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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 01467/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha parzialmente confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: la Corte d'appello ha, difatti, escluso la sussisi:enza dello stato di necessità (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, Petrache, Rv. 265888) e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasann, Rv. 282402), nonché confermato il diniego delle attenuanti generiche (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693), sec:ondo un percorso argomentativo corretto in diritto e che non evidenzia margine alcuno di irragionevolezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha parzialmente confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: la Corte d'appello ha, difatti, escluso la sussisi:enza dello stato di necessità (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, Petrache, Rv. 265888) e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasann, Rv. 282402), nonché confermato il diniego delle attenuanti generiche (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693), sec:ondo un percorso argomentativo corretto in diritto e che non evidenzia margine alcuno di irragionevolezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigl
Sentenza Cassazione n. 01467/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris