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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20027/2023

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[OSCURATO:PERSONA].

ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2771 /2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall ’ Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura; –ricorrente – contro G.A.L.A.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante p.t.; –intimata– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- gurian.764/3/2021 depositata l ’ 8 ottobre 2021.

Udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 20 aprile 2023 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commis sione Tributaria Regionale della Liguria venivarespinto l ’ appello proposto dall ’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- cialedi Genova n. 1255/1/2017 ed avente ad oggetto il ricorso contro l’attodi defini zione dell ’ accertamento n.15022/RU e i due relativi atti di contestazione nn.15039/RU e 15040/RU notificati alla societ à G.A.L.A.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., importatrice inItalia di partite di aglio. 2.La controversia riguardava dazi dogana li recuperati ad imposizione nella misura tariffaria non agevolata, in relazione a partite di merci dichiarate con origine preferenziale.

Il controllo presso il paese di esportazione, l ’ Egitto, circa l ’ autenticit à dei certificati di origine non venivaportato a termine dalle sue autorit à doganali, procedure rego- late dall ’ accordo EuroMediterraneo recepito in sede UE con la Deci- sionen. 2004/635/CE , e da ci ò derivava la decadenza della societ à daibenefici dell ’ origine preferenziale. 3.Tanto il giud ice di prime cure quanto quello d ’ appello ritenevano che ilmancato rispetto delle procedure regolate dall ’ accordo suddetto non fosseimputabile alla contribuente, la quale aveva tenuto comporta- mentianaloghi con riferimento ad altre partite della medesima merce importate in Italia ottenendo l ’ agevolazione tariffaria derivante dall’originepreferenziale, senza contestazioni. 4.Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l ’ Agenzia affidato a quattromotivi, mentre la contribuente non ha svolto difese.

Consideratoche:

5. Con il primo motivo del ricorso - in relazione all ’ art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - , viene dedotta la violazione ed erronea applicazionedell’art. 32 Protocollo n. 4 dell ’ [OSCURATO:PERSONA], recepito in ambito unionale con Decisione n.2004/635/CE e dell ’ art. 201Reg.

CEE n. 2913/1992 (C.D.C. - [OSCURATO:PERSONA]) neltesto vigente ratione temporis in quanto la CTR avrebbe mancato dirilevare che i controlli sui certificati dl origine preferenziale richiesti dalle autorit à italiane al sensi dell ’ accordo suddetto non necessitano l’inviodegli originali dei certificati, bastando le copie, e , se essi non si concludonoin 10 mesi, l ’ origine preferenziale dichiarata dall ’ importa- toredecade obbligando il contribuente a corrispondere il dazio ordina- rio,a nulla rilevando che in altre importazioni si fosse seguita la diversa facoltativaprassi dl invio dell ’ originale. 5.1.Con il secondo motivo l ’ Agenzia ricorrente - in rapporto all ’ art.360 primocomma n.3 cod. proc. civ. - , prospetta la violazione ed errata applicazionedell’art. 32 Protocollo n. 4 dell ’ [OSCURATO:PERSONA] summenzionato,letto in combinato disposto con l ’ art. 2697 cod. civ. nonavendo la CTR constatato che la mera certifi cazione dl origine pre- ferenziale non fa prova se segue un controllo concluso per inattivit à delleautorità doganali del paese dl esportazione con la decadenza dal regime agevolativo e, conseguentemente, che è sull ’ importatore che incombela prova dell ’ orig ine preferenziale. 5.2.Il terzo motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., censura la violazione ed errata applicazione dell ’ art. 220 C.D.C. neltesto vigente ratione temporis , in quanto il giudice d ’ appello non si èavveduto che la no rma suddetta consente l ’ abbuono del dazio in caso dlerrore attivo delle dogane, ma è norma sussidiaria rispetto all ’ ac- cordoeuromediterraneo, il quale fa decadere dal regime preferenziale inpresenza di un certificato ad hoc non verificato nei termini dl legge. 5.3.Con il quarto motivo la ricorrente - ai fini dell ’ art.360 primo comma n.4cod. proc. civ. - , prospetta la violazione ed errata applicazione deqli artt.132 cod. proc. civ. e 36 comma 2 n.4 deld.lgs. n.546/1992, per apparente motivazione della s entenza impugnata e conseguente sua nullità,dal momento che non rende note le ragioni - del rigetto dei mo- tividl appello. 6.Su di un piano logico dev ’ essere esaminata prima la quarta censura che,se accolta, determinerebbe la nullit à della sentenza.

La doglianza nondimenonon pu ò trovare ingresso.

Si deve ribadire che « La motiva- zioneè solo apparente, e la sentenza è nulla perch é affetta da "error in procedendo", quando, bench é graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile i l fondamento della decisione, perch é recante ar- gomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragiona- mentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le pi ù varie, ipotetiche congetture » (Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016,Rv. 641526 - 01) e che « La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 , deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge co- stituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della moti- vazionein s é , purch é il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anom alia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- rialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclus a qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione » (Sez.

U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nel caso di specie da un lato non sononeppure allegati dalla ricorrente i motivi su cui la ratio decidendi sisarebbe esp ressa in termini apparenti e, dall ’ altro, questa è stata bencolta con gli ulteriori tre motivi e si incentra sull ’ accertata assenza dinegligenza e, quindi, di responsabilit à in capo alla contribuente per lamancata collaborazione tra le autorit à doganali dell ’ Egitto e dell ’ Ita- lia,linea di ragionamento che rispetta il minimo costituzionale. 7.I tre restanti motivi primo, secondo e terzo, possono essere esami- nati congiuntamente, in quanto strettamente connessi e sono infon- dati. 7.1.I primi due commi dell ’ Articolo 32 del Protocollo 4 di cui all ’ Accordo euromediterraneoche istituisce un'associazione tra le Comunit à euro- peee i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto dall’altra,Documento 22004A0930(03) rubricato “ Controllo delle prove dell’origine”,dispongono: «1.Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per son- daggioo ogniqualvolta le autorit à doganali dello Stato di importazione abbianovalidi motivi di dubitare dell'autenticit à dei documenti, del ca- rattereoriginario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisitidel presente protocollo. 2.Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorit à doganalidel paese d'importazione rispediscono alle autorit à dogana li delpaese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, seè stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta.A corredo della richie sta di controllo, devono essere inviati tuttii documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell ’ ori- gine.». 8.Orbene, nel caso di specie è pacifico il fatto, riportato anch e in ri- corso, che l ’ Ufficio doganale di Genova inviava i certificati di origine preferenzialeEUR 1 prodotti dalla G.A.L.A.

Fruit di [OSCURATO:PERSONA] eFigli S.R.L. in allegato alle dichiarazioni di immissione in libera pratica delle merci per un controll o, ma le competenti Autorit à egiziane non hanno evaso la richiesta di cooperazione amministrativa, negando il rilascio della necessaria documentazione in quanto la Dogana di Ge- novaaveva trasmesso solo le copie e negato la trasmissione degli ori- ginalidei certificati di origine preferenziale EUR 1 in questione. 8.1.La Corte osserva che il disposto normativo dell ’ accordo sopra ri- portatoconsente la trasmissione del certificato in originale o una sua copia, ma è altrettanto pacifico che in casi analoghi di i mportazione della medesima merce da parte del medesimo importatore presso le medesimeautorità doganali, erano stati trasmessi dall ’ Ufficio doganale diGenova gli originali dei certificati e non le copie, e allora le autorit à doganaliegiziane avevano rila sciato tutta la documentazione necessa- riaper l ’ individuazione dell ’ origine preferenziale delle merci e conse- guenteapplicazione di tariffa agevolata.

Non è inoltre stata neppure allegatal’ impossibilità o particolare difficolt à di trasmissione degli ori- ginalidei certificati nel caso di specie, a fronte di una prassi idonea a ingenerareun legittimo affidamento del contribuente.

9. Inoltre, l ’ Articolo 220 comma 2 C.D.C., per la parte che qui inte- ressa, dispone: « La buona fede del debitore pu ò essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commercialiin questione, ha agito con diligenza per assicurarsi c he sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferen- ziale.». 9.1.E’ stato statuito che in tema di tributi doganali, l'applicazione del regimedi esenzione o riduzione daziaria presuppone la regolarit à for- male e sostanziale della d ocumentazione relativa all'origine e/o alla provenienza della merce, intendendosi per "origine" il luogo dove la merce è stata realizzata e per "provenienza" il luogo dal quale essa giungeo dove è stata oggetto di lavorazione o trasformazione (a tal finenon essendo sufficienti le operazioni di spolveratura, lavaggio, ver- niciatura,selezione, riduzione a pezzi, ecc.); pertanto, considerato che uncertificato di origine "ignota" va considerato come "inesatto", le Au- toritàdoganali, qualora constatino la fal sit à dei certificati di origine e provenienza,devono procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazidoganali, salve le deroghe nei seguenti casi tipizzati che devono concorrerecumulativamente: riscossione dovuta ad errore delle auto- rità competenti (sia di quella alla quale spetta procedere al recupero sia di quella di rilascio del certificato preferenziale di esportazione); erroretale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debi- torein buona fede, nonostante la sua esperienza profe ssionale e dili- genza,provocato da un comportamento "attivo" delle autorit à che ri- lasciaronoil certificato, non rientrandovi l'errore indotto da dichiara- zioniinesatte rese dall'esportatore, salvo che le autorit à di quel paese fosseroinformate o dovesser o sapere dell'inoperativit à dell'esenzione; osservanzadi tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente per la dichiarazione in dogana (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 31466 del 03/12/2019,Rv. 656026 - 01).

9.2. Infatti, in tema di tributi doganali, le Autorit à doganali devono procederealla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi per errori attivi dell'Amministrazionenel rilascio dei certificati di origine delle merci, a menoche non ricorra l'esimente della buona fede dell'importatore per lacui sussistenza è necessaria, oltre all'osservanza di tutte le prescri- zioniin vigore, anche la non riconoscibilit à di tali errori da parte dell'im- portatoresecondo standard obiettivi di diligenza.

Non costituisce errore attivo,rilevante ai fini di detta esi mente, il mero silenzio delle Autorit à competentisulle dichiarazioni rese dall'importatore circa l'origine pre- ferenzialedella merce, non essendo l'Amministrazione tenuta a verifi- carne la veridicit à e non potendo il rischio della inesattezza di dette dichiarazioniricadere sull'Unione europea la quale non è tenuta a sop- portarele conseguenze pregiudizievoli di comportamenti scorretti dei fornitoridegli importatori.

In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la sentenza impugnata secondo la quale il rilascio di un certificatodi origine inesatto non costituisce errore scriminante laddove le inesattezze siano conseguenti a una inesatta situazione riferita dall’esportatore.(Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 17501 del 28/06/2019, Rv.654510 - 01). 9.3.Quanto poi all ’ esimente, è pacifico che in tema di dazi doganali, la buonafede dell'importatore, quand'anche sussistente in astratto, non havalore esimente in "re ipsa ” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 4639 del 21/02/2020):l’onere della prova circa l a dimostrazione dell ’ errore at- tivograva sul contribuente, il quale si assume la responsabilit à , spet- tandoa lui dare prova anche della sua buona fede (Cfr. Cass. Sez. 5 - ,Sentenza n. 22647 del 11/09/2019, fattispecie).

Inoltre,è un dato acquisito che, in tema di tributi doganali, lo stato soggettivodi buona fede dell'importatore, richiesto dall'art. 220, para- grafo2, lett. b), del regolamento CEE n. 2913 del 1992 a fini dell'esen- zionedella contabilizzazione "a posteriori", non ha valenza "in re ipsa", masolo in quanto sia riconducibile a situazioni fattuali individuate dalla normativacomunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossianon rilevabile dal debitore in buona fede, nonostante la sua espe- rienzae diligenza, e che, per assum ere rilievo scriminante, deve essere inogni caso imputabile al comportamento attivo delle autorit à doga- nali,non rientrandovi quello indotto dalle dichiarazioni inesatte dello stessooperatore (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 33314 del 17/12/2019). 9.4.Infine, va rammentato che la Sezione ha gi à fatto applicazione nei confrontidella P.A. dei principi di autoresponsabilit à e di lealt à - que- st'ultimoricavabile, in materia tributaria, dall'art. 10 della l. n. 212 del 2000- e, quanto al contribuente, di a ffidamento - desumibile, in ma- teriadoganale, secondo la costante giurisprudenza comunitaria, dagli artt.5, n. 2, reg.

CEE n. 1697/79 e 220, par. 2, lett. b), CDC - con la conseguenzache l'Amministrazione non pu ò agire per il recupero dei diritti non ris cossi nei confronti del debitore in buona fede ed osser- vantedella regolamentazione vigente per la sua dichiarazione in do- gana(Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12766 del 26/06/2020). 10.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il preciso accertamento fattuale della CTR sia sostanzialmente conforme alla giurisprudenza sopra riportata, nella parte in cui afferma che « la societ à aveva presentato tutta la docu- mentazionenecessaria per effettuare le importazioni, compresi i certi- ficatidi origine della merce, non emerge dagli att i e dagli scritti difen- sivialcuna omissione, negligenza o errore professionale imputabile alla stessa» (cfr. penultima pag. sentenza impugnata).

Il fatto decisivo, sempreaccertato dalla sentenza, è la « mancata collaborazione tra le autoritàdoganali dei due Paesi » (ibidem), per la mancata trasmissione deglioriginali dei certificati, di cui non pu ò essere chiamato a rispon- dereil contribuente « a prescindere dagli eventuali errori commessi da unadi esse » (ibidem). 11.Conseguentemente, trova applicazione l ’ Articolo 220 comma 2 lett. b)C.D.C., dovendosi rinvenire nel caso di specie l ’ accertamento moti- vatamente supportato dal giudice del merito della « buona fede del debitore».Deve perci ò essere affermato il seguente principio di diritto: «Intema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede, rilevanteai fini dell'art. 220, paragrafo 2, lett. b), del regola- mentoCEE n. 2913 del 1992 per l'esenzione della contabilizza- zione "a posteriori ” sussiste allorquando l ’ importatore abbia presentato tutta la documentazione necessaria per effettuare leimportazioni, compresi i certificati di origine della merce, non potendoessere a lui imputata la mancata prova dell ’ origine pre- ferenzialedella merce per il solo fatto che l ’ autorit à doganale nazionalenon abbia trasmesso gli originali dei certificati di ori- gineEUR 1 onde procedere alla richiesta verifica di autenticit à , ma solo le copie, ritenute insufficienti dall ’ autorit à doganale egiziana, a prescindere dall ’ eventuale errore da questa com- messoalla luce dell ’ Articolo 32, Protocollo 4, Accordo eurome- diterraneoche istituisce un'associazione tra le Comunit à euro- peee i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto.». 12.Il ricorso va conseguente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2771 /2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall ’ Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura; –ricorrente – contro G.A.L.A.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante p.t.; –intimata– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- gurian.764/3/2021 depositata l ’ 8 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 20 aprile 2023 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commis sione Tributaria Regionale della Liguria venivarespinto l ’ appello proposto dall ’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- cialedi Genova n. 1255/1/2017 ed avente ad oggetto il ricorso contro l’attodi defini zione dell ’ accertamento n.15022/RU e i due relativi atti di contestazione nn.15039/RU e 15040/RU notificati alla societ à G.A.L.A.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., importatrice inItalia di partite di aglio. 2.La controversia riguardava dazi dogana li recuperati ad imposizione nella misura tariffaria non agevolata, in relazione a partite di merci dichiarate con origine preferenziale. Il controllo presso il paese di esportazione, l ’ Egitto, circa l ’ autenticit à dei certificati di origine non venivaportato a termine dalle sue autorit à doganali, procedure rego- late dall ’ accordo EuroMediterraneo recepito in sede UE con la Deci- sionen. 2004/635/CE , e da ci ò derivava la decadenza della societ à daibenefici dell ’ origine preferenziale. 3.Tanto il giud ice di prime cure quanto quello d ’ appello ritenevano che ilmancato rispetto delle procedure regolate dall ’ accordo suddetto non fosseimputabile alla contribuente, la quale aveva tenuto comporta- mentianaloghi con riferimento ad altre partite della medesima merce importate in Italia ottenendo l ’ agevolazione tariffaria derivante dall’originepreferenziale, senza contestazioni. 4.Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l ’ Agenzia affidato a quattromotivi, mentre la contribuente non ha svolto difese. Consideratoche: 5. Con il primo motivo del ricorso - in relazione all ’ art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - , viene dedotta la violazione ed erronea applicazionedell’art. 32 Protocollo n. 4 dell ’ [OSCURATO:PERSONA], recepito in ambito unionale con Decisione n.2004/635/CE e dell ’ art. 201Reg. CEE n. 2913/1992 (C.D.C. - [OSCURATO:PERSONA]) neltesto vigente ratione temporis in quanto la CTR avrebbe mancato dirilevare che i controlli sui certificati dl origine preferenziale richiesti dalle autorit à italiane al sensi dell ’ accordo suddetto non necessitano l’inviodegli originali dei certificati, bastando le copie, e , se essi non si concludonoin 10 mesi, l ’ origine preferenziale dichiarata dall ’ importa- toredecade obbligando il contribuente a corrispondere il dazio ordina- rio,a nulla rilevando che in altre importazioni si fosse seguita la diversa facoltativaprassi dl invio dell ’ originale. 5.1.Con il secondo motivo l ’ Agenzia ricorrente - in rapporto all ’ art.360 primocomma n.3 cod. proc. civ. - , prospetta la violazione ed errata applicazionedell’art. 32 Protocollo n. 4 dell ’ [OSCURATO:PERSONA] summenzionato,letto in combinato disposto con l ’ art. 2697 cod. civ. nonavendo la CTR constatato che la mera certifi cazione dl origine pre- ferenziale non fa prova se segue un controllo concluso per inattivit à delleautorità doganali del paese dl esportazione con la decadenza dal regime agevolativo e, conseguentemente, che è sull ’ importatore che incombela prova dell ’ orig ine preferenziale. 5.2.Il terzo motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., censura la violazione ed errata applicazione dell ’ art. 220 C.D.C. neltesto vigente ratione temporis , in quanto il giudice d ’ appello non si èavveduto che la no rma suddetta consente l ’ abbuono del dazio in caso dlerrore attivo delle dogane, ma è norma sussidiaria rispetto all ’ ac- cordoeuromediterraneo, il quale fa decadere dal regime preferenziale inpresenza di un certificato ad hoc non verificato nei termini dl legge. 5.3.Con il quarto motivo la ricorrente - ai fini dell ’ art.360 primo comma n.4cod. proc. civ. - , prospetta la violazione ed errata applicazione deqli artt.132 cod. proc. civ. e 36 comma 2 n.4 deld.lgs. n.546/1992, per apparente motivazione della s entenza impugnata e conseguente sua nullità,dal momento che non rende note le ragioni - del rigetto dei mo- tividl appello. 6.Su di un piano logico dev ’ essere esaminata prima la quarta censura che,se accolta, determinerebbe la nullit à della sentenza. La doglianza nondimenonon pu ò trovare ingresso. Si deve ribadire che « La motiva- zioneè solo apparente, e la sentenza è nulla perch é affetta da "error in procedendo", quando, bench é graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile i l fondamento della decisione, perch é recante ar- gomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragiona- mentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le pi ù varie, ipotetiche congetture » (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016,Rv. 641526 - 01) e che « La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 , deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge co- stituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della moti- vazionein s é , purch é il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anom alia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- rialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclus a qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione » (Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014, Rv. 629830). Nel caso di specie da un lato non sononeppure allegati dalla ricorrente i motivi su cui la ratio decidendi sisarebbe esp ressa in termini apparenti e, dall ’ altro, questa è stata bencolta con gli ulteriori tre motivi e si incentra sull ’ accertata assenza dinegligenza e, quindi, di responsabilit à in capo alla contribuente per lamancata collaborazione tra le autorit à doganali dell ’ Egitto e dell ’ Ita- lia,linea di ragionamento che rispetta il minimo costituzionale. 7.I tre restanti motivi primo, secondo e terzo, possono essere esami- nati congiuntamente, in quanto strettamente connessi e sono infon- dati. 7.1.I primi due commi dell ’ Articolo 32 del Protocollo 4 di cui all ’ Accordo euromediterraneoche istituisce un'associazione tra le Comunit à euro- peee i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto dall’altra,Documento 22004A0930(03) rubricato “ Controllo delle prove dell’origine”,dispongono: «1.Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per son- daggioo ogniqualvolta le autorit à doganali dello Stato di importazione abbianovalidi motivi di dubitare dell'autenticit à dei documenti, del ca- rattereoriginario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisitidel presente protocollo. 2.Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorit à doganalidel paese d'importazione rispediscono alle autorit à dogana li delpaese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, seè stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta.A corredo della richie sta di controllo, devono essere inviati tuttii documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell ’ ori- gine.». 8.Orbene, nel caso di specie è pacifico il fatto, riportato anch e in ri- corso, che l ’ Ufficio doganale di Genova inviava i certificati di origine preferenzialeEUR 1 prodotti dalla G.A.L.A. Fruit di [OSCURATO:PERSONA] eFigli S.R.L. in allegato alle dichiarazioni di immissione in libera pratica delle merci per un controll o, ma le competenti Autorit à egiziane non hanno evaso la richiesta di cooperazione amministrativa, negando il rilascio della necessaria documentazione in quanto la Dogana di Ge- novaaveva trasmesso solo le copie e negato la trasmissione degli ori- ginalidei certificati di origine preferenziale EUR 1 in questione. 8.1.La Corte osserva che il disposto normativo dell ’ accordo sopra ri- portatoconsente la trasmissione del certificato in originale o una sua copia, ma è altrettanto pacifico che in casi analoghi di i mportazione della medesima merce da parte del medesimo importatore presso le medesimeautorità doganali, erano stati trasmessi dall ’ Ufficio doganale diGenova gli originali dei certificati e non le copie, e allora le autorit à doganaliegiziane avevano rila sciato tutta la documentazione necessa- riaper l ’ individuazione dell ’ origine preferenziale delle merci e conse- guenteapplicazione di tariffa agevolata. Non è inoltre stata neppure allegatal’ impossibilità o particolare difficolt à di trasmissione degli ori- ginalidei certificati nel caso di specie, a fronte di una prassi idonea a ingenerareun legittimo affidamento del contribuente. 9. Inoltre, l ’ Articolo 220 comma 2 C.D.C., per la parte che qui inte- ressa, dispone: « La buona fede del debitore pu ò essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commercialiin questione, ha agito con diligenza per assicurarsi c he sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferen- ziale.». 9.1.E’ stato statuito che in tema di tributi doganali, l'applicazione del regimedi esenzione o riduzione daziaria presuppone la regolarit à for- male e sostanziale della d ocumentazione relativa all'origine e/o alla provenienza della merce, intendendosi per "origine" il luogo dove la merce è stata realizzata e per "provenienza" il luogo dal quale essa giungeo dove è stata oggetto di lavorazione o trasformazione (a tal finenon essendo sufficienti le operazioni di spolveratura, lavaggio, ver- niciatura,selezione, riduzione a pezzi, ecc.); pertanto, considerato che uncertificato di origine "ignota" va considerato come "inesatto", le Au- toritàdoganali, qualora constatino la fal sit à dei certificati di origine e provenienza,devono procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazidoganali, salve le deroghe nei seguenti casi tipizzati che devono concorrerecumulativamente: riscossione dovuta ad errore delle auto- rità competenti (sia di quella alla quale spetta procedere al recupero sia di quella di rilascio del certificato preferenziale di esportazione); erroretale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debi- torein buona fede, nonostante la sua esperienza profe ssionale e dili- genza,provocato da un comportamento "attivo" delle autorit à che ri- lasciaronoil certificato, non rientrandovi l'errore indotto da dichiara- zioniinesatte rese dall'esportatore, salvo che le autorit à di quel paese fosseroinformate o dovesser o sapere dell'inoperativit à dell'esenzione; osservanzadi tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente per la dichiarazione in dogana (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 31466 del 03/12/2019,Rv. 656026 - 01). 9.2. Infatti, in tema di tributi doganali, le Autorit à doganali devono procederealla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi per errori attivi dell'Amministrazionenel rilascio dei certificati di origine delle merci, a menoche non ricorra l'esimente della buona fede dell'importatore per lacui sussistenza è necessaria, oltre all'osservanza di tutte le prescri- zioniin vigore, anche la non riconoscibilit à di tali errori da parte dell'im- portatoresecondo standard obiettivi di diligenza. Non costituisce errore attivo,rilevante ai fini di detta esi mente, il mero silenzio delle Autorit à competentisulle dichiarazioni rese dall'importatore circa l'origine pre- ferenzialedella merce, non essendo l'Amministrazione tenuta a verifi- carne la veridicit à e non potendo il rischio della inesattezza di dette dichiarazioniricadere sull'Unione europea la quale non è tenuta a sop- portarele conseguenze pregiudizievoli di comportamenti scorretti dei fornitoridegli importatori. In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la sentenza impugnata secondo la quale il rilascio di un certificatodi origine inesatto non costituisce errore scriminante laddove le inesattezze siano conseguenti a una inesatta situazione riferita dall’esportatore.(Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 17501 del 28/06/2019, Rv.654510 - 01). 9.3.Quanto poi all ’ esimente, è pacifico che in tema di dazi doganali, la buonafede dell'importatore, quand'anche sussistente in astratto, non havalore esimente in "re ipsa ” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 4639 del 21/02/2020):l’onere della prova circa l a dimostrazione dell ’ errore at- tivograva sul contribuente, il quale si assume la responsabilit à , spet- tandoa lui dare prova anche della sua buona fede (Cfr. Cass. Sez. 5 - ,Sentenza n. 22647 del 11/09/2019, fattispecie). Inoltre,è un dato acquisito che, in tema di tributi doganali, lo stato soggettivodi buona fede dell'importatore, richiesto dall'art. 220, para- grafo2, lett. b), del regolamento CEE n. 2913 del 1992 a fini dell'esen- zionedella contabilizzazione "a posteriori", non ha valenza "in re ipsa", masolo in quanto sia riconducibile a situazioni fattuali individuate dalla normativacomunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossianon rilevabile dal debitore in buona fede, nonostante la sua espe- rienzae diligenza, e che, per assum ere rilievo scriminante, deve essere inogni caso imputabile al comportamento attivo delle autorit à doga- nali,non rientrandovi quello indotto dalle dichiarazioni inesatte dello stessooperatore (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 33314 del 17/12/2019). 9.4.Infine, va rammentato che la Sezione ha gi à fatto applicazione nei confrontidella P.A. dei principi di autoresponsabilit à e di lealt à - que- st'ultimoricavabile, in materia tributaria, dall'art. 10 della l. n. 212 del 2000- e, quanto al contribuente, di a ffidamento - desumibile, in ma- teriadoganale, secondo la costante giurisprudenza comunitaria, dagli artt.5, n. 2, reg. CEE n. 1697/79 e 220, par. 2, lett. b), CDC - con la conseguenzache l'Amministrazione non pu ò agire per il recupero dei diritti non ris cossi nei confronti del debitore in buona fede ed osser- vantedella regolamentazione vigente per la sua dichiarazione in do- gana(Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12766 del 26/06/2020). 10.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il preciso accertamento fattuale della CTR sia sostanzialmente conforme alla giurisprudenza sopra riportata, nella parte in cui afferma che « la societ à aveva presentato tutta la docu- mentazionenecessaria per effettuare le importazioni, compresi i certi- ficatidi origine della merce, non emerge dagli att i e dagli scritti difen- sivialcuna omissione, negligenza o errore professionale imputabile alla stessa» (cfr. penultima pag. sentenza impugnata). Il fatto decisivo, sempreaccertato dalla sentenza, è la « mancata collaborazione tra le autoritàdoganali dei due Paesi » (ibidem), per la mancata trasmissione deglioriginali dei certificati, di cui non pu ò essere chiamato a rispon- dereil contribuente « a prescindere dagli eventuali errori commessi da unadi esse » (ibidem). 11.Conseguentemente, trova applicazione l ’ Articolo 220 comma 2 lett. b)C.D.C., dovendosi rinvenire nel caso di specie l ’ accertamento moti- vatamente supportato dal giudice del merito della « buona fede del debitore».Deve perci ò essere affermato il seguente principio di diritto: «Intema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede, rilevanteai fini dell'art. 220, paragrafo 2, lett. b), del regola- mentoCEE n. 2913 del 1992 per l'esenzione della contabilizza- zione "a posteriori ” sussiste allorquando l ’ importatore abbia presentato tutta la documentazione necessaria per effettuare leimportazioni, compresi i certificati di origine della merce, non potendoessere a lui imputata la mancata prova dell ’ origine pre- ferenzialedella merce per il solo fatto che l ’ autorit à doganale nazionalenon abbia trasmesso gli originali dei certificati di ori- gineEUR 1 onde procedere alla richiesta verifica di autenticit à , ma solo le copie, ritenute insufficienti dall ’ autorit à doganale egiziana, a prescindere dall ’ eventuale errore da questa com- messoalla luce dell ’ Articolo 32, Protocollo 4, Accordo eurome- diterraneoche istituisce un'associazione tra le Comunit à euro- peee i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto.». 12.Il ricorso va conseguente
Sentenza Cassazione n. 20027/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris