CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27667/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 luglio 2018, la Corte di appello di Ancona ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa il 26 aprile 2017 dal Tribunale di Macerata all'esito di giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: - del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver coltivato in un campo, in concorso con altra persona, undici piante di marijuana (fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 20 luglio 2015); - del reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 per aver coltivato in una stanza della propria abitazione otto piante di marijuana e per aver detenuto nella abitazione stessa gr. 898 di tale sostanza stupefacente suddivisa in diversi involucri (fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 20-21 luglio 2015). Per questi reati, unificati dal vincolo della continuazione, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed C 4.000,00 di multa (a fronte della pena di anni due di reclusione ed C 6.000,00 di multa inflitta dal giudice di primo grado). Né in primo né in secondo grado sono state ritenute applicabili le attenuanti generiche. Già in primo grado - per la «aspecificità del precedente» - è stata disapplicata la recidiva infraquinquennale contestata all'imputato. 2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso si articola in quattro motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta carenza della motivazione sostenendo che La Corte territoriale non avrebbe argomentato sulle specifiche censure contenute nell'atto di appello. 2.2. Col secondo motivo, lamenta contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 che sarebbe stata confermata dalla Corte territoriale senza fornire alcuna spiegazione del perché la sostanza ricavabile dalle piante coltivate da [OSCURATO:PERSONA] e quella rinvenuta nella sua disponibilità fosse destinata a fini di spaccio anziché al consumo personale (come l'imputato ha sostenuto). 2.3. Col terzo motivo, il ricorrente si duole che non sia stata ritenuta applicabile l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90.2.4. Col quarto motivo, lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio sia con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sia per carenza di motivazione in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sia con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. Rileva, in particolare: che la pena è stata determinata in misura ben superiore al minimo edittale senza che ne siano state spiegate le ragioni; che la mancata applicazione delle attenuanti generiche, oggetto di specifico motivo di gravame, è stata confermata dalla Corte di appello con motivazione «apodittica»; che nulla è stato detto, né dal Tribunale né dalla Corte di appello, riguardo alla non menzione della condanna. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Come noto, il ricorso per Cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, non potendosi limitare a generiche critiche di dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame. Ne consegue che là dove sia censurata la valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame è onere del ricorrente specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (tra tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853). Né è consentita - pena l'inammissibilità per aspecificità del ricorso - la reiterazione degli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (fra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). A ciò deve aggiungersi che è principio oramai consolidato quello secondo cui, ai fini del controllo ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Nel caso in esame i motivi di ricorso sono ampiamente reiterativi dei motivi di appello e non si confrontano con le argomentazioni addotte per respingerli, limitandosi a riproporli. 2.1. Ciò è evidente per quanto riguarda il primo e il secondo motivo. Il ricorrente ignora, infatti, il puntuale riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla «concreta» e «rilevante» offensività della coltivazione, realizzata «in aperta campagna, avvalendosi di strumenti per la crescita (lampada, deumidificatore, ventilatore), in grado di governare un intero ciclo (preparazione del terreno, semina, sviluppo delle piante di cannabis, raccolta e trattamento del prodotto)». Una coltivazione che - osserva la sentenza - consentì all'imputato di procurarsi una quantità di sostanza dalla quale erano ricavabili «ben 2.882 dosi medie singole». Si tratta di motivazioni complete, che non presentano profili di contraddittorietà o illogicità e si conformano ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il reato di coltivazione di stupefacenti può essere escluso per mancanza di tipicità, «in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale», se la condotta denota «un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto»: una situazione ben diversa da quella accertata nel caso di specie (cfr. Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624). 3. È ugualmente inammissibile il terzo motivo, col quale il ricorrente lamenta che non sia stata ritenuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90. Anche in questo caso vengono ignorate le motivazioni della sentenza impugnata, secondo la quale il numero di piante rivenuto nell'appezzamento di terreno che fu oggetto dei primi controlli e, poi, presso l'abitazione dell'imputato dimostra che non si trattava di una coltivazione occasionale e il reperimento di diversi involucri già pronti «contenenti quantità di centinaia di grammi di stupefacente» non consente di ascrivere l'attività in esame al novero delle ipotesi di lieve entità. Tale motivazione è coerente con i principi giurisprudenziali in materia. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, infatti, che nell'applicare l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, si deve compiere una valutazione in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche della personalità dell'imputato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) e questa valutazione risulta essere stata eseguita dalla sentenza impugnata con argomenti che non presentano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. 4. Col quarto ed ultimo motivo il ricorrente si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche, della entità della pena e del fatto che non sia stato concesso il beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen. Quanto alla mancata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., è sufficiente osservare che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha escluso la possibilità di applicare le attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto. La Corte di appello ha integrato tale valutazione rilevando che - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - l'atteggiamento processuale tenuto dall'imputato non fu «affatto collaborativo» e, quando gli operanti gli chiesero di indicare dove abitava, riferì volontariamente un indirizzo sbagliato, intralciando così l'attività di indagine e il rinvenimento delle piante e della sostanza che poi risultarono essere detenute in casa. 4.2. Con riferimento all'entità della pena, si osserva che il giudice di appello ha determinato la pena base nella misura di anni due di reclusone ed C 5.164,00 di multa, pari al minimo edittale previsto dall'art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90, e l'aumento per continuazione è stato determinato nella misura di mesi sei di reclusione ed C 836,00 di multa. Va ricordato, allora, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. oppure fa riferimento alla gravità del reato o alla capacità a delinquere; essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). 4.3. Il ricorrente lamenta la mancata concessione del beneficio previsto dall'art. 175 cod. pen. Sul punto, tuttavia, non era stato formulato uno specifico motivo di appello atteso che in quella sede ci si era limitati a chiedere che, ridotta la pena, fosse concesso all'imputato «ogni beneficio di legge». Il ricorrente non si duole oggi del fatto che la pena non sia stata condizionalmente sospesa, ma del fatto che non sia stato concesso il beneficio della non menzione. Dal certificato del casellario giudiziale risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha già usufruito sia della sospensione condizionale che della non menzione in relazione ad una condanna alla pena di mesi sette di reclusione che gli è stata inflitta dalla Corte di appello di Roma il 24 giugno 2014 con sentenza divenuta irrevocabile il 9 novembre 2014. Cumulando quella pena con quella inflitta dalla Corte di appello di Ancona con la sentenza impugnata (anni uno, mesi otto di reclusione ed C 4.000,00 di multa) si supera il limite di applicabilità del beneficio, indicato dall'art. 175 secondo comma cod. pen. in anni due di reclusione. Il motivo di ricorso è, pertanto, manifestamente infondato. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce