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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2021

Cassazione n. 31542/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 12.3.2019 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato responsabile del reato di cui al capo B (artt. 368 e 61 n. 2 cod. pen. ai danni de tenente della Guardia di [OSCURATO:PERSONA]) e condannato a pena di giustizia, oltre le statuizioni civili in favore della parte civile costituita.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con atto del difensore deducendo:

2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 172 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla mancata disposizione della trattazione orale del processo e alla declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi proposti dalla difesa, a mezzo PEC, nella stessa data del 2 maggio 2021 in relazione alla udienza fissata per il 17 maggio successivo.

La affermata tardività della proposizione dei due atti non ha considerato che il relativo termine scadeva in giorno festivo (1 maggio) e che, pertanto, ai sensi dell'art. 172 cod. proc. pen. doveva prorogarsi al giorno successivo, oltre che l'avvenuto raggiungimento dello scopo di cui si è dato atto indicandosi in sentenza l'avvenuto deposito dei motivi.

2.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità dei testi a discarico, tenuto conto della evidente finalità della parte offesa di porre in cattiva luce l'imputato che aveva sporto contro di lui una denuncia querela appena setto/otto mesi prima e delle indicate connotazioni delle sue dichiarazioni nonché degli indici offerti a riguardo del rapporto di ostilità dalla testimonianze dell'app.

Sarnataro.

Risultano poi le discordanze delle deposizioni dell'app. sc.

Iacono e dell'app.

Giannone e le inesattezze della deposizione dell'app. sc.

Alfarano, tali da minarne la credibilità.

A fronte della linearità delle dichiarazioni dell'imputato corroborata dalla testimonianza del taurino e dai riscontri forniti dalla deposizione del [OSCURATO:PERSONA], emerge quindi la inattendibilità dei testi di accusa.

2.3. Con terzo motivo si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. La sentenza ha correttamente affermato la tardività della richiesta di trattazione in presenza per la udienza del 17 maggio 2021 pervenuta a mezzo PEC in data 2.5.2021 senza il rispetto del termine perentorio di quindici giorni liberi secondo il disposto dell'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 secondo il quale "La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2."

2.2. Invero, nella specie al termine di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 non si applica l'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. ma l'art. 172, comma 5, cod. proc. pen. in conformità all'orientamento secondo il quale in materia di termini processuali, la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il "dies a quo" nonché il "dies ad quem"(Sez. 3, Ordinanza n. 30333 del 23/04/2021, Rv. 281726) avendo, in applicazione del principio, la Corte llii ritenuto tardivo il deposito di motivi nuovi presentati in cancelleria in data 17 giugno con riferimento ad un'udienza fissata per il 2 luglio, avendo riguardo al termine "fino a quindici giorni prima dell'udienza" stabilito dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; ancora, in materia di termini processuali, la regola di cui all'art. 172, comma quinto cod. proc. pen, secondo la quale le unità di tempo stabilite per il termine finale si computano "intere e libere", non comporta l'esclusione dal computo degli eventuali giorni festivi intermedi, in quanto l'esistenza del giorno festivo rileva unicamente nella diversa ipotesi di cui al comma terzo, ove è previsto che il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo(Sez. 3, n. 37988 del 04/05/2004, Asto, Rv. 230026); infine, la proroga di diritto del termine stabilito a giorni, che scada in giorno festivo, prevista dall'art. 172 comma terzo cod. proc. pen., non si applica ai termini dilatori, computabili a giorni liberi, in quanto non sono fissati in vista di un adempimento processuale da compiere entro una specifica scadenza, ma precludono lo svolgimento di una determinata attività prima del decorso di uno spazio temporale minimo (Sez. 6, n. 15815 del 02/03/2005, Cadoni, Rv. 231355; Sez. 2, n. 3445 del 13/11/2020 (dep. 2021), Rv. 280610).

2.3. Analogamente manifestamente infondata è la censura in ordine alla ritenuta inammissibilità dei motivi nuovi, sia per la tardività, essendo anch'essi trasmessi a mezzo PEC in data 2.5.2021 - richiamandosi lo specifico precedente sopraindicato - sia perché trasmessi a indirizzo di posta elettronica certificata diverso ([OSCURATO:EMAIL]) da quelli previsti dal provvedimento DGSIA del 9.11.2020, profilo correttamente considerato in conformità all'orientamento espresso da questa Corte secondo il quale in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, sono inammissibili i motivi nuovi del ricorso per cassazione trasmessi a una casella di posta elettronica certificata diversa da quella individuata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.I.28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. (Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, Rv. 280738), non potendosi invocare il sanante raggiungimento dello scopo trattandosi del pregiudiziale invio dell'atto a canale informatico non abilitato a riceverlo.

3. Il secondo motivo è genericamente proposto per inaccessibili questioni in fatto involgenti la valutazione probatoria, non confrontandosi con le ragioni della sentenza impugnata che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha escluso la fondatezza dell' analogo primo motivo di appello confermando l'attendibilità della persona offesa escludendo in capo a questa intenti vessatori o ritorsivi adotti dall'imputato mostrando di condividere l'analitica valutazione condotta a riguardo dalla prima sentenza, ivi comprese le ragioni della falsità delle deposizioni rese dai testi della difesa Sarnataro e Taurino (v. pg. 5 e sg. della sentenza impugnata).

4. Il terzo motivo è del tutto generico mancando nella relativa, pervero, incomprensibile articolazione qualsiasi compiuta argomentazione a riguardo.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il ricorrente deve inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che è congruo liquidare in complessivi euro 3510, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 12.3.2019 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato responsabile del reato di cui al capo B (artt. 368 e 61 n. 2 cod. pen. ai danni de tenente della Guardia di [OSCURATO:PERSONA]) e condannato a pena di giustizia, oltre le statuizioni civili in favore della parte civile costituita. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con atto del difensore deducendo: 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 172 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla mancata disposizione della trattazione orale del processo e alla declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi proposti dalla difesa, a mezzo PEC, nella stessa data del 2 maggio 2021 in relazione alla udienza fissata per il 17 maggio successivo. La affermata tardività della proposizione dei due atti non ha considerato che il relativo termine scadeva in giorno festivo (1 maggio) e che, pertanto, ai sensi dell'art. 172 cod. proc. pen. doveva prorogarsi al giorno successivo, oltre che l'avvenuto raggiungimento dello scopo di cui si è dato atto indicandosi in sentenza l'avvenuto deposito dei motivi. 2.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità dei testi a discarico, tenuto conto della evidente finalità della parte offesa di porre in cattiva luce l'imputato che aveva sporto contro di lui una denuncia querela appena setto/otto mesi prima e delle indicate connotazioni delle sue dichiarazioni nonché degli indici offerti a riguardo del rapporto di ostilità dalla testimonianze dell'app. Sarnataro. Risultano poi le discordanze delle deposizioni dell'app. sc. Iacono e dell'app. Giannone e le inesattezze della deposizione dell'app. sc. Alfarano, tali da minarne la credibilità. A fronte della linearità delle dichiarazioni dell'imputato corroborata dalla testimonianza del taurino e dai riscontri forniti dalla deposizione del [OSCURATO:PERSONA], emerge quindi la inattendibilità dei testi di accusa. 2.3. Con terzo motivo si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. La sentenza ha correttamente affermato la tardività della richiesta di trattazione in presenza per la udienza del 17 maggio 2021 pervenuta a mezzo PEC in data 2.5.2021 senza il rispetto del termine perentorio di quindici giorni liberi secondo il disposto dell'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 secondo il quale "La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2." 2.2. Invero, nella specie al termine di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 non si applica l'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. ma l'art. 172, comma 5, cod. proc. pen. in conformità all'orientamento secondo il quale in materia di termini processuali, la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il "dies a quo" nonché il "dies ad quem"(Sez. 3, Ordinanza n. 30333 del 23/04/2021, Rv. 281726) avendo, in applicazione del principio, la Corte llii ritenuto tardivo il deposito di motivi nuovi presentati in cancelleria in data 17 giugno con riferimento ad un'udienza fissata per il 2 luglio, avendo riguardo al termine "fino a quindici giorni prima dell'udienza" stabilito dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; ancora, in materia di termini processuali, la regola di cui all'art. 172, comma quinto cod. proc. pen, secondo la quale le unità di tempo stabilite per il termine finale si computano "intere e libere", non comporta l'esclusione dal computo degli eventuali giorni festivi intermedi, in quanto l'esistenza del giorno festivo rileva unicamente nella diversa ipotesi di cui al comma terzo, ove è previsto che il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo(Sez. 3, n. 37988 del 04/05/2004, Asto, Rv. 230026); infine, la proroga di diritto del termine stabilito a giorni, che scada in giorno festivo, prevista dall'art. 172 comma terzo cod. proc. pen., non si applica ai termini dilatori, computabili a giorni liberi, in quanto non sono fissati in vista di un adempimento processuale da compiere entro una specifica scadenza, ma precludono lo svolgimento di una determinata attività prima del decorso di uno spazio temporale minimo (Sez. 6, n. 15815 del 02/03/2005, Cadoni, Rv. 231355; Sez. 2, n. 3445 del 13/11/2020 (dep. 2021), Rv. 280610). 2.3. Analogamente manifestamente infondata è la censura in ordine alla ritenuta inammissibilità dei motivi nuovi, sia per la tardività, essendo anch'essi trasmessi a mezzo PEC in data 2.5.2021 - richiamandosi lo specifico precedente sopraindicato - sia perché trasmessi a indirizzo di posta elettronica certificata diverso ([OSCURATO:EMAIL]) da quelli previsti dal provvedimento DGSIA del 9.11.2020, profilo correttamente considerato in conformità all'orientamento espresso da questa Corte secondo il quale in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, sono inammissibili i motivi nuovi del ricorso per cassazione trasmessi a una casella di posta elettronica certificata diversa da quella individuata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.I.28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. (Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, Rv. 280738), non potendosi invocare il sanante raggiungimento dello scopo trattandosi del pregiudiziale invio dell'atto a canale informatico non abilitato a riceverlo. 3. Il secondo motivo è genericamente proposto per inaccessibili questioni in fatto involgenti la valutazione probatoria, non confrontandosi con le ragioni della sentenza impugnata che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha escluso la fondatezza dell' analogo primo motivo di appello confermando l'attendibilità della persona offesa escludendo in capo a questa intenti vessatori o ritorsivi adotti dall'imputato mostrando di condividere l'analitica valutazione condotta a riguardo dalla prima sentenza, ivi comprese le ragioni della falsità delle deposizioni rese dai testi della difesa Sarnataro e Taurino (v. pg. 5 e sg. della sentenza impugnata). 4. Il terzo motivo è del tutto generico mancando nella relativa, pervero, incomprensibile articolazione qualsiasi compiuta argomentazione a riguardo. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente deve inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che è congruo liquidare in complessivi euro 3510, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]
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