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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 13276/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino il 5.2.2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'estinzione del reato di tentata truffa per remissione di querela, confermando il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione di un assegno bancario con rideterminazione della pena.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile.

Il ricorrente reitera la questione della consapevolezza circa la provenienza delittuosa dell'assegno utilizzato dall'imputato per porre in essere il tentativo di truffa, formulando un'ipotesi alternativa del tutto disancorata dagli elementi di fatto e smentita dal costante insegnamento di legittimità secondo il quale chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428 - 0); del tutto inammissibile il ricorso nella parte in cui formula richieste estranee alla fase di legittimità (richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti, di riduzione della pena e concessione del benefico ex art. 163 cod. pen.), tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015 (Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Ngom, Rv. 272809 - 01).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Sergio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino il 5.2.2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'estinzione del reato di tentata truffa per remissione di querela, confermando il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione di un assegno bancario con rideterminazione della pena. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il ricorrente reitera la questione della consapevolezza circa la provenienza delittuosa dell'assegno utilizzato dall'imputato per porre in essere il tentativo di truffa, formulando un'ipotesi alternativa del tutto disancorata dagli elementi di fatto e smentita dal costante insegnamento di legittimità secondo il quale chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428 - 0); del tutto inammissibile il ricorso nella parte in cui formula richieste estranee alla fase di legittimità (richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti, di riduzione della pena e concessione del benefico ex art. 163 cod. pen.), tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015 (Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Ngom, Rv. 272809 - 01). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Sergio
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