CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06169/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20632 /20 15 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiunta- mente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. b.santa- [OSCURATO:EMAIL]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]),dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] scione (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ), ed elettiva- mentedomiciliata presso lo Studio legale tributario Santacroce - Pro- cida-Fruscione in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22 ; –ricorrente – Oggetto:IRAP - IVA – Operazionisoggettiva- menteinesistenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna,n.167/13/201 5 depositata il 27 gennaio 20 1 5 , nonnotificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 5 gennaio 20 2 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell ’[OSCURATO:PERSONA] stato rigettato l’appello proposto da l [OSCURATO:PERSONA] MetalliS.r.l. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- vincialedi Bologna n. 143/9/2013 aventead oggetto l’ avvis o di accer- tamentoIRAP e IVA per l’ ann o di imposta 20 06 , emess o nei confronti dellacontribuente, per operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere con fornitori per far figurare operazioni di importazione comeintracomunitaria. 2. In particolare, i l controllo fiscale a carico della contribuente ha contestato il suo coinvolgimento all'interno della frode carosello quale interponente , a fronte di determinate società in funzione di missing trader riconducibili al sig. [OSCURATO:PERSONA] , la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. . La merce compravenduta non prove- niva dalle società interposte, ma veniva prodotta una società ita- liana,la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , e i l risultato delle frodi carosello era ilmancato versamento dell’imposta armonizzata dovuta all’erario. 3. Il giudice di prime cure ha dismesso il ricorso introduttivo valu- tandole risultanze processuali alla stregua del criterio di ripartizione dell'oneredella prova come determinato dalla giurisprudenza della Cortedi Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 4. Il giudice d’appello ha confermato la decisione di primo grado, accertandoche l e società interposte, evasori totali, prive di qualsiasi struttura organizzativa, e con una situazione contabile gravata da ingentipassività ovvero non adempi enti agli obblighi contabili . Il giu- diceha concluso che l'Amministrazione ha fornito piena prova dell'e- sistenzadella frode ed è stata ritenuta indubbia la partecipazione a talemeccanismo da parte della contribuente , mentre la contribuente nonha fornito argomentazioni convincenti circa la diligenza adottata in ordine alla propria attività commerciale e l'insussistenza di ele- mentianomali tali da richiedere quantomeno il reperimento di banali informazionicirca i propri fornitori (interposti). 5.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso la contribuente , af- fidatoa sei motiv i , cui replica l ’Agenzia con controricorso . Consideratoche: 6. Con il primo motivo la ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. – lamenta la violazione e falsa applica- zionedell'art. 2697 cod. civ., nonché violazione degli artt. 167 e ss. dellaDirettiva n. 2006/112 e dell'art. 19, d.P.R. 600/1973, per aver la CTR fatto malgoverno dei principi di diritto enunciati dalla giuri- sprudenzainterna e comunitaria in punto di onere della prova con riferimentoall'elemento soggettivo della consapevolezza della frode fiscalesottesa alle contestate operazioni . 7. Il motivo è infondato. Va rammentato il principio di diritto se- condoil quale i n tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se con- testa che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittiziet à del fornitore, ma anchela consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva inuna evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, inbase ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza,o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualit à professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onereistruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato,per non essere coinvolto in un'operazione volta ad eva- derel'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore ac- corto,secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalit à in rap- portoalle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a talfine, n é la regolarit à della contabilit à e dei pagamenti, n é la man- canzadi benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. Sez. 5- , Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 - , Ordi- nanzan. 27555 del 30/10/2018). 7.1. Nel caso di specie la sentenza impugnata, previa l’individua- zionedel corretto riparto dell’onere della prova anche sulla scorta della giurisprudenza euronitaria, ha accertato l’esistenza del mec- canismofrodatorio posto in essere dal Ferray é il quale, servendosi disocietà interposte, di fatto ha ceduto ingenti quantità di acciaio allacontribuente [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice ha inoltre stabilito che all’operad’intermediazione del Ferray é seguiva la fatturazione delle vendita da parte di società terze, evasori totali, prive di qualsiasi strutturaidonea all'attività commerciale. Sulla base del compendio probatorio,la CTR ha concluso che l'Amministrazione finanziaria ha fornito piena prova non solo dell'esistenza della frode, ma anche dellapartecipazione a tale meccanismo da parte della contribuente. Taliaccertamenti fattuali non sono ulteriormente revocabili in dub- bioin sede di legitt i mità nei termini proposti . 8. Con il secondo motivo di ricorso, la società – ex art.360 primo comman.4 cod. proc. civ. – denuncia la nullità della sentenza per omessain violazione dell'art.112 cod. proc. civ. . Secondo la contri- buente,la sentenza non si sarebbe pronunciata sulla seguente do- manda:«Dalla copiosa memoria depositata dalla Società in sede di verificaemerge chiaramente come la [OSCURATO:PERSONA], più che arte- ficedebba essere ritenuta vittima della frode stessa. A corroborare tale conclusione, peraltro, vi è il fatto che né i verificatori, né la DRE,sono mai riusciti a descrivere in modo compiuto, e tantomeno aprovare, il vantaggio che dalla presunta partecipazione alla frode la Società avrebbe tratto. Giova, infatti, sin da subito evidenziare comenella fattispecie in esame i prezzi che venivan o praticati alla PredieriMetalli dai suoi fornitori nazionali, rectius società legate al sig. [OSCURATO:PERSONA], erano pienamente in linea con quelli praticati daaltri operatori del medesimo mercato e del tutto conformi all'an- damentodi mercato del nickel (…). In breve mancando la prova di unaretrocessione alla [OSCURATO:PERSONA] dell'IVA versata ai proprio for- nitori,anche in via indiretta attraverso un minor prezz o di mercato deiprodotti acquistati, non si vede come possa desumersi una sua partecipazione alla frode, anche e soprattutto alla luce dell'ampia documentazione offerta dalla Società a dimostrazione della sua estraneità con la memoria del 21 aprile 2011. In carenza di tale prova,l'IVA detratta nel periodo di imposta considerato non può che ritenersipienamente spettante, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ef- fettivamenteversato il relativo importo ai suoi fornitori in via di ri- valsa». 8.1.Con il terzo motivo la ricor rente , in relazione all’art.360 primo comman.5 cod. proc. civ., ripropone le doglianze di cui al motivo precedente,lamentando l'omesso esame su un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti. 8.2.Con il quinto motivo di ricorso, – ex art.360 primo comma n.4 cod.proc. civ. – la società lamenta la nullità della sentenza, sempre per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto la CTR non avrebbepreso in esame e valutato le deduzioni relative all'impossi- bilitàdi trattare direttamente con la società olandese dovendo ac- cettarel'intermediazione del signor Ferray é , elemento da cui scatu- rirebbel'estraneità alla frode da quest'ultimo perpet r ata. 9.I tre mezz i, connessi per concezione secondo una medesima lo- gica,possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissi- bili.9.1.Quanto al secondo motivo e al quinto motivo , il Collegio riba- disceche l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concernedirettamente una singola domanda o eccezione, ma piut- tostouna circostanza di fatto , nel primo caso l’ assenza di alcun be- neficioderivante dalla partecipazione alla frode e nel secondo caso l’assenzadi alternative all'intermediazione del signor Ferray é , e ciò escludesu di un piano logico qualunque violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai fini dell’art.112 cod. proc.civ.. 9.2.Il terzo motivo è inammissibile per doppia conforme con riferi- mento al paradigma del prospettato vizio motivazionale. Infatti, l’abrogazionedell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod.proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami,il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articoloabrogato e prevede l’inammiss ibilità del ricorso per cas- sazioneper il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato og- gettodi discussione tra le parti. Parte ricorrente non ha dimostrato chele ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelleposte a base della sentenza di rigetto dell’appello sono state traloro diverse . 10.Con il quarto motivo di ricorso, ai fini dell’art.360 primo comma n.4cod. proc. civ., la ricorrente richiede la declaratoria di nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 4 cod. proc. civ. e l’omessaed apparente motivazione con riferimento al seguente capo della decisione: « Sul punto, deve rilevarsi che la contribuente non hafornito argomentazioni convincenti circa la diligenza adottata in ordinealla propria attività commerciale e l'insussistenza di elementi anomalitali da richiedere quantomeno il reperimento di banali infor- mazionicirca i propri fornitori (interposti) » . 11.Il motivo è infondato. La Corte ricorda che l a motivazione è solo apparente,e la sentenza è nulla perché affetta da "error in proce- dendo",quando, benché graficamente esistente, non renda, tutta- via,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argo- mentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Nellafattispecie in esame, il presunto vizio motivazionale lamentato dallasocietà ricorrente non è riscontrabile nel testo della sentenza, nella cui motivazione viene esattamente individuato il thema deci- dendume sono precisamente e coerentemente esposte le argomen- tazioniin fatto e in diritto poste a fondamento della decisione. 12.Con la sesta censura, viene prospettato l’o messo esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c od. p roc. c iv., nella partein cui la CTR ha affermato che « Non si può, pertanto, affer- mareche la contribuente abbia acquistato dalle società cartiere in assolutabuona fede e che non vi erano elementi per dubitare della genuinitàdei fornitori. La contribuente, inoltre, ha sempre avallato l'esistenza dei rapporti - commerciali - con l'intermediario ma non hafornito, oltre le ragioni di privacy commerciale, alcuna ragione- volespiegazione circa i motivi per cui avrebbe legittimamente co- munqueinconsapevolmente - acquistato da veri e propri sconosciuti daiquali, in definitiva si limitava soltanto a riceve re una fattura di vendita». 13.Anche il sesto mezzo di impugnazione è inammissibile per dop- piaconforme, per le considerazioni già sopra svolte in dipendenza delterzo motivo .14.Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono re- golatecome da dispositivo e seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle