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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14161/2024

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 9203 /20 22 proposto da : [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante protempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.1124/05 / 21 depositata i n data 27 / 0 9 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 23 / 0 4 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: Oggetto: cartella di pagamento-interessi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - l a società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento notificatiper IRES e IVA 2006 e 2007; - la CTP accoglieva in parte i ricorsi, rideterminando il dovuto; - impugnava la s ocietà; - la CTR accoglieva in parte l’appello , rideterminando ancora il dovuto; - era quindi emessa la cartella di pagamento, in forza della rideterminazionedella CTR , ex art. 68 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 ; - avverso tale cartella di pagamento [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ulteriorericorso alla CTP; - tale ricorso era accolto e la cartella annullata; - l’Ufficio appellava tale sentenza e la CTR confermava la pronuncia diprimo grado; - tale sentenza era oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’Agenziadelle Entrate ; questa Corte accoglieva il gravame con ordinanza n. 8329/2019, cassando con rinvio la pronuncia impugnata; - riassunto quindi il giudizio di fronte al giudice di appello, la CTR rigettava l’appello della società e confermava la legittimità della cartellain parola; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a due motivi;resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; Consideratoche: - il primo motivo censura la pronuncia gravata per violazione ed errataapplicazione dell’art. 68 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenut o non consentito alla società far valere le ragioni a sostegno della erronea quantificazione degli importi pretesi con la cartella di pagamentooggetto del processo per effetto della sentenza della CTR n.612/30/2014; -il motivo è infondato; - in primo luogo, va ricordato che per giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023 ) Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 nelgiudizio di rinvio , il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum , mediante la formulazionedi domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioniderivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non sianostate considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte ocomunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nelnulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrastocon il principio della sua intangibilità ; -ne deriva che la CTR, giudice del rinvio, nella sentenza impugnata ha correttamente solo preso atto del giudicato, che precludeva un nuovo esame della determinazione degli importi dovuti escludendo una nuova emissione di ulteriore e diversa cartella di pagamento perché questa Corte ha ritenuto, invece, sufficiente e idoneo ad adattare la situazione di fatto alle previsioni giudiziali il semplice sgravioparziale del dovuto da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]; - il secondo motivo denuncia la violazione di legge e l’errata applicazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto correttamente assolto, nella cartella di pagamento, l’onere di motivazionequanto al calcolo degli interessi; -anche tale motivo è infondato; - recentemente, questa Corte ha chiarito come (Cass. Sez.

Un., sentenzan. 22281 del 14/07/2022) la cartella di pagamento, allorchésegua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il"quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedentee la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazioneche soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 perinteressi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamentedesunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessorisono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singolisaggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo ; -nel presente caso, la CTR ha accertato come “gli interessi sono stati applicati per il tempo decorrente dalla data del termine per la presentazionedella dichiarazione fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, come previsto dall’art. 20 del DPR 602/73”; si trattadi interessi che seguono un avviso di accertamento, oggetto di parzialeriduzione della pretesa, e quindi è evidente che la cartella in oggettonon è il primo atto con il quale sono richiesti gli interessi, ma attosuccessivo a quello sul quale la pretesa in argomento si fonda; -nel presente caso, infatti, la conoscenza da parte del contribuente sia dell’avviso di accertamento precedente, sia della pronuncia giudiziale che ha ridimensionato le pretese ivi manifestate sono elementi che soddisfano l’obbligo motivazionale della cartella, sia pure per relationem , rendendo sufficiente ai fini della legittimità di quest’ultima il conteggio degli interessi e la loro quantificazione in dettagliosenza ulteriori indicazioni in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li sostengono dal momento che tali elementi si trovano già sia nell’avviso di accertamento, sia nella pronunciagiudiziale di cui si è detto; -conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato; -le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00oltre a spese prenotate a debito.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inseritodall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 9203 /20 22 proposto da : [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante protempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.1124/05 / 21 depositata i n data 27 / 0 9 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 23 / 0 4 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: Oggetto: cartella di pagamento-interessi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - l a società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento notificatiper IRES e IVA 2006 e 2007; - la CTP accoglieva in parte i ricorsi, rideterminando il dovuto; - impugnava la s ocietà; - la CTR accoglieva in parte l’appello , rideterminando ancora il dovuto; - era quindi emessa la cartella di pagamento, in forza della rideterminazionedella CTR , ex art. 68 del d. Lgs. n. 546 del 1992 ; - avverso tale cartella di pagamento [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ulteriorericorso alla CTP; - tale ricorso era accolto e la cartella annullata; - l’Ufficio appellava tale sentenza e la CTR confermava la pronuncia diprimo grado; - tale sentenza era oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’Agenziadelle Entrate ; questa Corte accoglieva il gravame con ordinanza n. 8329/2019, cassando con rinvio la pronuncia impugnata; - riassunto quindi il giudizio di fronte al giudice di appello, la CTR rigettava l’appello della società e confermava la legittimità della cartellain parola; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a due motivi;resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; Consideratoche: - il primo motivo censura la pronuncia gravata per violazione ed errataapplicazione dell’art. 68 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenut o non consentito alla società far valere le ragioni a sostegno della erronea quantificazione degli importi pretesi con la cartella di pagamentooggetto del processo per effetto della sentenza della CTR n.612/30/2014; -il motivo è infondato; - in primo luogo, va ricordato che per giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023 ) Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 nelgiudizio di rinvio , il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum , mediante la formulazionedi domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioniderivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non sianostate considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte ocomunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nelnulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrastocon il principio della sua intangibilità ; -ne deriva che la CTR, giudice del rinvio, nella sentenza impugnata ha correttamente solo preso atto del giudicato, che precludeva un nuovo esame della determinazione degli importi dovuti escludendo una nuova emissione di ulteriore e diversa cartella di pagamento perché questa Corte ha ritenuto, invece, sufficiente e idoneo ad adattare la situazione di fatto alle previsioni giudiziali il semplice sgravioparziale del dovuto da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]; - il secondo motivo denuncia la violazione di legge e l’errata applicazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto correttamente assolto, nella cartella di pagamento, l’onere di motivazionequanto al calcolo degli interessi; -anche tale motivo è infondato; - recentemente, questa Corte ha chiarito come (Cass. Sez. Un., sentenzan. 22281 del 14/07/2022) la cartella di pagamento, allorchésegua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il"quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedentee la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazioneche soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 perinteressi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamentedesunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessorisono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singolisaggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo ; -nel presente caso, la CTR ha accertato come “gli interessi sono stati applicati per il tempo decorrente dalla data del termine per la presentazionedella dichiarazione fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, come previsto dall’art. 20 del DPR 602/73”; si trattadi interessi che seguono un avviso di accertamento, oggetto di parzialeriduzione della pretesa, e quindi è evidente che la cartella in oggettonon è il primo atto con il quale sono richiesti gli interessi, ma attosuccessivo a quello sul quale la pretesa in argomento si fonda; -nel presente caso, infatti, la conoscenza da parte del contribuente sia dell’avviso di accertamento precedente, sia della pronuncia giudiziale che ha ridimensionato le pretese ivi manifestate sono elementi che soddisfano l’obbligo motivazionale della cartella, sia pure per relationem , rendendo sufficiente ai fini della legittimità di quest’ultima il conteggio degli interessi e la loro quantificazione in dettagliosenza ulteriori indicazioni in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li sostengono dal momento che tali elementi si trovano già sia nell’avviso di accertamento, sia nella pronunciagiudiziale di cui si è detto; -conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato; -le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00oltre a spese prenotate a debito. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inseritodall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti proc
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