CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 31432/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.247/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2056/2021 depositata il 03/06/2021. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Antonio, Carmela e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, sulla base di unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2056 del 2021 della Corte di appello di Napoli, esponendo che avevano chiesto la restituzione delle somme vincolate a una procedura esecutiva e infine versate al [OSCURATO:PERSONA] perché non richieste nel previsto quinquennio dal creditore procedente [OSCURATO:PERSONA], di cui erano eredi; il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, il termine stabilito dall’art. 2, comma 2, lettera c-bis, del decreto- legge n. 143 del 2008, quale convertito dalla legge n. 181 del 2008, era di decadenza, rilevato d’ufficio perché in materia pubblicistica indisponibile, e inutilmente decorso; resiste con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze; il processo è stato rinviato alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 2949 del 2023 della Sesta Sezione Civile di questa Corte; Rilevato che: con l’unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi poiché la Corte di appello avrebbe errato attribuendo efficacia retroattiva alla norma evocata a fondamento della decadenza, sicché, operando solo la prescrizione ordinaria decennale, la richiesta, effettuata nel 2014 per un credito nato nel 2006, era tempestiva e fondata; Considerato che: il ricorso è fondato e va accolto; secondo la giurisprudenza di questa Corte la vigenza o meno di una certa norma alla data rilevante in relazione al caso concreto, non costituisce nuova questione di fatto, non deducibile in sede di legittimità, poiché rientra nella scienza del giudice, il quale in sede di legittimità ha il dovere, prescindendo anche dalle deduzioni delle parti, di verificare se la disposizione applicata dai giudici di merito fosse effettivamente in vigore e, quindi, applicabile al caso esaminato (Cass., 29/07/2009, n. 17692); la norma applicata dai giudici di merito ha stabilito – con vigenza dal 14 novembre 2008 come da legge di conversione, introduttiva dell’emendamento in parola, n. 181 del 2008 – che rientrano nel FUG le somme di denaro depositate presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia; la disposizione, introduttiva di un termine decadenziale (cfr., Cass., 14/02/2019, n. 4514, pag. 9), fa riferimento a procedimenti in particolare anche esecutivi pendenti, ovvero alla pendenza di opposizioni esecutive correlate, sicché non è riferibile a fattispecie procedimentali pacificamente così esaurite, e come tale: per un verso, essa non è applicabile retroattivamente, come infatti non previsto; per altro verso, essa non è neppure immediatamente applicabile rispetto alle regolate obbligazioni restitutorie sorte senza termine decadenziale, come nel caso è pure pacifico, prima della novella legislativa, con riferimento a processi esecutivi oggetto di opposizioni anch’esse previamente concluse; tali obbligazioni, pertanto, saranno soggette solo ai limiti temporali della prescrizione, non potendo giustificarsi, in base ad alcun altro fine di ragionevole bilanciamento di contrapposte esigenze, espresso normativamente o riconoscibile ermeneuticamente, una diversa ricostruzione dei modi e termini di attribuzione imperativa delle relative somme al [OSCURATO:PERSONA]; ne consegue che, come osservato in udienza dal Pubblico Ministero, deve affermarsi conclusivamente il principio per cui il termine di decadenza previsto dall’art. 2, comma 2, lettera c-bis, del decreto-legge n. 143 del 2008, quale convertito dalla legge n. 181 del 2008, si applica solo quando una delle fattispecie processuali cui la norma correla il “dies a quo” per la richiesta restitutoria sia venuta in essere dopo l’entrata in vigore della disposizione; la difesa erariale ha peraltro evocato l’applicabilità dell’art.117, legge fallimentare, quale introdotto dal d.lgs. n. 5 de 2006, ma si tratta di regime riferito a procedure concorsuali e non esecutive individuali; spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legit