CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19998/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocati [OSCURATO:PERSONA], GUIDOCONTICELLI;- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1991 - controricorrente - ricorrente incidentale -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 3580/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 17/10/2022 R.G.N. 4042/2017;Numero registro generale 9591/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 19998/202622/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] LUIGDIat a pubblicazione 15/06/2026CASO.1. Con sentenza n. 357/2017 il Tribunale di Viterbo,espletata istruttoria orale, aveva respinto la domanda propostada [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di MarchiniMilena per sentir accertare lo svolgimento tra le parti di unrapporto di lavoro subordinato, continuativo ed ininterrotto, dal30.5.2009 sino al 25.2.2015 e, per l’effetto, condannare laMarchini al pagamento delle retribuzioni maturate e maipercepite, dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità,dell’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti,della maggiorazione per lavoro straordinario, per un importopari ad € 156.328,87, come da conteggi allegati, oltre alpagamento dell’importo di € 11.504,15 a titolo di tfr o delladiversa somma ritenuta di giustizia, gravata da interessi erivalutazione.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Roma, previa disposta C.T.U. contabile, in accoglimentodell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la suddettasentenza di primo grado e in sua riforma, condannava laMarchini al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA], a titolo didifferenze retributive e di mensilità aggiuntive della somma di €16.420,64, nonché di € 9.057,26 a titolo di TFR, oltrerivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione diciascun credito al saldo; condannava la [OSCURATO:PERSONA] a rifondere allacontroparte le spese del doppio grado, come liquidate perciascun grado e in distrazione.Numero registro generale 9591/20233. Per quanto qui interessa, la Corte di merito premetteva:N umero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 19998/2026a) ciò che aveva dedotto e richiesto l’attrice nel ricorsDoat a pubblicazione 15/06/2026introduttivo del giudizio di primo grado; b) quello che avevadedotto ed eccepito la convenuta nel costituirsi in primo grado;c) la decisione resa dal Tribunale; d) una sintesi delle doglianzedella lavoratrice appellante.4. Tanto premesso, la Corte: I) riteneva pacifico che ilrapporto di lavoro sorse il 30 maggio 2009, con la stipula delcontratto di apprendistato in atti, e che la lavoratrice svolsemansioni di commessa; II) ma, andando in contrario avvisorispetto al primo giudice, considerava che la convenuta, sullaquale incombeva il relativo onere probatorio, non avessedimostrato di aver impartito alla ricorrente un significativoaddestramento; III) concludeva, quindi, che l’appellante lavorò– secondo un rapporto di lavoro ordinario – quale commessacon mansioni riconducibili al 4° livello del CCNL del commercio(indicato nel contratto individuale) dal 30.5.2008 al 29.5.2012per 40 ore settimanali; IV) dava anche per pacifico, dopo la suaallegazione da parte convenuta in primo grado, nonspecificamente contestata dopo la sua allegazione, chedall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] le parti convennero la riduzione dell’orario dilavoro e la modalità part time del rapporto, con orario di lavorosettimanale di 24 ore; V) considerava che il rapporto terminò il25.2.2015 per dimissioni della lavoratrice; VI) sulla base deidocumenti considerati, e recependo in parte le risultanze dellaC.T.U. fatta espletare, riteneva che all’appellante competevanole somme specificate nel dispositivo della sua sentenza.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.Numero registro generale 9591/20236. Resiste l’intimata con controricorso, contenente ancheN umero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 19998/2026ricorso incidentale a mezzo di unico motivo, cui la ricorrente hDaat a pubblicazione 15/06/2026replicato con controricorso.10. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia:“Violazione di norme di diritto, con particolare riferimento all’art.414 n. 4) c.p.c., nella parte in cui la Corte di Appello di Romaha ritenuto che nel ricorso introduttivo al primo grado di giudiziosia presente la puntuale contestazione della validitàdell’apprendistato professionalizzante svolto dalla datadell’assunzione fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] (art. 360 comma 1 n. 3c.p.c.)”.2. Il motivo è inammissibile.3. La stessa ricorrente principale, nella propria sommariaesposizione dei fatti di causa, riferisce (alla facciata 7 del ricorsoper cassazione, che consta di fogli non numerati) di avereccepito “pregiudizialmente la nullità del ricorso introduttivo perviolazione delle prescrizioni contenute nell’art. 414 c.p.c.,risultando del tutto incerto il relativo petitum, nonché le ragionia fondamento delle domande ivi formulate”, ma che il primogiudice aveva respinto “le eccezioni di rito sollevate dalla parteresistente” (così nell’ambito della facciata 9).Non allega l’attuale ricorrente per cassazione di averriproposto in secondo grado alcuna eccezione circa la validitàdell’avverso ricorso ex art. 414 c.p.c. (cfr. tra la facciata 11 e laNumero registro generale 9591/2023facciata 12 del ricorso), né tanto deduce nello svolgimento deNl umero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 19998/2026primo motivo ora in esame (cfr. facciate 15-18 del ricorso). Data pubblicazione 15/06/20263.1. Del resto, nella censura ora in esame la stessaricorrente non denuncia la nullità, neanche parziale, di quelricorso, bensì addebita alla Corte distrettuale di aver “ritenutoche nel ricorso introduttivo al primo grado di giudizio siapresente la puntuale contestazione della validitàdell’apprendistato professionalizzante svolto dalla datadell’assunzione fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]”; e tanto essenzialmenteperché ciò la Corte aveva desunto “non già nella parte espositivadel ricorso bensì nei capitoli di prova” del medesimo ricorso.In questa diversa chiave, perciò, si duole in realtàdell’interpretazione che la Corte ha fornito del contenuto delricorso in parte qua, vale a dire, di un atto processuale, la cuiinterpretazione è riservata, di regola, al giudice di merito (cfr.,ad es., Cass. n. 27490/2019), senza, peraltro, dedurre laspecifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cuiagli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio dimotivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso,a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice incontrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell’atto oggetto dierronea interpretazione (così, tra le altre, Cass. n.16057/2016).Inoltre, la ricorrente principale, mentre dichiara ditrascrivere il ricorso avverso comprensivo delle sue conclusioni(v. facciate 3-6 del ricorso per cassazione), non riporta invecenel proprio ricorso ora in esame appunto i capitoli di prova daiquali la Corte d’Appello avrebbe tratto “la puntualecontestazione della validità dell’apprendistatoNumero registro generale 9591/2023professionalizzante svolto dalla data dell’assunzione fino aNl umero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 19998/202629/05/2012”, di cui ci si duole. Data pubblicazione 15/06/20263.2. Infine, la censura neanche è del tutto aderente allaratio decidendi sul punto della Corte di merito.Invero, quest’ultima ha riferito che l’allora appellanteZhyrnova aveva (tra l’altro) lamentato “che il Tribunale abbiaritenuto, in relazione alla qualificazione della prima fase delrapporto, la genericità della deduzione della lavoratrice relativaall’omessa formazione”, e che la stessa “deduce che inverol’apprendistato non venne attuato secondo legge, per difettodell’attività di formazione” (v. pag. 3 dell’impugnata sentenza).La Corte di merito, poi, ha osservato che: Il primo giudiceha ritenuto corretto l’inquadramento del rapporto di lavorocome rapporto di apprendistato “Non è in contestazione lasussistenza del rapporto di lavoro, quanto, per un verso,l’insussistenza di un periodo di apprendistato nel primo periodo,per altro, l’adempimento da parte della resistenteall’obbligazione di pagamento delle retribuzioni dovute. Sotto ilprimo profilo deve darsi atto che sin sul piano deduttivo lasussistenza di un valido apprendistato veniva sologenericamente contestata”.Tale considerazione è inesatta, infatti, nel ricorso di primogrado (V. capitoli di prova) si dice di non aver mai ricevuto laformazione e di aver svolto le mansioni di commessa, tanto chela resistente – contestandone l’allegazione – aveva viceversadedotto di aver impartito la formazione .Ma anche dal seguito della motivazione resa dai giudici disecondo grado (alle pagg. 4-5 della stessa, su cui v. infra) sitrae chiaramente che, in rapporto all’appellatum sul punto, nonNumero registro generale 9591/2023era dibattuta la validità formale dell’originario contratto dNi umero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 19998/2026apprendistato, bensì erano di nuovo discussi l’adempimento dDeait a pubblicazione 15/06/2026relativi obblighi di addestramento in capo alla datrice di lavoroe, quindi, la qualificazione del rapporto nella sua prima fase.4. Con il secondo motivo la stessa ricorrente denuncia:“Violazione di norme di diritto, con particolare riferimento all’art.437 comma 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte di Appello diRoma ha censurato la mancata produzione del piano formativoindividuale (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”.5. Anche tale motivo è inammissibile.6. Assume la ricorrente principale la violazione dell’art.437, comma 3, c.p.c. (n.d.r.: rectius, art. 437, comma secondo,primo periodo, c.p.c.), perché: “Si legge infatti nella sentenzadi cui in questa sede si chiede la cassazione che l’invalidità delperiodo di apprendistato sarebbe dimostrata dalla mancanza delpiano formativo individuale”.7. Ebbene, anzitutto nell’impugnata sentenza non si leggeaffatto quanto assume la ricorrente principale.In particolare, dopo i passaggi motivazionali qui consideratinell’esaminare il primo motivo (al precedente § 3.2. di questamotivazione), la Corte d’appello ha espresso delle proprievalutazioni circa prove orali.Quindi, ha considerato che: “Di più, al contratto individualenon era neppure annesso il piano formativo individuale, néquesto era in qualche modo ivi descritto, sicché alla sostanzialemancanza di precisi riscontri di prova orale sul punto fa eco lacarenza del piano, che rileva sia in ordine alla stessaidentificazione del contenuto del contratto, caratterizzato traNumero registro generale 9591/2023formazione e lavoro, sia indirettamente quale elementoN umero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 19998/2026sintomatico del fatto che una specifica formazione non fossDeat a pubblicazione 15/06/2026concretamente prevista, in violazione della previsione legalevigente ratione temporis (art. 49 d.lgs. 276/2003). Non perultimo, si osserva che le mansioni dedotte in contratto(commessa) erano davvero troppo semplici per giustificare uncosì lungo periodo di formazione (48 mesi)”.Ma anche dai successivi principi e richiami giurisprudenzialiespressi in motivazione, si desume chiaramente che la Corte dimerito non si è affatto espressa d’ufficio (il che, peraltro, dovevaessere fatto valere in sede di legittimità deducendo la violazionedell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza per tale vizio exart. 360, comma primo, n, 4), c.p.c.) sulla invalidità “formale”del contratto o del periodo di apprendistato” per la “mancanzadel piano formativo individuale”.Piuttosto, anche dai su visti contenuti del contratto scrittodi apprendistato in questione (mancata annessione ad esso delpiano formativo individuale e considerevole durata dellaformazione) la Corte ha tratto ulteriore conforto alle proprievalutazioni sui temi di cui s’è già detto nell’esaminare il primomotivo di ricorso, vale a dire, l’assenza di un significativoaddestramento della lavoratrice assunta in apprendistato e laconseguente qualificazione del rapporto ab origine come “unrapporto di lavoro ordinario”.7. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia:“Violazione di norme di diritto, con particolare riferimento agliartt. 228 c.p.c. e 2733 c.c., nella parte in cui la Corte di [OSCURATO:PERSONA] non ha attribuito efficacia di prova legale alleNumero registro generale 9591/2023dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede di interrogatorioN umero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 19998/2026formale (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”. Data pubblicazione 15/06/20268. Pure tale motivo è inammissibile9. La Corte di merito, a proposito della formazione che laresistente deduceva di aver impartito, ha anzitutto considerato: se è vero, come l’appellata deduce, che la [OSCURATO:PERSONA] ammisele circostanze dedotte in interrogatorio formale (è ovvio che ledomande non potevano che inerire alla capitolazione effettuatanella memoria di costituzione), è anche vero che il tenore di talidomande era alquanto generico sulla specifica attività diformazione ricevuta, e per molti aspetti sostanzialmentevalutativo (“vero che, per l’intera durata del periodo di apprendistato, laricorrente ha ricevuto la formazione e l’addestramento pratico direttamenteda parte della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che costantemente la seguiva e leillustrava, di volta in volta, le modalità di esecuzione delle prestazionilavorative” .10. Ebbene, secondo un consolidato orientamento diquesta Corte, anche di recente confermato (cfr. nellamotivazione Cass. n. 22334/2025; n. 24013/2025), in tema diprova civile, l’indagine volta a stabilire se una dichiarazione dellaparte costituisca o meno confessione – e, cioè, ammissione difatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte – sirisolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede dilegittimità se fondato su di una motivazione immune da vizilogici (Cass. ord. n. 3698/2020; Cass. n. 5330/2003; ma giànello stesso senso Cass. n. 3524/1985). In definitiva, nelgiudizio di cassazione non è consentito sindacare l’accertamentodella natura delle dichiarazioni delle parti compiuto dal giudicedi merito, non essendo soggetto a vaglio di legittimità il prodottoNumero registro generale 9591/2023della sua attività interpretativa, se non nei limiti in cui èN umero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 19998/2026contestabile il vizio di motivazione (Cass. ord. n. 2048/2019).D a ta pubblicazione 15/06/202611. Nella specie, la Corte di merito, come si è visto, in basea motivazione neanche censurata dalla ricorrente, fondata suldiretto esame dei capitoli d’interrogatorio formale, ha ritenutoche le dichiarazioni rese dall’attrice in sede di dettointerrogatorio, benché apparentemente ammissive, nonpotevano rivestire valore confessorio.11.1. Peraltro, in proposito la ricorrente principale neppuresi è doluta della violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale(artt. 1362 e segg. c.c.), astrattamente applicabili anche allaconfessione (Cass. n. 1960/1995).12. Con il quarto motivo la stessa denuncia: “Nullità delprocedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo omessola Corte di Appello di pronunciarsi sulla richiesta di detrarre dallesomme riconosciute in favore della lavoratrice quanto da questadovuto alla datrice (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.)”.13. Il riassunto motivo è fondato.14. Rileva il Collegio che la stessa Corte territoriale, nelriferire testualmente le conclusioni rassegnate dall’appellata,aveva, per quanto ora interessa, riportato: “… in viasubordinata, piaccia rideterminare sulla base del giusto e/o delprovato l’esistenza ed entità di eventuali somme a creditodell’appellante tenuto conto della quantità, qualità e duratadell’opera che, senza inversione dell’onere probatorio, la stessadimostrerà di aver prestato, previa compensazione delle stessecon l’importo dovuto in favore della concludente a titolo diindennità di mancato preavviso per effetto delle dimissionisenza preavviso rassegnate dalla lavoratrice in assenza di giustaNumero registro generale 9591/2023causa, nella misura che risulterà provata in prosieguo dNi umero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 19998/2026giudizio, occorrendo, previo puntuale espletamento di C.T.UDa.t a pubblicazione 15/06/2026contabile, nonché delle somme dovute a favore dellaconcludente a titolo di rimborso (della quota del 50% o delladiversa quota di giustizia) delle rate di mutuo descritto innarrativa da quest’ultima già versate e di quelle che risulterannocorrisposte in prosieguo di giudizio. …” (così a pag. 2dell’impugnata sentenza).Inoltre, la stessa Corte aveva dato conto che la [OSCURATO:PERSONA],nel costituirsi in primo grado, già aveva chiesto sempre: “Insubordine, … la decurtazione, dalle somme reclamate dallaZhyrnova, dell’indennità di mancato preavviso e delle rate delmutuo contratto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal marito per l’acquistodell’abitazione, somme pagate dalla [OSCURATO:PERSONA] quale garanteverso la banca mutuante ed al momento della costituzione ingiudizio pari ad euro 2652,79” (così a pag. 3 dell’impugnatasentenza).14.1. Dal canto suo, la ricorrente principale, oltre arichiamare le proprie deduzioni e richieste a riguardo (sia inprimo grado: cfr. facciate 7-8 del ricorso; che in gradod’appello: cfr. facciate 12-13 del ricorso), ha depositato inquesta sede copia della propria memoria difensiva in gradod’appello dalla quale risulta che anche sul piano deduttivo lastessa aveva, in subordine, riproposto tali proprie eccezioni dicompensazione, ai fini di cui all’art. 346 c.p.c. (trattandosi,infatti, di eccezioni non accolte, perché il primo giudice avevaintegralmente respinto per tutt’altri motivi le domandedell’attrice).15. Tanto considerato, rileva il Collegio che la Corted’appello in effetti non si è assolutamente pronunciata su detteNumero registro generale 9591/2023eccezioni di compensazione, in ordine alle quali, invece, eraN umero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 19998/2026tenuta ad esprimersi perché ha deciso di accogliere, sia purDeat a pubblicazione 15/06/2026parzialmente, le domande della lavoratrice.15.1. Più nello specifico, dal testo dell’impugnata sentenzarisulta che la Corte ha considerato soltanto “che il rapportoterminò il 22.5.2015 per dimissioni della lavoratrice” e che “ilrapporto durò (de facto) sino al 25.2.2015” (cfr. pag. 5 dellasua sentenza), senza, quindi, esprimersi sulla questione puredibattuta tra le parti della sussistenza o meno della giusta causadi tali dimissioni e, per quanto ora interessa, sull’indennità dimancato preavviso della quale la convenuta/poi appellatareclamava la debenza in proprio favore sul presupposto appuntodell’assenza di giusta causa nel recesso della lavoratrice.15.2. Anche dai calcoli del dovuto alla lavoratrice che laCorte ha esposto in sentenza (alle pagg. 5-6) non emerge chesiano state considerate, sia pure per implicito, la suddetta vocecome le altre voci di credito che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere,non in riconvenzione, ma in via di compensazione.15.3. Resta, perciò, confermata l’omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. su tali eccezioni di compensazione di cui si duole laricorrente principale nel quarto motivo.16. Con il quinto motivo la ricorrente principale denuncia:“Violazione di norme di diritto, con particolare riferimento agliartt. 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui la Corte di Appello di Romaha posto le spese di lite interamente a carico della parteappellata (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”.17. L’accoglimento del quarto motivo del ricorso principalecomporta l’assorbimento del quinto motivo, in quanto il regimeNumero registro generale 9591/2023delle spese processuali dovrà essere integralmente rivisto inN umero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 19998/2026sede di rinvio in base all’esito complessivo della lite. Data pubblicazione 15/06/202618. Con unico motivo la ricorrente incidentale denuncia:“Violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1 della legge n. 4/1953,in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame diun fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 peraver ritenuto provato il pagamento delle retribuzioni attraversole buste paga ed i modelli fiscali”.19. Tale motivo è inammissibile.20. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte,è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che,eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questionemotivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per imotivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primodei quali presuppone la non contestazione della ricostruzionefattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzionesulla base della non completa istruzione probatoria (così, explurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possonocoesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità,così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegnodell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione diinestricabile promiscuità, tale da rendere impossibilel’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure(Cass. n. 12625/2020).21. Ebbene, l’unico motivo del ricorso incidentalecumulativamente fa riferimento, in rubrica, ai differenti mezziNumero registro generale 9591/2023previsti rispettivamente dal n. 3) e dal n. 5) dell’art. 360N, umero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 19998/2026comma primo, c.p.c. in ordine alla medesima questione. Data pubblicazione 15/06/2026Inoltre, anche dallo svolgimento della censura (v. pagg. 13-17 del controricorso), mentre non risulta individuabile il fattostorico, principale o secondario, del quale la Corte avrebbeomesso l’esame, emerge invece chiaramente che la ricorrenteincidentale muove una critica all’apprezzamento probatoriooperato dalla Corte d’appello, proponendo una propriarivisitazione delle risultanze processuali che suffragherebbe unproprio credito maggiore di quello riconosciutole in secondogrado; il che non è consentito in questa sede di legittimità.22. In conclusione, dichiarati inammissibili il ricorsoincidentale, nonché i primi tre motivi del ricorso principale, edichiarato assorbito il quinto motivo di quest’ultimo ricorso, inaccoglimento del quarto motivo del ricorso principale, lasentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio allamedesima Corte territoriale che, in differente composizione,oltre a regolare le spese dell’intero giudizio, comprese quelle diquesto giudizio di cassazione, dovrà riesaminare il caso,pronunciandosi sulle eccezioni di compensazione sollevate dallaconvenuta, qui sopra specificate.22.1. La ricorrente incidentale è tenuta al c.d. raddoppiodel contributo unificato, ove dovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale,dichiarati inammissibili i primi tre motivi dello stesso ricorso, eassorbito il quinto motivo, e dichiara inammissibile il ricorsoincidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere sulle sNpumeesreo r egistro generale 9591/2023Numero sezionale 1991/2026processuali, comprese quelle del giudizio di legittimità. Numero di raccolta generale 19998/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis,se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 22 aprile2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]