CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10406/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Lanciano nei confronti del Tribunale di Vasto con ordinanza del 23/06/2021 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Vasto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 9 ottobre 2020 il Tribunale di Vasto si dichiarava incompetente a definire l'incidente di esecuzione dinanzi' a lui pendente, riguardante il condannato [OSCURATO:PERSONA]. L'incidente era stato promosso dalla locale Procura della Repubblica, con istanza depositata il 29 ottobre 2019, al fine di ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, oggetto della sentenza emessa da quel Tribunale, a carico di [OSCURATO:PERSONA], in data 4 dicembre 2017, irrevocabile dal 16 settembre 2019. In seno al procedimento così instaurato, [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato il 17 gennaio 2020, aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Secondo il Tribunale adito, la competenza a provvedere su entrambe le istanze sarebbe spettata al Tribunale di Lanciano, che aveva pronunciato l'ulteriore sentenza, datata 7 ottobre 2019, irrevocabile dal 21 febbraio 2020. 2. Il Tribunale di Lanciano, investito del procedimento a seguito dell'operata trasmissione degli atti, osservava che tale ultimo titolo esecutivo era posteriore alle istanze in decisione e ricusava a sua volta la competenza, sollevando conflitto negativo e rimettendo gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dell'incidente di esecuzione consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Il conflitto deve essere risolto, nel merito, con l'affermazione della competenza del Tribunale di Vasto, in funzione di giudice dell'esecuzione. 3. E' pacifico, infatti, che la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello che ha emesso il provvedimento risultante, al momento del promovinnento dell'incidente, e quindi della presentazione della relativa istanza, l'ultimo divenuto irrevocabile; e che tale competenza non muta, per il principio della perpetuatio jurisdictionis, in caso di sopravvenienza di ulteriori e successivi titoli esecutivi (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281065-01; Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, confl. comp. in proc. Tsvetkov, Rv. 277733-01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171-01). Nel caso di specie l'incidente è stato promosso dal Pubblico ministero, allorché l'ultimo titolo irrevocabile era costituito dalla sentenza del Tribunale di Vasto, datata 4 dicembre 2017, e su tale presupposto deve essere dunque attribuita la competenza. 4. A tanto non osta la circostanza che, ad incidente in corso, sia intervenuta l'istanza ulteriore del condannato, precedentemente alla quale era intanto divenuto irrevocabile, come risulta dal casellario giudiziale, altro titolo (sentenza della Corte di appello dell'Aquila 24 giugno 2019, definitiva dal 7 novembre 2019). Evidenti ragioni sistematiche, cui non sono estranee finalità di economia processuale, impongono di estendere la perpetuatio jurísdictionis alle istanze concorrenti che si inseriscano nel procedimento esecutivo, divenendo oggetto di trattazione congiunta. L'esigenza tutelata dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. - secondo il quale, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, pronunciati nei confronti di una stessa persona da diversi organi giurisdizionali, è per essi istituzionalmente competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, ancorché non ancora ricompreso in un cumulo formato a norma dell'art. 663 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 39331 del 08/10/2008, Altic, Rv. 241150) e anche se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta o ineseguibile (Sez. 1, n. 21178 del 04/04/2003, confl. comp. in proc. Sparacio, Rv. 225195-01) o se la questione da trattare attenga esclusivamente ad uno o più titoli antecedenti (Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, confl. comp. in proc. Campaniello, Rv. 269760-01) - è quella della necessaria unitarietà della funzione di esecuzione (Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, confl. comp. in proc. Antonov, Rv. 272491-01), e con tale esigenza è perfettamente armonica la soluzione che, una volta che l'esercizio della funzione sia stato attivato, e sia in corso, concentri in capo al giudice già investito l'esercizio delle attribuzioni in materia. 5. Una tale soluzione a maggior ragione si impone in un caso, quale il presente, in cui l'istanza posteriore abbia un oggetto rivestito di potenziale rilievo pregiudiziale rispetto alla decisione da assumere. E' noto che, ove ritenuta, da parte del giudice dell'esecuzione, l'unicità del disegno criminoso tra fatti oggetto di diverse sentenze di condanna, e applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno di essi non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero ne siano venute meno le condizioni di legge (Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017, Tommasi, Rv. 269419-01; Sez. 1, n. 24571 del 28/05/2009, Villari, Rv. 243819-01). Il riscontro dell'eventuale continuazione si pone, in linea di principio, come pregiudiziale rispetto alle determinazioni sulla revoca della sospensione. La trattazione congiunta, dinanzi al giudice in origine ritualmente investito, è qui anche giustificata, dunque, dall'ordine logico delle questioni da trattare e dalla necessità di coordinamento delle rispettive decisioni. 6. Affermata nei termini anzidetti la competenza del Tribunale di Vasto, gli atti debbono essere a tale organo giudiziario trasmessi per l'ulteriore corso. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Vasto cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso