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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 settembre 1987

Cassazione n. 16025/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1987 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche ed aggravante ex art. 339, primo comma, cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la complessiva condotta, ritenendo la pena di sette mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. in concreto irrogata congrua rispetto alla gravità dei fatti; ritenuto che, infatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1987 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche ed aggravante ex art. 339, primo comma, cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la complessiva condotta, ritenendo la pena di sette mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. in concreto irrogata congrua rispetto alla gravità dei fatti; ritenuto che, infatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 16025/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris