CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21841/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 16898/23proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - nonché -) Procuratore Generale presso la Corte d ’appello d i Salerno; Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diSalerno 9 febbraio 2023 n. 156 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi ADER) iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Questi propose opposizione all’esecuzione rimanendo soccombente. Con querela di falso proposta in via autonoma [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato di falsità la sottoscrizione, a lui apparentemente riconducibile , apposta in calce alla notificazione dell’avviso di vendita. Oggetto: querela di falso - onere della prova -riparto N.R.G.: 16898/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 2. La domanda di falso fu rigettata sia in primo che in secondo grado, in quanto non provata. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza con la quale la Corte d’appello di Salerno, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato per difetto di prova la querela di falso da lui proposta. La ADER ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospetta (formalmente) la violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., nonché de gli artt. 115, 116, 191, 196 e 221 c.p.c.. Aldi là di tali riferimenti normativi , nell ’ illustrazion e del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto non provata la falsità della sottoscrizione, male interpretando ed erroneamente disattendendo le conclusioni cui erano pervenuti i due consulenti d’ufficio nominati nel corso del giudizio. 1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto censura la valutazione delle prove e il giudizio di falsità. Stabilire infatti se una consulenza d’ufficio sia condivisibile o meno; così come stabilire se una firma sia falsa o autentica, sono altrettante questioni di fatto riservate al giudice di merito. Sarà appena il caso di ricordare che qualsiasi controllo sulla “sufficienza” della motivazione con la quale la sentenza impugnata ha ritenuto non dimostrata la falsità della sottoscrizione è precluso dal novellato articolo 360 n. 5 c.p.c., così come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (secondo cui è ormai “esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione”: così Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). N.R.G.: 16898/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 1.2. Né maggior pregio ha la censura di violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova (art. 2697 c.c.). Nel giudizio di falso, infatti, l’onere di dimostrare la falsità grava sull’attore. Pertanto, l’insufficienza della prova, la sua incertezza o la sua ambiguità comportano il rigetto della domanda, non essendo stato adempiuto l’onere generale di provare (evidentemente, in modo adeguato) il fatto costitutivo della domanda, integrato dalla falsità dell’atto oggetto di querela. In tal senso, del resto, si è già espressa, con principio generale applicabile pure alla fattispecie (nonostante la contraria tesi di parte ricorrente, che invano evidenzia peculiarità invece irrilevanti), questa Corte (Cass. n. 2126/19). 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] rifusione in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossionedelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro5.100, oltre eventuali spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrentee al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl