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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 1985

Cassazione n. 11224/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/10/1985 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI'dato avviso alle parti-;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Damiand> Gennaro è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art.599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che dal verbale di udienza del 15 marzo 2023 risulta che l'accordo sulla pena non contemplava il beneficio della sospensione condizionale della pena, ostandovi una precedente condanna; rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condlanna del g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ala ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/10/1985 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI'dato avviso alle parti-;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Damiand> Gennaro è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art.599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che dal verbale di udienza del 15 marzo 2023 risulta che l'accordo sulla pena non contemplava il beneficio della sospensione condizionale della pena, ostandovi una precedente condanna; rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condlanna del g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ala ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11224/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris