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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41944/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto sospendersi l'ordine di esecuzione n. 442/2022, relativo alla sentenza di condanna alla pena di anni 4 mesi 4 di reclusione nel procedimento n. 121/2020 RGNR.

A ragione della decisione osserva che, pur detraendo l'unico periodo di liberazione anticipata maturato alla data dell'ordine di esecuzione, quello relativo al periodo 10 dicembre 2021 - 2 novembre 2022, la pena in espiazione rimane, comunque, superiore al limite di quattro anni previsto dall'art. 656, comma 4 bis., cod. proc. pen. per l'invocata sospensione.

Non possono, invece, calcolarsi i giorni di liberazione anticipata relativi al periodo dal 9 gennaio 2020 al 9 dicembre 2021 9D°1°1/ perché già preso in esame, a titolo di custodia cautelare presofferta, in altro ed autonomo ordine di esecuzione, quello avente numero 473/2019, interamente espiato e quindi riferito a rapporto esecutivo già esaurito.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 656 e 663 cod. proc. pen. nonché in relazione all'art. 54 Ord. pen.

Sostiene che il pubblico ministero avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del regime di arresti domiciliari, cui era sottoposto il condannato, e trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza ai sensi dall'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., anziché ordinare la carcerazione, prendendo atto che la pena residua da espiare era inferiore al limite di 4 anni fissato dal successivo comma 5 dell'art. 656 cit.

È erronea la tesi del Giudice dell'esecuzione, secondo cui il condannato può godere soltanto di 45 giorni di liberazione anticipata, non potendosi calcolare i giorni maturati dal 9 febbraio 2020 (data dell'arresto) al 9 dicembre 2021 (data di espiazione della pena relativa all'ordine n. 473/2019), trattandosi di periodo per il quale è stata applicata la fungibilità con altro titolo in espiazione.

Essa, infatti, fa illegittimamente venir meno un diritto già maturato che, come d'altra parte riconosciuto dallo stesso Tribunale in altra precedente ordinanza, può essere esercitato con riferimento alla pena oggetto di entrambi gli ordini di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. La previsione del comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen. impone al "pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9", nei casi specificamente indicati ("Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47 ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni") di sospendere l'esecuzione, notificare l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione al condannato e al difensore, "con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni è dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47 ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico".

Precisando, altresì, che in caso di mancata presentazione dell'istanza o declaratoria di inammissibilità della stessa "l'esecuzione della pena avrà corso immediato".

Il precedente comma 4 bis, nell'ottica di alleviare il sovraffollamento carcerario e di aumentare i più possibile la platea dei condannati per periodi brevi di detenzione ammessi a beneficiare ab initio di una misura extra carceraria, mette a disposizione del pubblico ministero un ulteriore strumento processuale idoneo a consentire la sospensione dell'ordine di esecuzione, finalizzata all'eventuale fruizione delle misure alternative alla detenzione, anche da parte dei condannati a pene che rientrano nei limiti di pena di cui al comma 5 solo a seguito del calcolo delle detrazioni dei periodi di liberazione anticipata.

Infatti, il pubblico ministero "quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5", prima di emettere l'ordine di esecuzione, sempre previa verifica dell'esistenza dei periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, deve trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda, senza ritardo e seguendo il modello procedimentale di cui all'art. 69-bis Ord. pen. all'eventuale applicazione della liberazione anticipata.

Se a seguito della concessione di quest'ultimo beneficio, la pena residua che il condannato deve scontare non è superiore ai limiti previsti dal comma 5, il pubblico ministero dovrà procedere agli adempimenti previsti da quest'ultima disposizione sospendendo l'esecuzione.

2. La ratio sottesa al delineato sistema éj quella di consentire, ad iniziativa dell'organo dell'esecuzione, il rapido calcolo dei periodi di liberazione anticipata ove incidano sui limiti per disporre la sospensione della esec:uzione detentiva e rendere, in tal modo, più facile l'accesso alle misure alternative.

L'obbligo di trasmissione di cui al comma 4-bis dell'art. 656 cod. proc. pen. sussiste solo se la liberazione anticipata si riferisce a periodi detentivi che possano essere detratti dalla pena oggetto dell'ordine di esecuzione e non a periodi già valutati in altri ordini anche ai soli fini della fungibilità È pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso da quello per cui è in corso l'esecuzione è fungibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 657 cod. proc. pen., con la conseguenza "il periodo di pena detentiva espiata sine titulo per un reato diverso da quello per cui è in corso l'esecuzione non può essere valutato ai fini della concessione della liberazione anticipata" (Sez. 1, n. 42906 del 12/09/2019, Acri, Rv. 277297; Sez. 1, n. 5178 del 21/09/2000, Rv. 217242).).Correttamente pertanto il Tribunale ha escluso nel calcolo della pena residua i periodi di liberazione anticipata astrattamente maturati durante la carcerazione già valutati ai fini della fungibilità in diverso e precedente ordine di esecuzione a pena già interamente espiata.

3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto sospendersi l'ordine di esecuzione n. 442/2022, relativo alla sentenza di condanna alla pena di anni 4 mesi 4 di reclusione nel procedimento n. 121/2020 RGNR. A ragione della decisione osserva che, pur detraendo l'unico periodo di liberazione anticipata maturato alla data dell'ordine di esecuzione, quello relativo al periodo 10 dicembre 2021 - 2 novembre 2022, la pena in espiazione rimane, comunque, superiore al limite di quattro anni previsto dall'art. 656, comma 4 bis., cod. proc. pen. per l'invocata sospensione. Non possono, invece, calcolarsi i giorni di liberazione anticipata relativi al periodo dal 9 gennaio 2020 al 9 dicembre 2021 9D°1°1/ perché già preso in esame, a titolo di custodia cautelare presofferta, in altro ed autonomo ordine di esecuzione, quello avente numero 473/2019, interamente espiato e quindi riferito a rapporto esecutivo già esaurito. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 656 e 663 cod. proc. pen. nonché in relazione all'art. 54 Ord. pen. Sostiene che il pubblico ministero avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del regime di arresti domiciliari, cui era sottoposto il condannato, e trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza ai sensi dall'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., anziché ordinare la carcerazione, prendendo atto che la pena residua da espiare era inferiore al limite di 4 anni fissato dal successivo comma 5 dell'art. 656 cit. È erronea la tesi del Giudice dell'esecuzione, secondo cui il condannato può godere soltanto di 45 giorni di liberazione anticipata, non potendosi calcolare i giorni maturati dal 9 febbraio 2020 (data dell'arresto) al 9 dicembre 2021 (data di espiazione della pena relativa all'ordine n. 473/2019), trattandosi di periodo per il quale è stata applicata la fungibilità con altro titolo in espiazione. Essa, infatti, fa illegittimamente venir meno un diritto già maturato che, come d'altra parte riconosciuto dallo stesso Tribunale in altra precedente ordinanza, può essere esercitato con riferimento alla pena oggetto di entrambi gli ordini di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. La previsione del comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen. impone al "pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9", nei casi specificamente indicati ("Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47 ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni") di sospendere l'esecuzione, notificare l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione al condannato e al difensore, "con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni è dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47 ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico". Precisando, altresì, che in caso di mancata presentazione dell'istanza o declaratoria di inammissibilità della stessa "l'esecuzione della pena avrà corso immediato". Il precedente comma 4 bis, nell'ottica di alleviare il sovraffollamento carcerario e di aumentare i più possibile la platea dei condannati per periodi brevi di detenzione ammessi a beneficiare ab initio di una misura extra carceraria, mette a disposizione del pubblico ministero un ulteriore strumento processuale idoneo a consentire la sospensione dell'ordine di esecuzione, finalizzata all'eventuale fruizione delle misure alternative alla detenzione, anche da parte dei condannati a pene che rientrano nei limiti di pena di cui al comma 5 solo a seguito del calcolo delle detrazioni dei periodi di liberazione anticipata. Infatti, il pubblico ministero "quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5", prima di emettere l'ordine di esecuzione, sempre previa verifica dell'esistenza dei periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, deve trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda, senza ritardo e seguendo il modello procedimentale di cui all'art. 69-bis Ord. pen. all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Se a seguito della concessione di quest'ultimo beneficio, la pena residua che il condannato deve scontare non è superiore ai limiti previsti dal comma 5, il pubblico ministero dovrà procedere agli adempimenti previsti da quest'ultima disposizione sospendendo l'esecuzione. 2. La ratio sottesa al delineato sistema éj quella di consentire, ad iniziativa dell'organo dell'esecuzione, il rapido calcolo dei periodi di liberazione anticipata ove incidano sui limiti per disporre la sospensione della esec:uzione detentiva e rendere, in tal modo, più facile l'accesso alle misure alternative. L'obbligo di trasmissione di cui al comma 4-bis dell'art. 656 cod. proc. pen. sussiste solo se la liberazione anticipata si riferisce a periodi detentivi che possano essere detratti dalla pena oggetto dell'ordine di esecuzione e non a periodi già valutati in altri ordini anche ai soli fini della fungibilità È pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso da quello per cui è in corso l'esecuzione è fungibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 657 cod. proc. pen., con la conseguenza "il periodo di pena detentiva espiata sine titulo per un reato diverso da quello per cui è in corso l'esecuzione non può essere valutato ai fini della concessione della liberazione anticipata" (Sez. 1, n. 42906 del 12/09/2019, Acri, Rv. 277297; Sez. 1, n. 5178 del 21/09/2000, Rv. 217242).).Correttamente pertanto il Tribunale ha escluso nel calcolo della pena residua i periodi di liberazione anticipata astrattamente maturati durante la carcerazione già valutati ai fini della fungibilità in diverso e precedente ordine di esecuzione a pena già interamente espiata. 3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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