CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33140/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la condanna alle pena ritenuta di giustizia per i reati di falsificazione di una targa di un ciclomotore (capo a) e ricettazione di una targa oggetto di denunzia di smarrimento (capo b) deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell' imputato. Assume che non era emersa prova degli elementi costitutivi dei reati contestati e che i giudici non avevano considerato che non vi era prova che l'imputato avesse falsificato la targa, che lo stesso era stato ritenuto responsabile solo perché alla guida del mezzo con la targa de qua, che la corte di appello non aveva tenuto in considerazione il fatto che il reato presupposto di cui al capo a) (art. 647 c.p.) era stato depenalizzato e che, a tutto concedere, i fatti di cui al capo b) dovevano essere qualificati ai sensi dell' art. 712 c.p. 2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha, invero, riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Va anche rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Non può, del resto, per giurisprudenza costante, formare oggetto di ricorso per Cassazione l' interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 4, Sentenza n. del 25/05/1981 Ud. (dep. 11/09/1981) Rv. 150282). Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Le censure proposte vanno, invero ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva ritenendo sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati di falso e ricettazione in capo all' imputato, escludendo I' ipotesi meno grave di cui all' art. 712 cod. pen. (v. ff. 5/7). Occorre ricordare, pure, che come correttamente rilevato dai giudici di appello la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen. conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa. (Sez. 2, Sentenza n. 18710 del 15/12/2016 Ud. (dep. 14/04/2017) Rv. 270220 — 01. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, essendo incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito ovvero basare su principi erronei in diritto, appaiono del tutto infondate. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende