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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 42389/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato quella di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, cpv, 48, 479 in relazione all'art. 476, comma 2, cod. pen., commesso dal 27 luglio 2008 al 29 febbraio 2012, nonché, il solo Pandolfino, per una serie di truffe aggravate commesse dal 28 febbraio 2013 al 16 aprile 2013; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo alla determinazione della pena e alla prescrizione dei reati di cui ai capi K ed M. [OSCURATO:PERSONA] - che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché denunziano un vizio di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere insussistente, in quanto: a) la determinazione della pena è stata correttamente effettuata dal giudice d'appello, attraverso la determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione.

E' solo assertiva la diversa deduzione difensiva, che non si confronta con la motivazione del giudicante; b) la truffa di cui al capo K è stata commessa, al più presto, il 28 febbraio 2013, per cui, tenendo conto della sospensione per COVID, di giorni 64, si sarebbe prescritta solo a novembre del 2020 (la sentenza d'appello è del 15/9/2020).

In ogni caso, la consumazione della truffa attuata mediante il rilascio di assegni che non verranno pagati si prescrive nel momento del protesto degli assegni, che è stato successivo al 28 febbraio 2013; c) il reato continuato di cui al capo M) comprende un falso commesso il 17/7/2008.

Trattandosi di falso in atto pubblico fidefacente, punito con dieci anni di reclusione, il reato si sarebbe prescritto, tenuto conto delle interruzioni, a gennaio del 2021; - che l'inammissibilità del ricorso rende privo di rilievo, ai fini del computo della prescrizione, il periodo successivo alla sentenza d'appello; - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano 2 djA ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria; P. T. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato quella di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, cpv, 48, 479 in relazione all'art. 476, comma 2, cod. pen., commesso dal 27 luglio 2008 al 29 febbraio 2012, nonché, il solo Pandolfino, per una serie di truffe aggravate commesse dal 28 febbraio 2013 al 16 aprile 2013; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo alla determinazione della pena e alla prescrizione dei reati di cui ai capi K ed M. [OSCURATO:PERSONA] - che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché denunziano un vizio di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere insussistente, in quanto: a) la determinazione della pena è stata correttamente effettuata dal giudice d'appello, attraverso la determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione. E' solo assertiva la diversa deduzione difensiva, che non si confronta con la motivazione del giudicante; b) la truffa di cui al capo K è stata commessa, al più presto, il 28 febbraio 2013, per cui, tenendo conto della sospensione per COVID, di giorni 64, si sarebbe prescritta solo a novembre del 2020 (la sentenza d'appello è del 15/9/2020). In ogni caso, la consumazione della truffa attuata mediante il rilascio di assegni che non verranno pagati si prescrive nel momento del protesto degli assegni, che è stato successivo al 28 febbraio 2013; c) il reato continuato di cui al capo M) comprende un falso commesso il 17/7/2008. Trattandosi di falso in atto pubblico fidefacente, punito con dieci anni di reclusione, il reato si sarebbe prescritto, tenuto conto delle interruzioni, a gennaio del 2021; - che l'inammissibilità del ricorso rende privo di rilievo, ai fini del computo della prescrizione, il periodo successivo alla sentenza d'appello; - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano 2 djA ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria; P. T. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] I
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