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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 10916/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 02/07/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI, in data 04/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 640 CP Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, entrambi vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione delle attenuanti generiche, e la Sigismondi anche vizio di motivazione quanto all'omessa concessione dell'art. 131 bis cod.pen..

I ricorsi sono inammissibili.

Invero la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, fondata sulla particolare insidiosità della condotta e quindi dell'intensità del dolo che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Quanto alla richiesta di concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. il giudice di appello proprio sulla base della ricostruzione dei fatti ha escluso la particolare tenuità con valutazione che in quanto ancorata a precisi dati di fatto non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità non sussistente nel caso di specie.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così qeciso il 02/03/2022 Il C nsigliere [OSCURATO:PERSONA] ANNA M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 02/07/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI, in data 04/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 640 CP Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, entrambi vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione delle attenuanti generiche, e la Sigismondi anche vizio di motivazione quanto all'omessa concessione dell'art. 131 bis cod.pen.. I ricorsi sono inammissibili. Invero la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, fondata sulla particolare insidiosità della condotta e quindi dell'intensità del dolo che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Quanto alla richiesta di concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. il giudice di appello proprio sulla base della ricostruzione dei fatti ha escluso la particolare tenuità con valutazione che in quanto ancorata a precisi dati di fatto non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità non sussistente nel caso di specie. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così qeciso il 02/03/2022 Il C nsigliere [OSCURATO:PERSONA] ANNA M
Sentenza Cassazione n. 10916/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris