agli artt. 110 e 512-bis cod. pen. Per entrambe le assoluzioni, in appello il PG aveva rinunciato all'impugnazione nell'ambito della proposta di concordato. 2.2. Con la seconda censura si denuncia la violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 180 cod. proc. pen., in quanto il decreto impugnato non era stato notificato anche all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore con atto depositato in data 11 marzo 2022 tramite PEC. L'omesso avviso determinerebbe una nullità a regime intermedio, avendo ciò impedito il pieno esercizio del mandato, con conseguente mancato decorso del termine per l'impugnazione.3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzi interessati nel procedimento di prevenzione, hanno proposto ricorso avverso il decreto della Corte d'appello. 3.1. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione del principio di diritto sull'onere della prova dei terzi e conseguente violazione dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. In forza di tale principio graverebbe sui terzi soltanto l'onere di allegare e dimostrare di essere i reali proprietari dei beni confiscati e che le risorse necessarie per l'acquisto non provengono dal proposto, mentre non dovrebbero giustificare la legittima provenienza di tali beni. Da tanto conseguirebbe l'irrilevanza dell'argomentazione svolta dalla Corte d'appello secondo cui nel 2005 il [OSCURATO:PERSONA] non disponeva della somma versata per aprire il conto in svizzera intestato al medesimo e alla figlia [OSCURATO:PERSONA], moglie del Monteleone. 3.2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa motivazione su un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia relativo alla provenienza delle somme del conto corrente svizzero al momento della sua costituzione nel 2004- 2005. Il provento dell'attività illecita commessa dal Monteleone in tale periodo sarebbe pari a 400.000 euro, somma sequestrata dal GUP presso il Tribunale di Novara con la sentenza del 31.3.2011, sicché tale circostanza impedirebbe di ricondurre al Monteleone l'intera somma di euro 1.754.389 rinvenuta su detto conto e che pertanto dovrebbe ritenersi acquisita dai terzi in data anteriore al 2004, allorché ha inizio la pericolosità del proposto. 3.3. Con il terzo motivo si denuncia l'erronea applicazione del principio di diritto sulla rilevanza del rapporto tra il preposto e i terzi ai fini della dimostrazione della fittizia intestazione dei beni e conseguente violazione dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, i La Corte territoriale avrebbe errato nell'attribuire rilevanza, ai fini della fittizietà dell'intestazione dei beni in capo ai terzi, al rapporto familiare che lega il Monteleone a costoro (trattandosi del genero, della moglie, delle figlie e della sorella), difettando i presupposti per attribuire rilievo a tale circostanza, dal momento che è stato accertato che il proposto ha conferito fondi sul conto svizzero nel periodo 2006-2007 per soli 450.000 euro, e mancando, altresì, la prova di una retrostante attività criminosa produttiva di reddito per il periodo 2004-2005. Tali circostanze sarebbero idonee a fornire una spiegazione alternativa circa la provenienza (almeno di una parte) della provvista con cui sono stati acquistati gli immobili. Il decreto impugnato non avrebbe valutato tale spiegazione alternativa, valutando solo l'attività criminosa produttiva di reddito svolta nel periodo successivo al 2004-2005.3.4. Con il quarto motivo si deduce l'erronea applicazione del principio dell'onere della prova gravante sul pubblico ministero, il quale deve dimostrare la disponibilità dei beni in capo al proposto. Il decreto impugnato avrebbe desunto l'intestazione fittizia del conto svizzero in capo al suocero e alla moglie sulla base delle modalità di movimentazione di tale conto che ne dimostrerebbero la effettiva disponibilità in capo al Monteleone. Tuttavia, sarebbero stati considerati i movimenti in entrata nel 2005 che però ammontano a soli 420.000 euro in contanti, inidonei a dimostrare la provenienza dell'intero saldo relativo al 2005, mentre le altre movimentazioni in entrata e in uscita sarebbero successive a tale anno e quindi inidonee a dimostrare la provenienza del patrimonio conferito sul conto in quell'anno. Pertanto, ciò non escluderebbe in alcun modo che tale patrimonio provenisse dalla famiglia Pelucchi. Anche gli ulteriori elementi utilizzati dalla Corte d'appello (le chat sul telefono di [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione della banca svizzera concernente il conto corrente intestato ai Pelucchi, i documenti rinvenuti sul PC di Monteleone) sarebbero inidonei a dimostrare che la provvista del conto nel 2005 provenisse dal proposto. Inoltre, la ritenuta disponibilità del conto da parte di costui non potrebbe essere impiegata per accertare l'intestazione fittizia dei beni, anche in considerazione della distinzione operata dall'art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011, tra la situazione in cui il proposto risulta titolare per interposta persona del bene confiscabile di cui non possa giustificare la legittima provenienza e quella in cui egli abbia la disponibilità a qualsiasi titolo del bene confiscabile. Nella specie, la Corte d'appello ha ritenuto integrata l'ipotesi dell'intestazione fittizia dei beni di cui il Monteleone era titolare, sicché avrebbe dovuto accertare l'incapienza al momento dell'acquisto dei beni e comunque al momento della costituzione del conto svizzero nel 2005. Invece avrebbe ritenuto sufficiente la dimostrazione della disponibilità da parte del proposto di beni di cui erano effettivamente titolari i terzi. Tale erronea valutazione riguarderebbe sia il conto svizzero, sia le unità immobiliari B e C. 3.5. Con il quinto motivo si deduce l'erronea applicazione della regola in tema di confisca per reimpiego e conseguente violazione dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 con riguardo alla valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine all'accolto del mutuo relativo all'immobile A da parte del terzo, [OSCURATO:PERSONA] sorella del proposto. A fronte dell'accertata capacità finanziaria della donna a sostenere il pagamento del mutuo, avrebbe dovuto applicarsi la regola in tema di "confisca per reimpiego" e quindi il giudice avrebbe dovuto motivare in ordine alla provenienza da attività illecita dei versamenti in contanti avvenuti sul conto della Monteleone.3.6. Con il sesto motivo si deduce l'omessa motivazione sulla attuale disponibilità dei beni in capo al proposto. Benché la difesa dei terzi avesse dedotto con specifico motivo d'appello l'inesistenza di indizi idonei a dimostrare l'attuale disponibilità dei beni da parte del proposto, il decreto impugnato si sarebbe limitato a richiamare la giurisprudenza delle Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA], la quale attiene alla diversa ipotesi in cui il proposto abbia la titolarità reale dei beni (e non fittizia, come nel caso di specie). 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 5. Con successiva memoria il difensore dei terzi interessati ha replicato alle osservazioni del PG, sostenendo che le critiche mosse al decreto impugnato non consisterebbero in una mera rilettura dei fatti, ma sarebbero basate su ragioni di diritto ed ha ribadito le difese già svolte nel ricorso introduttivo. Considerato in diritto 011,1) 1. 3 ricorsi), nel 51:133 complesso/ e infondatte devi pertanto essere rigettati, 2. Giova preliminarmente osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2 del d.lgs. n. 159 del 2011. Perciò è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dal d.lgs. n. 159 del 2011, art. 7, comma 1, e art. 10, comma 2, in combinato disposto con l'art.125 c.p.p., comma 3; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020,•Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, "il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione" (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia "allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti" (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. 5, Sentenza n. 37297 del 23/06/2022, Stanek, Rv. 283798). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. eò posto, e vendo ad esaminare il ricorso del proposto, conviene ricordare che, in ordine alla sussistenza della pericolosità generica, la giurisprudenza ha precisato che: a) la iscrizione nella categoria tipica di cui all'art. 1 co.1 lett. b richiede la verifica della abitualità delittuosa, senza che significhi che debba esservi prova di una condotta illecita «costante» e gli intervalli temporali tra un episodio ed il successivo possono essere tollerati lì dove si mantengano in un range di ragionevolezza, anche imputabile a periodi detentivi o ad assenza di diretta constatazione; b) ciò che rileva è che i delitti, pur se eterogenei, siano stati in concreto produttivi di reddito, aspetto che nel caso in esame ricorre (avendo i giudici di merito rilevato che venivano in rilievo (i reati di furto, truffa, violazioni tributarie, appropriazione indebita, bancarotta); c) tra le decisioni emesse in sede penale idonee a sostenere la 'fase constatativa' del giudizio di prevenzione ben può essere iscritta la sentenza applicativa di pena, in rapporto al contenuto di accertamento del fatto che, sia pure in modo indiretto, le è proprio. Ciò in ragione della 'accettazione degli effetti' della contestazione da parte dell'imputato ed al controllo del giudicante sulla assenza di ipotesi di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La parte privata, pertanto, non può limitarsi - in sede di critica - a censurare la 'tipologia' di decisione (sentenza di patteggiamento) da cui è derivata la constatazione dell'illecito, ma è tenuta ad introdurre elementi di fatto idonei, in ipotesi, a neutralizzare la valenza indicativa dell'episodio di pericolosità, cosa che nel Caso in esame non è avvenuta (Sez. 1, n. 17164 del 17/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283057 - 01).Nella specie, i provvedimenti dei giudici di merito risultano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza di elementi idonei a configurare la pericolosità generica del Monteleone, ex art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione a condotte delittuose produttive di reddito e protrattesi per un arco temporale tale da ritenere che il proposto abbia vissuto abitualmente, anche in parte, dei proventi di tali attività. 3.2. Venendo ad esaminare il primo motivo di censura, il ricorrente, nel lamentare l'omessa motivazione del decreto impugnato in relazione alla pericolosità generica, instaura una correlazione tra somme confiscate come misura di prevenzione, pari complessivamente ad euro 9.793.965,12, e l'ingiusto profitto ricavato dai reati per cui ha riportato condanna o per i quali è intervenuta sentenza di patteggiamento e che sarebbe di gran lunga inferiore ad essa, come nel caso della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Novara, ovvero che non sarebbe stato quantificato (come nel caso della sentenza del GUP dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa al reato di associazione finalizzata a commettere reati fiscali, e a quella del Tribunale di Verbania del 11.5.2018, concernente il reato di bancarotta). Conviene innanzitutto precisare che ai fini del giudizio di pericolosità sociale, è necessario che il giudice verifichi l'abitualità delittuosa, ossia l'esistenza di delitti commessi in un significativo arco temporale, ben potendo sussistere degli intervalli tra un episodio e il successivo; rileva la commissione di delitti che, pur se eterogenei, siano stati in concreto produttivi di reddito (Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021, He, Rv. 281620); tra le decisioni che rilevano nella fase constatativa del giudizio di prevenzione, ben può esservi anche la sentenza di applicazione pena, in relazione al contenuto di accertamento, sia pure indiretto, che la caratterizza (Sez. 1, n. 17164 del 17/12/2021, dep. 2022, Rv 283057). Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha congruamente e correttamente motivato in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale del prevenuto, dando conto dei vari procedimenti penali in cui egli era coinvolto, della tipologia di reati, tutti produttivi di redditi, e delle sentenze emesse nei suoi confronti. In particolare, ha evidenziato come oggetto della confisca nel procedimento definito con sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Novara erano solo le somme sottoposte a sequestro, sicché ciò non dimostrava affatto che il profitto illecito fosse circoscritto ( a tale importo. Ha, inoltre, rilevato che la sentenza aveva ad oggetto 79 truffe, reati fiscali e il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di truffe ai danni di società di leasing. Deve poi affermarsi l'inconsistenza del rilievo difensivo per cui, nell'ambito di quel procedimento, fosse riferibile al Monteleone l'unico ingiusto profitto derivante da una solo fornitura, con imposizione per IVA pari a 60 mila euro. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la sentenza di patteggiamento è idonea a «sostenere la fase constatativa del giudizio di prevenzione», in ragione del contenuto di accertamento del fatto, sia pure indiretto, che le è proprio, derivante dalla accettazione degli effetti della contestazione da parte dell'imputato e del controllo da parte del giudice della assenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 120 cod. pen. (Sez. 1, n. 17164 del 17/12/2021, dep., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283057 - 01, in motivazione). Il decreto impugnato ha dato, altresì, conto delle ulteriori pronunce di condanna o applicazione pena emesse nei confronti del Monteleone e relative a fatti compresi tra il 2005 e il 2010, tra cui quello di associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale e reati fiscali (per il quale il proposto è stato condannato con sentenza del Tribunale di Brescia 24.9.2019), ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali, commessi dal gennaio 2016 al 21 aprile 2019, reati fiscali e autoriciclaggio (per i quali era stato condannato dal Tribunale di Brescia e per il quale era stata presentata istanza di concordato in appello), nonché bancarotta fraudolenta (per il quale il Tribunale di Verbania aveva emesso sentenza di applicazione pena in data 17.5.2018). Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte d'appello ha dato specificamente conto dell'intervenuta assoluzione del Monteleone dal reato di autoriciclaggio in relazione alla somma di euro 54.100 in contanti, che gli erano stati sequestrati mentre rientrava in Italia dall'Ungheria, precisando però che la ragione di tale assoluzione risiedeva nel fatto che il giudice aveva ritenuto che la condotta incriminata non rientrasse tra quelle tipiche dell'autoriciclaggio, prescindendo da ogni accertamento sulla provenienza del denaro (pag. 37, nota 12 del provvedimento impugnato). Da tali elementi la Corte territoriale ha pertanto desunto che il Monteleone, a partire dal 2004, fosse stabilmente dedito alla commissione di reati produttivi di redditi illeciti. Ha altresì argomentato in ordine alla sproporzione tra i redditi leciti dichiarati e il valore dei beni mobili ed immobili nella disponibilità del Monteleone per interposizione dei familiari. Quanto poi alla circostanza che egli era stato assolto, con sentenza del Tribunale di Brescia, anche dal reato di trasferimento fraudolento di valori con riguardo alle unità immobiliari oggetto della confisca, lo stesso ricorrente dà conto del fatto che avverso tale pronuncia il pubblico ministero ha proposto appello e vi ha poi rinunciato dando il consenso alla proposta di concordato. Risulta dunque evidente che non si versa in ipotesi di sentenza di proscioglimento nel merito, la quale impedisce che il fatto che ne sia oggetto possa essere assunto a fondamento della misura (Sez. 1, Sentenza n. 43826 del 19/04/2018, Rv. 273976, in motivazione). 3.3. Il secondo motivo è infondato. Secondo l'insegnamento di questa Corte, la mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine per l'impugnazione, con la conseguenza che quest'ultima sarà possibile attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello; tuttavia, lo svolgimento, da parte del legale non avvisato, delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione sana il vizio e preclude ogni censura (Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270952; Sez. 1, n. 51447 del 09/10/2013, Bleve, Rv. 257485). Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie in cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA], pur se non formalmente portato a conoscenza del decreto della Corte d'appello, ha comunque svolto il suo mandato professionale, proponendo tempestivo ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, ciò deponendo per la sua effettiva conoscenza della decisione e dunque sanando il vizio dedotto. 4. I ricors•Wdei terzi. 4.1. Il primo motivo, oltre a costituire ulteriore reiterazione della censura già formulata in appello ed essere articolato in termini del tutto generici, è infondato. Invero la difesa si è limitata a riportare il principio affermato dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, l'onere probatorio di dimostrazione della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti, avendo egli un onere di allegazione e di indicare gli elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità (Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017, dep. 2018, Brussolo, Rv. 272703 - 01; Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679 - 03; Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, Celentano, Rv. 283979 - 02). In forza di tale principio all'accusa compete la produzione degli elementi dimostrativi della sproporzione tra il reddito e il patrimonio, nonché della provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggetto portatore di pericolosità, mentre sul terzo grava un onere di allegazione di fatti e situazioni che plausibilmente siano idonei a indicare la provenienza lecita dei beni oggetto della misura patrimoniale, e che siano riscontrabili.Ebbene, la difesa dei terzi ha richiamato tale principio, senza tuttavia specificare in che termini ed in quali punti esso sia stato in concreto violato dal provvedimento impugnato. In ogni caso, al contrario di quanto dedotto con il ricorso, la Corte d'appello si è attenuta a detto principio, dando conto delle allegazioni effettuate dai terzi, e spiegando le ragioni per cui le ha ritenute non riscontrate, e dunque inidonee a comprovare la proprietà in capo ai terzi dei beni oggetto del provvedimento ablativo. In particolare, quanto alla provvista del conto corrente svizzero, la Corte territoriale ha accuratamente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse la disponibilità delle somme versate per aprire il conto (pari a 500.000 euro), né di quelle ivi confluite successivamente. Dalle indagini effettuate per riscontrare le allegazioni dei terzi, non è emersa alcuna traccia dell'asserito cospicuo risarcimento del danno subito in conseguenza di un incidente, e ricevuto dal Pelucchi anni prima. Inoltre, è emerso che costui, all'epoca pensionato, non aveva redditi tali da poter costituire e alimentare con somme così rilevanti detto conto, non potendo provenire tali importi, proprio per la loro consistenza, da attività professionale svolta "al nero". Lo stesso vale per [OSCURATO:PERSONA], ex moglie del proposto che, pacificamente, non risultava avere redditi. Il provvedimento impugnato ha inoltre dato conto dell'esistenza di una pluralità di elementi che consentivano di ricondurre al Monteleone la titolarità sostanziale del contro corrente, e precisamente: due dei bonifici in uscita, risultanti dalla procedura di voluntary disclosure che aveva interessato il conto, consistevano in un prestito infruttifero in favore di un cittadino brasiliano ed erano stati effettuati allorché il Monteleone si trovava in Brasile e intratteneva rapporti di affari con il medesimo, entrambi, inoltre, erano amministratori diverse società utilizzate per l'emissione di false fatture (secondo quanto emerso in altro procedimento penale). Altro bonifico, effettuato in uscita per [OSCURATO:PERSONA], era riferibile alle attività del proposto. Nel computer sequestrato al Monteleone era stata rinvenuta documentazione bancaria riferita al conto svizzero, nonché un documento in formato word contenente domande e risposte relative alle ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero la disponibilità di fondi in Svizzera e al fatto che detti beni non erano riconducibili al proposto. Non era stata fornita alcuna spiegazione del ritrovamento sul computer del Monteleone di documentazione di un conto cui egli era asseritamente estraneo. Il decreto impugnato, inoltre, ha dato conto della circostanza che risultano effettuati versamenti in contanti di consistenti somme di denaro tra il 2005 al 2014, periodo in cui «Monteleone era nel pieno della sua attività illecita e produceva profitti milionari». Quanto agli accrediti effettuati mediante bonifici, la difesa non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la provenienza dei medesimi, se non quella che si riferisce a due bonifici effettuati da un conto dello stesso proposto. Per quanto attiene agli immobili la Corte territoriale, con un esame analitico, ha verificato e dato ampiamente conto della sostanziale insufficienza dei redditi dei terzi a giustificare gli esborsi da costoro sostenuti per l'acquisto degli immobili. 4.2. Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato. Preliminarmente si osserva che secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, l'ambito di ricorribilità consentito al terzo nel caso di confisca di prevenzione è circoscritto, potendo egli rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti al vincolo, assolvendo il relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva titolarità del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249 - 01; Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454 - 03, secondo la quale il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto). Deve, pertanto, affermarsi che nella specie i terzi non sono legittimati a contestare il presupposto della pericolosità del Monteleone, nel quale si risolve la presente censura. In ogni caso, essa è destituita di fondamento. La Corte territoriale ha infatti dato puntualmente conto della pericolosità del proposto nel periodo in cui fu aperto il conto corrente svizzero, nonché della provenienza illecita delle somme ivi versate, dal momento che, nel periodo di riferimento, venivano in rilievo la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Novara, concernente i reati di associazione per delinquere commessa dal 2001 al 2010, nonché 79 truffe in danno di società di leasing e la violazione della normativa tributaria commessi tra il 2004 e il 2009, fatti che erano poi stati sostanzialmente ammessi dal proposto nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pp. 35-36 e 45 del decreto impugnato). 4.3. Il terzo motivo è infondato. Il provvedimento impugnato, pur non ricorrendo alla applicazione della presunzione di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, come riconosciuto dalla difesa, ha dato tuttavia rilievo, ritenendola circostanza significativa, ai rapporti familiari tra il proposto e gli intestatari fittizi dei beni confiscati, facendo corretta e puntuale applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Rv. 279224 - 01; Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271222 - 01; Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, Rv. 259608 - 01). L'applicazione di tale principio non può nella specie ritenersi preclusa - come sostenuto dalla difesa - dalle allegazioni dei terzi dal momento che esse, per quanto si è già detto, sono state correttamente ritenute dalla Corte territoriale inidonee a prospettare una diversa configurazione della provenienza delle risorse utilizzate per acquistare gli immobili. 4.4. Il quarto motivo è inammissibile. Esso, infatti, nel censurare la violazione del principio secondo cui grava sull'accusa l'onere della prova in ordine alla disponibilità dei beni in capo al proposto, si risolve nella contestazione dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del medesimo, in tal modo esulando dall'ambito di ricorribilità consentito ai terzi (si richiamano in proposito le considerazioni già svolte al § 4.2) 4.5. Con il quinto motivo la difesa sostiene che, quanto all'accollo del mutuo da parte di [OSCURATO:PERSONA], sorella del proposto, relativo all'unità immobiliare A), il giudice d'appello avrebbe fatto erronea applicazione della regola in tema di confisca per reimpiego, con conseguente violazione dell'art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011. Trattasi di censura destituita di fondamento. La Corte territoriale ha dato conto, con motivazione puntuale e analitica, della sproporzione del reddito della Monteleone rispetto all'acquisto dell'usufrutto dell'unità immobiliare A). Invero, a fronte della allegazione dell'esistenza di redditi adeguati ad affrontare tale acquisto, ha rilevato che: - nonostante il consistente stipendio che la Monteleone percepiva per la sua attività professionale, dagli accertamenti svolti risultava che ella aveva spese molto elevate, documentate dagli estratti del conto corrente, i quali attestavano come i saldi fossero quasi sempre in rosso o prossimi allo zero; - in occasione del pagamento in contanti delle rate per l'acquisto dell'usufrutto, ha sistematicamente ricevuto bonifici da parte di soggetti esteri, tutti in qualche modo legati al fratello, e con causali generiche, e comunque estranee alla sua attività lavorativa (cfr. pag. 67 del decreto impugnato); - a partire dal 2016, le indagini della Guardia di finanza hanno riscontrato il sistematico versamento sul suo conto corrente di somme in contanti del valore compreso tra i 500 e i 2.500 euro, che nulla avevano a che fare con l'attività professionale svolta e che le hanno consentito di sostenere le rate del mutuo; - le risultanze delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra il proposto e la sua commercialista (condannata in concorso con il Monteleone in altro procedimento penale), in cui egli si accorda con la professionista per effettuare un bonifico in favore della sorella e per consegnarle delle somme in contanti; - l'irragionevolezza dell'operazione economica posta in essere dalla Monteleone che acquista per il consistente importo di 576.000 euro il solo usufrutto di un immobile che non ha mai abitato e che risulta aver ceduto senza corrispettivo alla collaboratrice domestica del proposto. In definitiva, versandosi in un'ipotesi di "confisca per sproporzione", in relazione alla quale la Corte d'appello ha svolto adeguata e coerente motivazione, non veniva in rilievo il criterio evocato dalla difesa. 4.6. Il sesto motivo è infondato. Il provvedimento impugnato ha dato conto, sia pure in modo sintetico, ma tuttavia adeguato, delle ragioni della ritenuta infondatezza della censura svolta dai terzi in ordine alla mancanza di elementi che dimostrassero la attuale disponibilità dei beni oggetto della confisca in capo al proposto. A tale conclusione la Corte è pervenuta richiamando il principio, affermato da Sez. u., n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262604 - 01, secondo il quale pericolosità del bene, la quale si riconnette alla qualità soggettiva dell'acquirente, costituisce un attributo, una qualità peculiare del bene stesso, al quale inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile, ancorché, in ipotesi, sia venuto meno il rapporto diretto tra bene e soggetto pericoloso. In sostanza, la connotazione di pericolosità ar cot./i/ p f fyi b Afg•toNTZ VOZVP-1 tg.nrom del bene, derivante dall'essere stato acquistato da soggetto pericolos2Y resta -- impressa al bene, indipendentemente da qualsiasi vicenda giuridica della sua titolarità, fino alla sua perenzione, ovvero alla opponibilità del suo trasferimento, ovvero della sua definitiva acquisizione al patrimonio dello Stato per effetto della confisca. A.t_D n fì - 11S ,•cMr.`:- Pnc,fri 13),,Friv ' È pertanto priva di significato la circostanza -c-WIT-bérréconfiscato permanga o
Decreto Cassazione n. 34175/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris