CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 33756/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 21/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della imputata, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di peculato per essersi appropriata, nella qualità di responsabile della cassa della ASL di Roma D) dell'ospedale veterinario di via Magliana, della somma di circa 200.000 euro di cui avrebbe avuto la disponibilità in ragione della funzione ricoperta. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Si assume che con l'atto di appello l'imputata avesse criticato sotto più profili - tutti indicati in ricorso - la capacità dimostrativa della prova documentale comprovante l'ammanco di cassa e che la Corte si sarebbe limitata ad affermare che la prova della condotta appropriativa emergerebbe dalla documentazione contabile in atti, aggiungendo che le eccepite carenze formali della stessa lion ne inficerebbero l'utilizzabilità. Evidenzia tuttavia il ricorrente come il tema non fosse la utilizzabilità della prova quanto, piuttosto, l'idoneità della stessa a provare il fatto. La motivazione sarebbe contraddittoria per avere, da una parte, ritenuto la prova documentale idonea a confortare la confessione della imputata, ma, dall'altra, considerato detta prova non sufficiente rispetto alla liquidazione del danno lamentato dalla parte civile: la prova del fatto illecito e del danno sarebbe la stessa. La Corte avrebbe inoltre attribuito rilevante valenza alla comunicazione del direttore della U.O.C. Ragioneria e Bilancio della competente Asl di Roma in ordine alla situazione di ammanco, con ciò implicitamente confermando di mettere in dubbio le risultanze derivanti dalla documentazione contabile. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'an ed al quantum della domanda risarcitoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. La Corte di appello con una adeguata motivazione ha spiegato come il giudizio di responsabilità sia stato formulato sulla base delle chiare dichiarazioni confessorie dell'imputata - riportate in sentenza - confermate da molteplici ulteriori elementi di prova derivanti non solo dalla documentazione contabile, rispetto alla quale l'imputata ha a dedotto una serie di carenze e, dunque, una limitata capacità dimostrativa, ma anche da ulteriori fonti dichiarative, anche'esse indicate. I motivi rilevano la loro strutturale inammissibilità, quanto al primo, non avendo il ricorrente dedotto alcunchè di specifico ed essendosi limitato a riproporre le stesse argomentazioni già valutate dai Giudici di merito, e, quanto al secondo, perché, oltre che aspecifico, precluso, non essendo stato dedotto in appello.3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000; l'imputata deve essere inoltre condannata alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] D) - in persona del direttore generale pro tempore - che liquida in complessivi euro 3.510„00 oltre accessori di legge. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA]Arcangeli alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] D), in persona del direttore generale pro tempore, che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]