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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11605/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 698/2024 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - in relazione all’istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 35920/2023,emessa dalla Corte di Cassazione in data 22.12.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -con provvedimento datato 8 gennaio 2024 il Presidente titolare della Prima Sezione Civile disponeva procedersi d’ufficio alla correzione di errore materiale dell’ordinanza indicata in epigrafe; -stante la materialità dell’errore riscontrato; P.Q.M dispone che laddove nella parte dispositiva dell’ordinanza n. 35920/2023, emessa dalla Corte di Cassazione in data 22.12.2023, è scritto “ Accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiarainammissibili il secondo e il quarto, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità ”, anziché “Corte d’appello di Roma” si legga “Corte d’appello di Perugia”.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di compete

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 698/2024 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - in relazione all’istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 35920/2023,emessa dalla Corte di Cassazione in data 22.12.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -con provvedimento datato 8 gennaio 2024 il Presidente titolare della Prima Sezione Civile disponeva procedersi d’ufficio alla correzione di errore materiale dell’ordinanza indicata in epigrafe; -stante la materialità dell’errore riscontrato; P.Q.M dispone che laddove nella parte dispositiva dell’ordinanza n. 35920/2023, emessa dalla Corte di Cassazione in data 22.12.2023, è scritto “ Accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiarainammissibili il secondo e il quarto, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità ”, anziché “Corte d’appello di Roma” si legga “Corte d’appello di Perugia”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di compete
Sentenza Cassazione n. 11605/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris