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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21048/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia, avverso la sentenza n. 1858/2019, in data 23/07/2020, della Corte di appello di Salerno; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Salerno in data 20/11/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 640-ter cod. pen. 2.

Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue: Primo motivo: violazione di legge processuale con riferimento all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 97, comma 6, cod. proc. pen.

La sentenza di appello merita di essere annullata poiché i giudici di appello, a seguito dell'intervenuta nomina del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nomina avvenuta in data 15/07/2020, consentivano al difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], di co-assistere l'imputato all'udienza celebratasi in data 27/07/2020 (rectius, 23/07/2020).

In quella sede, il difensore di fiducia, regolarmente presente, si doleva dell'illegittima presenza del difensore di ufficio; tuttavia, la Corte territoriale consentiva la presenza di entrambi i difensori, consentendo loro di rassegnare le rispettive conclusioni: conclusioni, peraltro, in contrasto tra loro, con evidente lesione del diritto di difesa.

Il ricorrente ha chiesto altresì la correzione dell'errore materiale incorso nell'intestazione della sentenza di secondo grado, laddove si dà atto dell'assenza all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (rectius, 23/07/2020) dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in realtà, presente.

Secondo motivo: violazione di legge processuale con riferimento all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

Si censura la sentenza di appello per non aver dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado, in conseguenza dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato e del suo difensore di fiducia.

Nella parte espositiva del motivo, la difesa - limitando la censura alla citazione in giudizio del solo imputato - evidenzia come il decreto di citazione a giudizio avanti al Tribunale monocratico di Salerno si sarebbe dovuto notificare all'imputato presso la casa circondariale di Cassino ove lo stesso è stato ristretto dal 07/03/2015 al 03/10/2017. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Dal consentito accesso agli atti risulta che, all'udienza in Corte d'appello del 23/07/2020, il Collegio ha consentito la presenza sia del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che del difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva redatto i motivi di appello.In quella sede, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a rilevare la tardività della notifica all'imputato, censura oggi non più riproposta, a chiedere un rinvio, attesa la recente nomina difensiva, per poi rassegnare le conclusioni senza rilevare alcunché in relazione alla compresenza del legale d'ufficio cui pure è stato consentito di presenziare in udienza e di presentare le proprie richieste (l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, in principalità, per l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 cpv. cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto e, in subordine, ha chiesto il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, in principalità, l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto, anche a norma dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen. e, in subordine, ha chiesto la riduzione della pena nei minimi di legge con i benefici di legge).

Come rilevato dalla Procura generale, pur convenendo sull'anomala compresenza dei due difensori, la circostanza, in ogni caso, esclude la sussistenza della eccepita nullità poiché la disciplina prevista dall'art. 97 cod. proc. pen. è finalizzata a garantire l'esercizio di un'adeguata difesa all'imputato e, nella specie, tale esercizio è stato ampiamente salvaguardato, né, peraltro, il ricorrente ha spiegato in quali termini ed in che misura la presenza e l'intervento in udienza anche del legale d'ufficio avrebbe concretizzato la violazione del diritto di difesa, menomandone le prerogative.

Quanto alla proposta richiesta di correzione dell'intestazione della sentenza di appello nella parte in cui si dava atto dell'assenza in giudizio del difensore di fiducia, evidenzia il Collegio come la parte sia legittimata a proporre avanti al giudice dell'esecuzione la procedura di correzione ex art. 130 cod. proc. pen., essendosi in presenza di errore materiale, non integrante alcuna nullità dell'atto, la cui correzione è inidonea a modificare il contenuto essenziale dello stesso.

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.

Si è in presenza di nullità a regime intermedio che è stata proposta per la prima volta, del tutto tardivamente, solo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avanti alla Corte di appello, con conseguente sua intervenuta sanatoria (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, 5., Rv. 278869-02).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/03/2022.

Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia, avverso la sentenza n. 1858/2019, in data 23/07/2020, della Corte di appello di Salerno; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Salerno in data 20/11/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 640-ter cod. pen. 2. Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue: Primo motivo: violazione di legge processuale con riferimento all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 97, comma 6, cod. proc. pen. La sentenza di appello merita di essere annullata poiché i giudici di appello, a seguito dell'intervenuta nomina del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nomina avvenuta in data 15/07/2020, consentivano al difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], di co-assistere l'imputato all'udienza celebratasi in data 27/07/2020 (rectius, 23/07/2020). In quella sede, il difensore di fiducia, regolarmente presente, si doleva dell'illegittima presenza del difensore di ufficio; tuttavia, la Corte territoriale consentiva la presenza di entrambi i difensori, consentendo loro di rassegnare le rispettive conclusioni: conclusioni, peraltro, in contrasto tra loro, con evidente lesione del diritto di difesa. Il ricorrente ha chiesto altresì la correzione dell'errore materiale incorso nell'intestazione della sentenza di secondo grado, laddove si dà atto dell'assenza all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (rectius, 23/07/2020) dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in realtà, presente. Secondo motivo: violazione di legge processuale con riferimento all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. Si censura la sentenza di appello per non aver dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado, in conseguenza dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato e del suo difensore di fiducia. Nella parte espositiva del motivo, la difesa - limitando la censura alla citazione in giudizio del solo imputato - evidenzia come il decreto di citazione a giudizio avanti al Tribunale monocratico di Salerno si sarebbe dovuto notificare all'imputato presso la casa circondariale di Cassino ove lo stesso è stato ristretto dal 07/03/2015 al 03/10/2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Dal consentito accesso agli atti risulta che, all'udienza in Corte d'appello del 23/07/2020, il Collegio ha consentito la presenza sia del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che del difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva redatto i motivi di appello.In quella sede, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a rilevare la tardività della notifica all'imputato, censura oggi non più riproposta, a chiedere un rinvio, attesa la recente nomina difensiva, per poi rassegnare le conclusioni senza rilevare alcunché in relazione alla compresenza del legale d'ufficio cui pure è stato consentito di presenziare in udienza e di presentare le proprie richieste (l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, in principalità, per l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 cpv. cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto e, in subordine, ha chiesto il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, in principalità, l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto, anche a norma dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen. e, in subordine, ha chiesto la riduzione della pena nei minimi di legge con i benefici di legge). Come rilevato dalla Procura generale, pur convenendo sull'anomala compresenza dei due difensori, la circostanza, in ogni caso, esclude la sussistenza della eccepita nullità poiché la disciplina prevista dall'art. 97 cod. proc. pen. è finalizzata a garantire l'esercizio di un'adeguata difesa all'imputato e, nella specie, tale esercizio è stato ampiamente salvaguardato, né, peraltro, il ricorrente ha spiegato in quali termini ed in che misura la presenza e l'intervento in udienza anche del legale d'ufficio avrebbe concretizzato la violazione del diritto di difesa, menomandone le prerogative. Quanto alla proposta richiesta di correzione dell'intestazione della sentenza di appello nella parte in cui si dava atto dell'assenza in giudizio del difensore di fiducia, evidenzia il Collegio come la parte sia legittimata a proporre avanti al giudice dell'esecuzione la procedura di correzione ex art. 130 cod. proc. pen., essendosi in presenza di errore materiale, non integrante alcuna nullità dell'atto, la cui correzione è inidonea a modificare il contenuto essenziale dello stesso. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Si è in presenza di nullità a regime intermedio che è stata proposta per la prima volta, del tutto tardivamente, solo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avanti alla Corte di appello, con conseguente sua intervenuta sanatoria (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, 5., Rv. 278869-02). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2022. Il Consigliere este
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