CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 36232/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata tui [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3 febbraio 2023 (oggetto di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen. in data 10 febbraio 2023) il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 30 aprile 2013 del Tribunale di Lecce, irrevocabile il 29 giugno 2013, ritenuta la sussistenza del presupposto di cui all'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., avendo il condannato riportato ulteriore condanna - con sentenza della Corte di appello di Lecce in data 2 ottobre 2022, di conferma di quella del Tribunale della stessa città del 9 maggio 2018, irrevocabile il 22 giugno 2022,- per un delitto anteriormente commesso (epoca anteriore e prossima al 27 maggio 2013) a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione Conte avverso detta ordinanza, per mezzo del suo difensore, e deduce, con un unico motivo, la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. e la carenza dei presupposti per la disposta revoca. Il ricorrente lamenta l'errore in cui è incorso il Tribunale, avendo trascurato che per l'applicabilità della norma appena menzionata è essenziale accertare la data di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna, a tali date dovendosi fare riferimento per la valutazione del periodo di sospensione quinquennale stabilito dall'art. 163 cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 6 aprile 2023, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che attiene alla contestata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 30 aprile 2013 del Tribunale di Lecce, irrevocabile il 29 giugno 2013, è fondato. 2. Secondo consolidato principio di questa Corte, la causa di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. si realizza di diritto quando, per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il benefcio, sia pronunciata condanna che diventi irrevocabile «entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza» (Sez. 1, n. 450 del 29/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274333; Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036). Tale termine, che, riferito alla sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale, ne suppone, pertanto, il passaggio in giudicato, è, secondo il disposto dell'art. 163, primo comma, cod. pen., di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. 3. Di tale principio il Giudice dell'esecuzione non ha fatto corretta applicazione, posto che pur dando conto dei tempi in cui sono divenute irrevocabili le sentenze in esame e dell'antecedenza della commissione del reato di cuialla sentenza della Corte di appello del 9 maggio 2018, non ha considerato che - rispetto all'anzidetto dies a quo per il calcolo del termine di cui all'art. 163 cod. pen.- la sentenza è divenuta irrevocabile il 22 giugno 2022 e, dunque, quando il termine quinquennale previsto per il compimento della prova del delitto di cui all'art. 628 cod. pen., decorrente dalla data di irrevocabilità della prima sentenza (29 giugno 2013), era già ampiamente decorso. 4. Non ricorrendo le condizioni per la revoca della concessa sospensione condizionale, l'ordinanza che l'ha erroneamente disposta deve essere, per l'effetto, annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma 1 lett. I, cod. proc. pen. Deve altresì disporsi la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce che cura l'esecuzione. I.L, O z P.Q.M. O . O N ' c"-E i'i< Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della co c g fil `Ze O Repubblica presso il Tribunale di Lecce. c