CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04552/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19599/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMELIO ed elegge domicilio digitale: ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] elegge domicilio digitale: ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 973/2023 depositata il 20/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal la Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il 31 dicembre 2014, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendo la dichiarazione di nullità del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IM/8136, stipulato il 29 ottobre 2007, per indeterminatezza e indeterminabilità del tasso leasing e del costo complessivo del finanziamento. Gli attori deducevano che, nel corso del rapporto, la società di leasing aveva applicato tassi usurari e un piano di ammortamento alla francese, generativo di anatocismo vietato, con conseguente indebita percezione di somme non dovute. Chiedevano, pertanto, la declaratoria di nullità del contratto e la restituzione di quanto indebitamente riscosso, previa compensazione con le eventuali residue pretese della convenuta. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Dopo l’espletamento della CTU contabile affidata al dott. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, con sentenza n. 827/2021, rigettava integralmente la domanda, ritenendo il contratto valido e determinato nei suoi elementi essenziali, e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite. 2. Avverso tale pronuncia proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e Barlaam, deducendo, tra l’altro, la nullità del contratto per indeterminatezza del tasso, l’erroneità della CTU e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Con sentenza n. 191/2022 la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava il gravame, confermando la decisione del Tribunale. La Corte riteneva infondate le doglianze di nullità del contratto, escludendo che l’omessa indicazione del tasso leasing determinasse indeterminatezza dell’oggetto, e respingeva altresì la censura relativa alle spese e alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. 3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo parte ricorrente denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la Violazione degli articoli 112-113-115-116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'articolo art. 1346 c.c. nonchè degli artt. 1337 e 1375 c.c. illogicità e lacunosità della motivazione, per aver la Corte di Appello de L'Aquila, ed ancora prima il Tribunale di Teramo, omesso di pronunciare secondo diritto e di fare corretta applicazione della normativa vigente, in particolare per aver erroneamente rigettato la domanda di nullità per indeterminatezza del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IM/8136 stipulato tra le Parti il 29/10/2007.la Violazione dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza e vizio di motivazione. 4.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la Nullità della sentenza impugnata ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. derivante dalla violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver la Corte di Appello omesso del tutto di motivare su quanto analiticamente dedotto al motivo sub 1) di cui all'atto di citazione in appello proposto dall'attrice nonchè per aver travisato quanto riportato al motivo sub 1) di cui all'atto di citazione in appello proposto dall'attrice, in particolare per aver erroneamente rigettato la domanda di nullità per indeterminatezza del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IM/8136 stipulato tra le Parti il 29/10/2007. Con tale doglianza i ricorrenti denunciano la nullità del contratto di leasing per indeterminatezza dell’oggetto, lamentando che la Corte d’appello abbia trascurato di rilevare come il tasso di interesse e il parametro di indicizzazione non fossero determinati né determinabili al momento della stipula. Rilevano che il contratto non specificava né il tasso leasing, né il criterio di calcolo delle rate, ma si limitava a un rinvio generico ai “tassi di mercato”, in violazione dei principi di trasparenza e determinatezza previsti dalla normativa bancaria. 4.3. Con il terzo motivo censurano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., in particolare per aver erroneamente rigettato la domanda di nullità per indeterminatezza del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IM/8136 stipulato tra le Parti il 29/10/2007. violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 1284 e 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Si censura la sentenza per non aver considerato la nullità delle clausole anatocistiche e la presenza di interessi usurari, desumibile dai conteggi prodotti e dalla CTU di parte. Si contesta, inoltre, l’erronea valutazione delle prove documentali e delle risultanze peritali, lamentando che la Corte territoriale abbia recepito acriticamente le conclusioni della CTU d’ufficio, senza confrontarle con le osservazioni depositate dagli appellanti. 5.Va dato conto del fatto che, a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19/07/2024 della Prima Sezione civile di questa Corte, è stata rimessa alle Sezioni Unite la soluzione delle seguenti questioni di massima di particolare importanza: - se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell’Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; -se la alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni. Le Sezioni Unite della Cassazione, investite della questione, hanno tuttavia evidenziato, con l’ordinanza interlocutoria n. 6943 del 15/03/2025, che la Corte d’Appello di Cagliari, con rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il quesito «se dalla violazione dell’art. 101 TFUE (e dell’art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell’Euribor oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza». Hanno, perciò, ritenuto opportuno rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per approfondimenti. Poiché trattasi di questione di diritto la cui soluzione risulta dirimente anche ai fini del presente ricorso, va pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale sopra riferito. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di