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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26148/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (peraltro già adeguatamente affrontati nella sentenza impugnata con argomenti involgenti l'assoluta non esaustività delle ragioni addotte a giustificazione delle condotte ascritte); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'inosservanza della legge penale nonché il vizio di motivazione in ordine all'aumento di pena operato in applicazione della continuazione, è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo deve pertanto ritenersi adeguatamente assolto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 19 della sentenza impugnata ove viene sottolineata con motivazione da ritenere senz'altro congrua anche la pluralità dei fatti contestati e ravvisati); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (peraltro già adeguatamente affrontati nella sentenza impugnata con argomenti involgenti l'assoluta non esaustività delle ragioni addotte a giustificazione delle condotte ascritte); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'inosservanza della legge penale nonché il vizio di motivazione in ordine all'aumento di pena operato in applicazione della continuazione, è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo deve pertanto ritenersi adeguatamente assolto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 19 della sentenza impugnata ove viene sottolineata con motivazione da ritenere senz'altro congrua anche la pluralità dei fatti contestati e ravvisati); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M